CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 72/19 della Commissione TributariaRegionale dell’Umbria, pubblicata in data 23 aprile 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale dell’Umbria ha accolto l’appello dellaPoggiovalle s.r.l. avverso la sentenza n. 41/18 dellaNumero registro generale 36035/2019Numero sezionale 2349/2026Numero di raccolta generale 10370/2026Data pubblicazione 20/04/2026Commissione Tributaria Provinciale di Terni, con la quale erastato rigettato il ricorso intentato avverso l’avviso diaccertamento numero TR0006630 2017, con il quale era statacontribuente, pervenuta in seguito al varo della legge n. 208del 2015- la rendita catastale -determinata in euro 3.880,00-ad un immobile situato in Fabro (TR), sul quale era installatoun impianto fotovoltaico.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è costituita in giudizio,rimanendo intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazionel’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 ed haprospettato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5,c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, cheera stato oggetto di discussione tra le parti. La corte regionaleumbra, infatti, aveva accolto l’appello della societàcontribuente sul presupposto della scorporabilità, nel calcolodella rendita catastale, degli impianti di conversione e deipannelli fotovoltaici, in quanto non stabilmente ancorati al tettodell’immobile, ma solo appoggiati ad esso e, quindi, del tuttoamovibili, ancorché la stima proposta dall’amministrazionefinanziaria avesse riguardato non i suddetti impianti, ma lasuperficie sulla quale erano allocati.Numero registro generale 36035/2019Numero sezionale 2349/2026Numero di raccolta generale 10370/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Il motivo è fondato.3.1. L’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 prevede che,a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione dellarendita catastale degli immobili a destinazione speciale eparticolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,sia effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo edelle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmenteconnessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limitidell’ordinario apprezzamento, con la precisazione che sonoesclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzatureed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.Questo articolo, con una tecnica legislativa “per esclusione”,descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di beneimmobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altrielementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accrescel’utilità ed il valore e che, quindi, concorre alla determinazionedella rendita catastale, per poi escludere dal calcolo, nella suaultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali alprocesso produttivo (“macchinari, congegni, attrezzature edaltri impianti”), meglio noti con la denominazione di“imbullonati”. Ciò in quanto la scelta del legislatore si èindirizzata nel senso di sottrarre dal carico impositivo il valoredelle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivoche privilegia la destinazione ad attività produttive dei settoridella siderurgia, manifattura ed energia, indipendentementedalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale delmanufatto, infisso o meno al suolo (cfr. Cass. n. 20726/20,Cass. n. 25784/21 e Cass. n. 22551/22).La nozione che emerge dal suddetto articolo di “macchinari,congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specificoNumero registro generale 36035/2019Numero sezionale 2349/2026Numero di raccolta generale 10370/2026Data pubblicazione 20/04/2026processo produttivo” e sottratti, quindi, al regime fiscaleprescinde, dunque, dal fatto che i manufatti siano o menoinfissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loroimpiego nel processo produttivo, così come è irrilevante laconsistenza fisica della costruzione, interessando, invece, ilrapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, tantoè vero che un elemento strutturalmente connesso al suolo oalla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità potrebbeanche essere espunto dalla valutazione catastale in ragionedella sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo,tenuto conto del fatto che la norma non ha natura impositiva,ma catastale e, soprattutto, che non delinea l’eccezionalità diuna esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regimeordinariamente applicabile a tutti quei beni che -anche seinfissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari”- rientrinonella tipologia generale dei “macchinari, congegni, attrezzatureed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”(cfr. Cass. n. 22551/22).3.2. Il legislatore ha previsto, inoltre, che a decorrere dal 1ºgennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cuiall’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 possanopresentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento dicui al d.m. n. 701 del 1994, per la rideterminazione dellarendita catastale degli immobili già censiti, al fine -o meglio, alsolo fine, non essendo possibile utilizzare tale procedura perottenere in modo generalizzato la rideterminazione dellarendita catastale (cfr. Cass. n. 18639/24)- di revisionare ilpregresso classamento e garantire uniformità nei riferimentiestimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catastoe quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o diNumero registro generale 36035/2019Numero sezionale 2349/2026Numero di raccolta generale 10370/2026Data pubblicazione 20/04/2026variazione. L’aggiornamento catastale, per la rideterminazionedella rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovicriteri, deve avvenire attraverso lo scorporo di quegli elementiche, in base alla nuova previsione normativa, non costituisconopiù oggetto di stima catastale, tanto è vero che, a tal fine, èstata adeguata la procedura DOCFA, con la previsione di unaparticolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale,non connessa alla realizzazione di interventi edilizi modificativisul bene già censito in catasto, ma finalizzata esclusivamente arideterminare la rendita catastale scorporando eventualicomponenti impiantistiche non più valutabili ai fini delladeterminazione del valore, fermo restando che tale fattispeciedi dichiarazione di variazione catastale si innesta pur semprenell’alveo dell’originaria procedura DOCFA, con la conseguenzache resta invariato il regime degli oneri probatori, gravante sulcontribuente (cfr. Cass. n. 17045/24).3.3. Ebbene, nel caso di specie, in seguito allapresentazione, ad opera della società contribuente, di unaproposta di attribuzione di una nuova rendita catastale, in virtùdell’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015,l’amministrazione finanziaria ha provveduto allarideterminazione -giusta maggiorazione rispetto alla suddettaproposta- della rendita, che i giudici di secondo grado hannoreputato non condivisibile, perché gli impianti di conversioneed i pannelli fotovoltaici non erano ancorati stabilmente al tettodel fabbricato e dovevano considerarsi, quindi, “scorporabili”,in tal modo omettendo di considerare, per un verso, che larendita catastale era stata calcolata in relazione al valore dellasuperficie di copertura dell’immobile sul quale i suddettiimpianti e macchinari erano posizionati, come è possibileNumero registro generale 36035/2019Numero sezionale 2349/2026Numero di raccolta generale 10370/2026Data pubblicazione 20/04/2026evincere anche dalla relazione di stima che correda l’attoimpugnato, e violando o falsamente applicando, per altroverso, l’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, non essendoavvenuta la rideterminazione controversa in forzadell’inclusione nel calcolo dei succitati impianti di conversione epannelli fotovoltaici.4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo sulquale poggia, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio della causa alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]