CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 10 marzo 2021, aveva disatteso l'istanza di concessione di un permesso-premio. A tal fine, ha, tra l'altro, evidenziato che, irrilevanti, in vista dell'accoglimento della richiesta, le condizioni di salute del del:enuto, la relazione di sintesi del 31 luglio 2020 e quella, di aggiornamento, del 26 febbraio 2021 attestano che Gambacorta — per avendo tenuto, in costanza di detenzione, corretta condotta ed avendo aderito alle iniziative, anche di formazione universitaria, comprese nel trattamento — non ha ancora avviato un serio percorso di revisione critica dei comportamenti devianti, che gli sono valsi la condanna per i reati di associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione ed omicidio aggravato, commessi nel 1992, e per un ulteriore omicidio aggravato, consumato nel 1995. Ha, in particolare, sottolineato che Gambacorta, sempre dichiaratosi estraneo alle vicende ascrittegli, ha assunto un atteggiamento di radicale negazione dell'accaduto che gli ha precluso l'introspezione necessaria per comprendere la spinta criminosa e prenderne le distanze. Tanto, a dimostrazione della sua persistente pericolosità sociale, confermata anche dalla richiesta di fruire del permesso premio nel luogo di insediamento della compagine malavitosa di cui egli è stato partecipe, cui consegue, anche in ragione della natura tendenzialmente permanente della militanza in tale genere di sodalizi, la concretezza del rischio che egli approfitti dello spazio di libertà garantitogli per riannodare i legami con la societas sceleris. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza illegittimamente sottovalutato il positivo contegno da lui serbato nel corso del lungo periodo di esecuzione della pena, caratterizzato dalla fattiva partecipazione alle attività inframurarie e coronato dal conseguimento della laurea magistrale in Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria. Evoca, al riguardo, il recente intervento della Corte costituzionale in materia di concessione di permesso premio a condannati per reati compresi nell'elenco contenuto nell'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che ha esaltato, da un canto, l'importanza dell'istituto in vista del progressivo ed armonico reinserimento del detenuto nella società e, dall'altro, la contrarietà alla Carta fondamentale di un ordito normativo basato su rigidi automatismi, tali da impedire una valutazione individualizzata e calibrata sulla specificità del caso concreto dei benefici penitenziari. Taccia di genericità il riferimento alla indefinita protrazione temporale del vincolo associativo e rileva che il luogo di esecuzione del permesso indebitamente negato è stato scelto perché ivi si trova l'abi:azione familiare e non già per ragioni legate alla pregressa e non più attuale milil:anza mafiosa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Il permesso premio previsto dall'art. 30 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ha una specifica funzione pedagogico-propulsiva, in quanto parte integrante del trattamento, e riveste un ruolo di particolare importanza quale tappa cruciale della progressione — o, eventualmente, della regressione — nella premialità. È questa l'impostazione mutuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 1995, ove è stata richiamata, tra l'altro, una precedente pronunzia attestante che il permesso premio «costituisce incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale quale conseguenza di regolare condotta», tanto da venir considerato esso stesso strumento «di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società» (in questo senso, cfr. anche, nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311), così da potersene trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (sentenza n. 188 del 1990). Chiarito che il collegamento del permesso premio con il tema della libertà personale vale a caratterizzare in senso pienamente giurisdizionale le relative decisioni, va detto che la lettura complessiva dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, rende evidente il carattere plurifunzionale dell'istituto, la cui innegabile connotazione premiale si apprezza non tanto dal dato lessicale, quanto dalla sua stretta subordinazione alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale.Il fatto, tuttavia, che il permesso possa essere concesso soltanto in relazione ad una particolare finalizzazione immediata, consistente nel consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, gli conferisce una caratterizzazione ulteriore, non comune ad altre previsioni puramente premiali. In definitiva, allora, attesi la giurisdizionalizzazione della decisione richiesta ed il tenore letterale della norma che disciplina l'istituto, deve inferirsi che il giudice, in tema di permessi premio, è tenuto ad accertare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di tre requisiti, da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo, l'assenza di sua pericolosità sociale; in terzo luogo, la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro, che, a differenza dei primi due requisiti, ascrivibili alla funzione premiale dell'istituto, postula l'acquisizione delle informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608). Considerato, poi, che, per quanto lata possa essere l'interpretazione in ordine al motivo addotto a supporto della richiesta di permesso premio, il sistema resta costruito in termini di tassatività, è compito indefettibile del giudice accertare la fondatezza della ragione indicata anche ai fini della compiuta valutazione in ordine alla compatibilità con il trattamento complessivo nel quale si inscrive il permesso, che ad esso deve essere, in ogni caso, funzionale. Nasce, quindi, l'esigenza che la verifica giurisdizionale poggi su un adeguato corredo informativo, dovendo il provvedimento concessivo dare conto, nella motivazione, della sussistenza di tutti i requisiti di legge. 3. La concessione dei permessi premio nei confronti di condannati, quale l'odierno ricorrente, per reati previsti dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è subordinata, oltre che alla sussistenza delle condizioni sopra indicate, all'ulteriore presupposto dell'avere l'istante prestato collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter del medesimo testo nornativo ovvero, in alternativa, dell'essere tale collaborazione impossibile, inesigibile ovvero oggettivamente irrilevante. Il catalogo delle ipotesi di ammissibilità al permesso premio si è arricchito, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, di quella in cui siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.La pronunzia del giudice delle leggi ha, in proposito, determinato il superamento della previgente presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto che non abbia collaborato, che, nel sistema scaturito dalla citata decisione, può essere vinta qualora — accertate la regolarità della condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo, l'assenza di pericolosità sociale e la coerenza del beneficio rispetto agli obiettivi trattamentali — siano acquisiti altri congrui e specifici elementi, tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e, quindi, da consentire alla magistratura di sorveglianza, attraverso un efficace collegamento con tutte le autorità competenti in materia, di svolgere d'ufficio una seria verifica non solo sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell'espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pure temporaneamente ed episodicamente. Il regime probatorio delineato dall'intervento della Corte costituzionale è ulteriormente rafforzato dall'acquisizione di elementi che escludano non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali. Di entrambi tali elementi — esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro ripristino — grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione e di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno. 4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente sulla scorta di un percorso argomentativo che, oltre ad attestare l'assenza di elementi che conducano ad escludere sia l'attualità dei collegamenti tra Gambacorta ed il sodalizio mafioso di appartenenza che il pericolo del loro ripristino, è incentrato, in primis, sulla sua persistente pericolosità sociale, ossia su un dato di carattere personale piuttosto che ambientale. Gli organi del trattamento descrivono, invero, l'odierno ricorrente alla stregua di soggetto che, pur protagonista di un corretto comportamento inframurario e meritoriamente impegnato nello studio, tanto da conseguire la laurea magistrale, ha ostinatamente rifiutato di prendere coscienza degli illeciti commessi, rispetto ai quali ha mantenuto -- ad onta degli sforzi profusi dagli operatori, i quali lo hanno sollecitato a rapportarsi con la realtà processualmente accertata, come risultante dalle sentenze irrevocabili — un atteggiamento di radicale negazione.La professione di innocenza, espressione di un incoercibile diritto della persona, anche dopo la condanna irrevocabile, rileva, in questo contesto, perché, afferma, in termini in questa sede incensurabili, il Tribunale di sorveglianza, costituisce ostacolo insormontabile sulla via della maturazione, da parte di Gambacorta, di una riflessione interiore che rassicuri circa l'assenza del rischio di reiterazione di condotte illecite. 5. A fronte di tali considerazioni, lineari e coerenti e, dunque, scevre da tangibili sintomi di illogicità e contraddittorietà, il ricorrente replica ponendo l'accento sulla sua piena adesione all'opera rieducativa, della quale, occorre ribadire, il Tribunale di sorveglianza ha debitamente dato atto, pur assumendone l'inidoneità, da sola e tenuto, altresì, conto della gravità dei reati commessi e del conseguente carico sanzionatorio, a dimostrare che la personalità del condannato si è evoluta lungo direttrici che sterilizzano il pericolo di recidiva. Nel caso di Gambacorta, dunque, l'accesso al beneficio penitenziario è inibito, prima ancora che dalla presunzione di pericolosità posta a carico dei soggetti che sono stati condannati per i reati di cui all'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, dalla ravvisata persistenza di un non minimale coefficiente di pericolosità sociale. D'altro canto, va opportunamente aggiunto, il ricorrente, nel sollecitare l'ammissione ad un permesso premio che lo condurrebbe a trascorrere un, pur breve, periodo di libertà in [OSCURATO:PERSONA], cioè nell'area su cui insiste la consorteria mafiosa di appartenenza, ha omesso di allegare, come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, elementi a suffragio della non attualità dei suoi collegamenti con il sodalizio e, vieppiù, dell'assenza del rischio che la fruizione del beneficio finisca con favorirne il ripristino, sicché obbligato appare, anche sotto questo aspetto, l'apprezzamento della manifesta infondatezza delle doglianze articolate dal condannato. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitໄ alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e