CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 2 cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e 635, comma 2, cod.pen. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C) - fatti commessi in Palermo il 18 aprile 2015 -, il difensore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11 aprile 2019, di conferma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città in data 12 giugno 2018, che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per entrambi i reati ascrittigli. 2. Affida l'impugnativa a quattro motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 83 e 635 cod.pen. e il vizio di motivazione, deducendo che, se la Corte territoriale avesse valutato attentamente le emergenze probatorie - in particolare, quanto evincibile dalle SIT di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2016, allegate al ricorso -, non avrebbe potuto che escludere qualsiasi comportamento doloso dell'Hosni, non potendosi ravvisare in quello da lui concretamente tenuto - ossia nel lanciare contro la persona dell'Hussein un vaso di cemento, che, al termine della sua traiettoria, aveva attinto l'autovettura del Vinci, parcheggiata sulla pubblica via, solo perché il destinatario si era scansato schivando il colpo - la consapevolezza e l'accettazione dell'evento del delitto di danneggiamento. Donde, il giudice censurato avrebbe dovuto assolvere l'imputato per non essere il fatto di danneggiamento, sorretto da colpa, previsto dalla legge come reato. - Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali l'imputato sarebbe stato meritevole avuto riguardo al fatto che questi, nel mentre era intento ad attendere alla propria attività di commerciante, aveva dovuto subire l'atteggiamento tracotante dalla persona offesa. - Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 62 n. 2 cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego dell'attenuante dell'avere l'imputato agito nello stato d'ira determinato dall'altrui ingiusto comportamento, dovendosi qualificare come tale quello tenuto dall'Hussein, che, già nei giorni precedenti all'occorso, si era, senza apparente ragione, trattenuto dinanzi al negozio dell'Hosni facendogli temere una rapina e che, una volta invitato ad allontanarsi, aveva tentato di scagliargli contro un grosso vaso in cemento. - Il quarto motivo denuncia l'inosservanza di legge processuale, perché l'azione penale in ordine al reato di cui all'art. 635, comma 2, e 625, comma 1, n. 7, cod.pen. non si sarebbe dovuta esercitare per mancanza di condizione di procedibilità. 3. Con requisitoria in data 11 febbraio 2021, regolarmente notificata all'imputato, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod.pen. e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, riportata nella sentenza impugnata, non emerge che, nell'interesse dell'imputato, sia stata dedotta la quaestio iuris della riconducibilità del fatto di danneggiamento alla fattispecie del reato aberrante ex art. 83 cod.pen.. Ne viene che della stessa, in quanto dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, è precluso l'esame anche officioso, secondo quanto statuito dal combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod.proc.pen., esigendo la sua soluzione accertamenti in fatto non consentiti in questa sede (Sez. 4, n. 10093 del 20/03/1991, Rv. 188253). Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2. Per le stesse ragioni deve essere dichiarata l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. Dalla già richiamata sintesi dei motivi di appello non si evince che sia stata devoluta al giudice del gravame la questione della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625, comma 1, cod.pen., espressamente contestata come elemento accessorio del delitto ex art. 635, comma 2, cod.pen. ascritto all'imputato al capo C): è, dunque, indiscutibile la procedibilità d'ufficio del danneggiamento in danno dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto alle contestazioni in punto circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi la presenza di una congrua motivazione nel provvedimento impugnato, che ha logicamente valorizzato la significativa gravità della condotta complessiva dell'imputato, anche per le conseguenze prodotte, sintomatica di una non trascurabile sua pericolosità; sicché deve farsi applicazione del granitico principio di diritto secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, Rv. 229768; conf. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Ciò comporta l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Generico e manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha escluso che ricorressero i presupposti applicativi della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod.pen., perché:«l'Hosni, dopo avere ferito il proprio antagonista, avrebbe voluto ulteriormente infierire, tanto da strappare dalle sue mani un grosso vaso e scagliarglielo contro», di modo che:«una cospicua parte della complessiva azione del prevenuto risultava gratuita, esorbitando da quella che, in termini astratti, avrebbe potuto definirsi una semplice reazione, per tracimare in una vera e propria nuova ideazione di reato, incompatibile con la chiesta attenuante» (pag. 2 sentenza impugnata). Tale lineare e completa argomentazione è contrastata dal ricorrente con rilievi in fatto, per nulla decisivi rispetto all'esclusione della sproporzione della condotta tenuta dall'Hosni - che aveva tanto violentemente percosso l'Hussein da cagionargli un "trauma craniofacciale con frattura dentale incisivo laterale sinistro ed instabilità incisivo laterale sinistro, tale da comportare un indebolimento permanente della funzione masticatoria" (così capo A) ed aveva poi cercato di attingerlo con un grosso vaso in cemento - rispetto a quella, ingiusta, dell'Hussein - che avrebbe scaraventato un vaso sul lunotto posteriore dell'autovettura dell'Hosni -: sproporzione evidente tra reazione ed offesa che tradisce l'esistenza nell'imputato, al momento del fatto, di sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira (Sez. 5, n. 24693 del 02/03/2004, Rv. 228861). In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza di questa Corte, affermando che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 604 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/01/2014, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Rv. 248375). 5. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]