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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13010/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BAT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/2/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 1°/7/2022 dal Tribunale di Trani, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena irrogata nella misura di cui al dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la nullità della sentenza per difetto di notifica del decreto di citazione in appello, tanto al [OSCURATO:PERSONA] quanto al difensore.[OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato.

5. Occorre premettere che il [OSCURATO:PERSONA], condannato dal Tribunale di Trani con sentenza del 1°/7/2022, ha proposto appello attraverso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, con studio in Barletta, alla via Milano n. 52.

6. Il decreto di citazione a giudizio in appello, a data 21/10/2024, è stato tuttavia notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, soggetto evidentemente diverso (come da codici fiscali in atti), al quale, peraltro, è stata notificata anche la requisitoria del Procuratore Generale; rituale, per contro, è la notifica all'interessato, avvenuta a mani proprie il 22/10/2024.

7. Il 7/2/2025, la Corte di appello si è pronunciata con rito camerale.

8. Tutto ciò richiamato, risulta allora evidente la fondatezza della doglianza, in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore dell'imputato, ma a persona diversa.

La notificazione del decreto stesso, pertanto, deve essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BAT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/2/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 1°/7/2022 dal Tribunale di Trani, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena irrogata nella misura di cui al dispositivo. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la nullità della sentenza per difetto di notifica del decreto di citazione in appello, tanto al [OSCURATO:PERSONA] quanto al difensore.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato. 5. Occorre premettere che il [OSCURATO:PERSONA], condannato dal Tribunale di Trani con sentenza del 1°/7/2022, ha proposto appello attraverso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, con studio in Barletta, alla via Milano n. 52. 6. Il decreto di citazione a giudizio in appello, a data 21/10/2024, è stato tuttavia notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, soggetto evidentemente diverso (come da codici fiscali in atti), al quale, peraltro, è stata notificata anche la requisitoria del Procuratore Generale; rituale, per contro, è la notifica all'interessato, avvenuta a mani proprie il 22/10/2024. 7. Il 7/2/2025, la Corte di appello si è pronunciata con rito camerale. 8. Tutto ciò richiamato, risulta allora evidente la fondatezza della doglianza, in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore dell'imputato, ma a persona diversa. La notificazione del decreto stesso, pertanto, deve essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. P.Q.M P.Q.M
Decreto Cassazione n. 13010/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris