CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 23555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato e sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione sulla scorta dell'esame delle dichiarazioni dagli agenti che avevano effettuato il controllo, senza rinvenire l'imputato nell'abitazione, anche all'esito di ricerche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera trìce [OSCURATO:PERSONA] dente