CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 45867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Bergamo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt.337, 635 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, disponendo, altresì, l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Chaib, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. 2.2.Vizio di motivazione in relazione all'art. 235 cod. pen. e 202 cod. proc. pen., essendo stata disposta l'espulsione di Chaib dal territorio dello Stato, senza alcuna motivazione in ordine alla sua pericolosità sociale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla disposta misura di sicurezza, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 2.11 primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in cui è consentito il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiannento emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi, è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione. 3. Il secondo motivo è fondato. In tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista sia dall'art. 235 cod. pen. che dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzi tutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, n.13599 del 26/02/2019, Attash, Rv.276255-01). 3.1. Nel caso in esame, la motivazione sulla pericolosità sociale di Chaib è stata del tutto omessa e, in ragione di ciò, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] i