CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 00762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 giugno 2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato ex art. artt. 444 ss. cod. proc. pen. la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la confisca dello stupefacente, dei telefoni cellulari e del denaro in sequestro. 2. Nell'interesse del Bertola ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. con riferimento alla somma di denaro in sequestro, trattandosi di un reato di mera detenzione e non essendovi alcuna certezza che il denaro rinvenuto costituisca lo specifico provento del reato de quo. 3. Con requisitoria del 16 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Va premesso che alla ammissibilità del ricorso oggi in esame non è di ostacolo la disposizione dettata dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quanto è oramai pacifico che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui alla anzidetta norma ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Il motivo dell'impugnazione è fondato poiché, secondo l'orientamento interpretativo che questo Collegio ritiene di dover privilegiare, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (in questo senso Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Applicando tale regula iuris al caso di specie, la decisione impugnata deve ritenersi illegittima là dove ha disposto, senza alcuna giustificazione, la confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.All'imputato, infatti, non è stata addebitata alcuna specifica ipotesi di cessione di stupefacente a terzi, ma solo la detenzione illegale della sostanza stupefacente innanzi indicata, con il logico corollario che (=getta la prova del necessario nesso di pertinenzialità tra quella somma e il delitto per il quale l'azione penale è stata esercitata, ovvero che il denaro possa altrimenti essere considerato come "prezzo" impiegato per la realizzazione dello scopo Illecito ovvero come il ricavo di una pregressa attività di vendita della sostanza. 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro, di cui va ordinata la restituzione all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 16/11/2021 Il C