CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26053/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
linaro-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 949/2024depositata il 01/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso possessorio depositato nel 2012, [OSCURATO:PERSONA], FrancescoCriniti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alTribunale di Catanzaro di essere reintegrati nel possesso di una servitù diNumero registro generale 24471/2024Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 26053/2026Data pubblicazione 01/10/2026passaggio pedonale e veicolare, esercitata su una strada privatainterpoderale, deducendo di esserne stati spogliati da [OSCURATO:PERSONA], che neaveva ristretto il tracciato mediante l’apposizione di paletti in ferro conrecinzione, la cementificazione e il rialzo della carreggiata, l’esecuzione diuno scavo e il parcheggio di autovetture, nonché la collocazione di uncartello di divieto di transito ai mezzi pesanti.Il Tribunale di Catanzaro, in sede possessoria, ordinava la reintegrazionenel possesso nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito del giudizio dimerito, confermava i provvedimenti resi nella fase cautelare e in sede direclamo, avendo ritenuto provati, sulla base della consulenza tecnica e delledeposizioni testimoniali, l’esercizio della servitù di transito e la condotta dispoglio.La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e haconfermato la decisione. Ha osservato che il giudizio ha ad oggetto la tutelapossessoria (la reintegrazione nel possesso ad immagine del diritto diservitù), sì che rilevano esclusivamente le modalità con cui il potere di fattoè stato in concreto esercitato nel tempo, restando estranea al giudizio, inforza dell’art. 705 c.p.c., ogni questione attinente all’esistenza eall’estensione del diritto quale risultante dal titolo; e che, sul pianodell’accertamento di fatto, le opere realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] avevano ristretto lacarreggiata e reso più difficoltoso il transito carrabile preesistente, mentrela documentazione prodotta dall’appellante con le comparse conclusionaliera inutilizzabile perché tardiva.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati damemoria. Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA]; gli altriintimati non hanno svolto difese. Il Consigliere delegato ha formulatoproposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel sensodell’inammissibilità e della manifesta infondatezza del ricorso; il ricorrenteha chiesto la decisione.Numero registro generale 24471/2024Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 26053/2026Data pubblicazione 01/10/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345, comma 3,c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato inutilizzabili, in quantotardive, la sentenza di usucapione e la sentenza del giudice amministrativoprodotte nel corso del giudizio di secondo grado, omettendone l’esame: sisostiene che non si tratterebbe di prove nuove soggette ai limiti dell’art.345 c.p.c., bensì di giudicati esterni, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado,il cui esame avrebbe condotto a escludere che l’area interessata dalle operefosse gravata dalla servitù di passaggio.Il primo motivo è inammissibile.Le decisioni invocate attengono all’esistenza e all’estensione del diritto:le difese che vi si articolano sono petitorie e quindi in via di principioirrilevanti ex art. 705 c.p.c. nel giudizio possessorio, come argomentatodalla sentenza in epigrafe con autonoma ratio non specificamentecensurata, per cui il motivo difetta di decisività.A ciò si aggiunge che la sentenza del giudice amministrativo, che ilricorrente dice passata in giudicato il 16 aprile 2024, è resa fra il ricorrentee il Comune di Montepaone, non fra le parti di questo giudizio, e nei loroconfronti non fa stato; mentre la sentenza di usucapione è essenzialmenteirrilevante, poiché ha accolto la domanda del ricorrente limitatamente alleporzioni ricadenti all’interno della recinzione in muratura, non alle porzionisu cui ricadono la strada interpoderale e lo slargo stradale.2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 51, n. 4,c.p.c., per non essersi astenuto il Presidente del collegio d’appello, che inprimo grado aveva conosciuto la causa provvedendo sulle richiesteistruttorie, e per non essere stato comunicato alla parte il diniegodell’autorizzazione all’astensione, con conseguente preclusione della facoltàdi ricusazione.Il secondo motivo è infondato.Numero registro generale 24471/2024Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 26053/2026Data pubblicazione 01/10/2026Il giudice che abbia partecipato alla sola attività istruttoria nel corso delprimo grado, senza prender parte alla decisione della causa, non è gravatodal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenzadella causa in altro grado riferire alla partecipazione alla decisione di merito(Cass. 25487/2021): nella specie, la decisione di primo grado fu resa dalgiudice onorario delegato, estraneo al collegio d’appello. Né rileva che ildiniego dell’autorizzazione all’astensione non sia stato comunicato allaparte: la violazione del dovere di astensione, al di fuori dell’ipotesi diinteresse proprio del giudice, non può essere dedotta in sede diimpugnazione se la parte non abbia proposto istanza di ricusazione ai sensidell’art. 52 c.p.c., e la ricusazione non dipendeva dalla sorte della richiestadi astensione, poiché la parte conosceva la composizione del collegio e laragione dell’incompatibilità, che aveva dedotto nella comparsaconclusionale.3. - Con il terzo motivo si denuncia la supposizione di un fatto probatoriorisultato inesistente, per avere la Corte di appello ritenuto che la servitù dipassaggio si estendesse all’area interessata dalle opere, in contrasto con lerisultanze documentali e testimoniali, che la collocherebbero nella proprietàe nel possesso esclusivi del ricorrente.Il terzo motivo è inammissibile.La censura si risolve nella richiesta di una rinnovata valutazione delmateriale probatorio e di una diversa ricostruzione del fatto, riservateall’apprezzamento esclusivo del giudice di merito e non sindacabili in sededi legittimità (Cass. SU 20867/2020). Trattandosi, inoltre, di doppiaconforme sui fatti principali, è preclusa la censura di omesso esame di unfatto decisivo (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporisall’appello proposto prima del 28 febbraio 2023, ora art. 360, quartocomma, c.p.c.; Cass. SU 5792/2024); né la doglianza individua un fattostorico, principale o secondario, il cui esame sia stato omesso, risolvendosiNumero registro generale 24471/2024Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 26053/2026Data pubblicazione 01/10/2026in un apprezzamento valutativo non riconducibile al vizio denunciato (Cass.SU 8053/2014; Cass. 14802/2017).Le memorie non prospettano argomenti idonei a modificare le ragionidella decisione.4. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei rapporticon la controricorrente e si liquidano come da dispositivo; nulla sulle spesenei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese. Essendo ladecisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerataformulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimocomma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge.Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della sommadi € 1.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c. Dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente,di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo dicontributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Numero registro generale 24471/2024Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 26053/2026Data pubblicazione 01/10/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 23/09/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso