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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:37
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0647_INF

Ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 gennaio 2024 – EISi/Commissione (causa C-647/23 P(I)) «Impugnazione – Intervento – Società dell’informazione – Regolamento sui servizi digitali – Decisione che qualifica Zalando “una piattaforma online molto grande” – Associazione dei consumatori – Interesse alla soluzione della controversia»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 8, 9)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Ordinanza del Tribunale che respinge un’istanza di intervento – Difetto di motivazione quanto al rigetto dell’argomentazione del richiedente l’intervento relativa al suo interesse alla soluzione della controversia – Annullamento dell’ordinanza impugnata (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 12, 14-20) Dispositivo 1) L’ordinanza della presidente della Settima Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 16 ottobre 2023, Zalando/Commissione ( T-348/23 , EU:T:2023:665 ), è annullata. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

62023CO0647_INF Ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 gennaio 2024 – EISi/Commissione (causa C-647/23 P(I)) «Impugnazione – Intervento – Società dell’informazione – Regolamento sui servizi digitali – Decisione che qualifica Zalando “una piattaforma online molto grande” – Associazione dei consumatori – Interesse alla soluzione della controversia» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 8, 9) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Ordinanza del Tribunale che respinge un’istanza di intervento – Difetto di motivazione quanto al rigetto dell’argomentazione del richiedente l’intervento relativa al suo interesse alla soluzione della controversia – Annullamento dell’ordinanza impugnata (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 12, 14-20) Dispositivo 1) L’ordinanza della presidente della Settima Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 16 ottobre 2023, Zalando/Commissione ( T-348/23 , EU:T:2023:665 ), è annullata. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris