Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02257/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per il mancato approfondimento delle circostanze di fatto indicate in sede di indagine e per l'indebito riferimento del giudicante a presunzioni legali; così da non superare complessivamente il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato; che la doglianza non appare riconducibile alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., in quanto meramente enunciata, priva di specificità, del tutto sganciata da una critica alla motivazione della sentenza; che, in ogni caso, quest'ultima risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente nel rispondere alle censure di parte ricorrente - oggi meramente riprodotte nel ricorso per cassazione - valorizzando in senso negativo, ben al di là di mere presunzioni: la mancanza di contatti scritti con ordini nei confronti delle ditte emittenti le fatture, i pagamenti in contanti, la mancanza di operatività e di dipendenti per tale ditte emittenti, la discrepanza delle cifre indicate con le prestazioni che avrebbero dovuto essere erogate, la ripetizione dello stesso numero in più fatture; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre EtIPtIZ 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per il mancato approfondimento delle circostanze di fatto indicate in sede di indagine e per l'indebito riferimento del giudicante a presunzioni legali; così da non superare complessivamente il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato; che la doglianza non appare riconducibile alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., in quanto meramente enunciata, priva di specificità, del tutto sganciata da una critica alla motivazione della sentenza; che, in ogni caso, quest'ultima risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente nel rispondere alle censure di parte ricorrente - oggi meramente riprodotte nel ricorso per cassazione - valorizzando in senso negativo, ben al di là di mere presunzioni: la mancanza di contatti scritti con ordini nei confronti delle ditte emittenti le fatture, i pagamenti in contanti, la mancanza di operatività e di dipendenti per tale ditte emittenti, la discrepanza delle cifre indicate con le prestazioni che avrebbero dovuto essere erogate, la ripetizione dello stesso numero in più fatture; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre EtIPtIZ 2024.
Sentenza Cassazione n. 02257/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris