CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45120/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
594 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lc) il 3 aprile 1958; avverso la sentenza n. 342 della Corte di appello di Lecce del 24 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le note per l'udienza depositate dalla difesa del ricorrente in replica alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata il 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Lecce ha, solo parzialmente, riformato la sentenza con la quale il precedente 12 gennaio 2018 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lettera c), del dPR n. 380 del 2001 e 181 del dlgs n. 42 del 2004, per avere realizzato, in concorso con altra persona, opere edilizie, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in difformità rispetto alla SCIA da lui presentata in data 14 maggio 2013, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 35.000,00 di ammenda, oltre ad accessori, disponendo, altresì, a carico del condannato la demolizione delle opere abusive e la restituzione in pristino stato dei luoghi. Solo in parte accogliendo la impugnazione dell'imputato, la Corte salentina, confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado, ha concesso in favore dello Scorrano il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo, tuttavia, alla demolizione delle opere abusive, senza tuttavia indicare il termine entro il quale siffatto adempimento debba avvenire. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato, affidando le sue lagnanze a 4 motivi di censura. Il primo motivo riguarda il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato ed il vizio di omessa motivazione in relazione alla censura concernente la mancata correlazione fra contestazione e fatto accertato in sentenza. Il secondo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ancora con un terzo motivo di impugnazione (erroneamente rubricato nell'atto introduttivo del presente giudizio come motivo n. 4) lo Scorrano ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio di fronte al Tribunale a lui notificato, già dedotta di fronte alla Corte di appello, in quanto in esso non era stata indicata la possibilità di definire il giudizio, oltre che attraverso il ricorso al patteggiamento o al processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, ovvero tramite la richiesta di essere ammesso alla oblazione, anche tramite la messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen.Infine con il quarto motivo di impugnazione (erroneamente rubricato questo come quinto motivo) il ricorrente si è doluto del fatto che non fosse stata accolta la sua richiesta di riapertura della istruttoria, onde procedere all'esame testimoniale del tecnico comunale che aveva proceduto al sequestro dei manufatti ritenuti in sede di contestazione abusivi; ciò avrebbe consentito, secondo l'avviso del ricorrente, di rilevare che alla data dell'ottobre 2013 i manufatti erano completati e che, pertanto, alla data di pronunzia della sentenza impugnata gli eventuali reati contestati al prevenuto già erano, comunque, estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile e, pertanto, come tale esso deve essere dichiarato. Prendendo le mosse dal primo motivo di impugnazione, si osserva che lo stesso è stato formulato in termini generici; infatti, la ratio decidendi delle sentenze dei giudici del merito risiede nella considerazione che le opere edili per cui è processo sono state realizzate sulla base di una SCIA il cui contenuto non è conforme alla materialità delle opere stesse; su tale fondamentale rilievo il ricorrente nulla ha osservato, dimostrando, in tal modo, di non essersi adeguatamente confrontato con il reale contenuto della sentenza impugnata; vizio questo che, comportando la inconferenza del motivo di impugnazione rispetto alla sentenza impugnata, determina la inammissibilità di quello. Quanto alla omessa motivazione in punto di doglianza avente ad oggetto la non corrispondenza fra contenuto della sentenza e contestazione, si tratta di censura appena accennata ed i cui profili, rimasti del tutto criptici, non appaiono sviluppati in misura tali da consentirne un obbiettivo apprezzamento in termini di effettiva contestazione di legittimità avverso la motivazione della sentenza stessa. Passando al successivo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che la Corte territorialé ha giustificato siffatta sua decisione, avendo osservato che né di fronte al giudice di primo grado né in sede di gravame, il ricorrente, soggetto già gravato da precedenti condanne, aveva segnalato le ragioni che avrebbero potuto giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; a fronte di tale motivazione il ricorrente si è, ora, limitato ad allegare la modesta gravità del fatto da lui commesso, fattore questo che, in linea di principio, Può giustificare la commisurazione della pena in misura prossima o comunque non distante dal minimo edittale (cosa che nel caso si è verificata essendo stata contenuta la pena, pur tenuto conto della continuazione interna ed esterna bel al di sotto del medio edittale del reato più grave) previsto per la violazione realizzata, ma non giustifica un ulteriore abbattimento della pena oltre i limiti ordinariamente stabiliti dal legislatore per fatti del tipo di quelli contestati. Il terzo motivo di impugnazione, riguardante la pretesa nullità del decreto di citazione a giudizio stante la mancata indicazione della possibilità di definire il contezioso tramite la messa alla prova del prevenuto ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen., è inammissibile, come risulta dal fatto che lo stesso è stato eccepito per la prima volta solo in sede di proposizione del gravame; né vale rilevare che non sarebbe stato possibile lamentare la dedotta circostanza in sede di prima udienza di fronte al Tribunale, essendosi questa tenuta in data 8 maggio 2015, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016, espressamente richiamata dal ricorrente, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 460 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che fra gli avvisi che deve contenere il decreto penale di condanna vi fosse anche la avvertenza della possibilità di definire il giudizio tramite messa alla prova, era intervenuta dopo tale data; infatti - salva ed impregiudicata la applicabilità al presente giudizio, anche sotto il profilo della interpretazione analogica (cosa esclusa, in coerenza coi principi in materia di nullità degli atti da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 dicembre 2020, n. 35995), della disposizione sopra indicata come risultante in esito alla detta sentenza della Corte costituzionale (pronunzia cui si è, successivamente, affiancata, la sentenza n, 19 del 2020 relativa all'analoga previsione per ciò che concerne il decreto di giudizio immediato) - si osserva che sarebbe stato, in ogni caso, onere del ricorrente lamentare tale mancata indicazione nel decreto di citazione a lui notificato in occasione della celebrazione di fronte al Tribunale della prima udienza successiva al deposito della citata sentenza della Corte costituzionale, avvenuto il 21 luglio 2016, cosa che, pur essendo stato definito il primo giudizio il 12 gennaio 2018 - e quindi dopo la pubblicazione della sentenza in questione e della acquisizione dell'efficacia erga omes conseguente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - non risulta che la difesa del ricorrente abbia fatto nella sede appropriata, avendo dedotto la questione solo come motivo di appello. Quanto alla quarta ed estrema doglianza, riguardante la mancata riapertura della istruttoria onde acquisire elementi che avrebbero consentito al giudice del gravame di affermare l'avvenuta estinzione per prescrizione delle contravvenzioni contestate allo Scorrano, si rileva che - proprio alla luce della documentazione presentata dallo stesso ricorrente in allegato al presente ricorso, avente ad oggetto una annotazione di servizio relativa allo stato dei luoghi ove le opere erano state realizzate alla data del 31 ottobre 2013 - la eventuale testimonianza del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Calatone non avrebbe avuto la valenza decisiva che, invece, il ricorrente intende ora attribuirle, a che sola avrebbe potuto giustificare la riapertura della istruttoria. Infatti, la annotazione che la difesa del ricorrente ha ora prodotto fa riferimento alla presenza alla data sopra indicata di alcuni manufatti "allo stato rustico e già ultimati" (dovendosi intendere tale espressione nel senso che taluni di essi erano ultimati ed altri erano ancora allo stato rustico); questo dato non consente chiaramente di affermare la decisività della istanza istruttoria, posto che la dichiarata completezza solo di taluni degli immobili in questione porta ad escludere che alla data del 31 ottobre 2013 le opere edilizie erano tutte integralmente completate, circostanza questa che non avrebbe comunque consentito alla Corte territoriale di far decorrere dalla predetta data il termine prescrizionale dei reati di cui alla contestazione. Questo deve, infatti, intendersi decorrere, in assenza di fattori che possano far ritenere definitivamente sospeso l'iter criminis prima del suo definitivo perfezionamento, consistente nella conclusa realizzazione delle opere, non dal completamento di una porzione di esse ma, considerata la unicità dell'illecito perpetrato, avete i caratteri del reato permanente, pur nella sua eventuale complessa articolazione strutturale, solamente dalla conclusione dell'intero intervento edilizio divisato. La conseguente irrilevanza decisoria della istanza istruttoria esclude in radice il vizio della decisione con la quale essa è stata rigettata dalla Corte territoriale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue, visto l'art.616 cod. proc. pen. la condanna del Mancuso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de