CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2021
Cassazione n. 43590/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 7 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3, 4, e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 11), 81 cpv, 110, e 73 d.P.R. n. 309 de11990 (capo 15) e 2 e 4 legge n. 895/1967 (capo 31), in relazione ai quali, e per quanto rileva in questa Sede, è stata anche contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per avere commesso il fatto con metodo mafioso e, comunque, al fine di agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo A. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo ed il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse. Con riferimento al primo profilo, si pone l'accento sul tempo trascorso (circa due anni e mezzo) dai fatti in contestazione e sull'assenza durante tale periodo di ulteriori condotte illecite del ricorrente. Quanto al secondo profilo, si rileva l'omessa valutazione delle caratteristiche concrete delle singole condotte riconducibili esclusivamente nell'alveo dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 2 legge n. 895 del 1967. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alle altre aggravanti contestate, essendo ravvisabili, come ammesso dallo stesso ricorrente, esclusivamente gli elementi indiziari dei reati di cessione di sostanze stupefacenti e dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre, con argomentazioni evanescenti, le stesse censure già formulate in sede di riesame, omettendo ogni confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 2. Per ragioni di ordine logico, si procede preliminarmente all'esame del secondo motivo di ricorso avente ad oggetto le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico del Nicolosi. Secondo la prospettazione difensiva, al di là delle condotte criminose ammesse dallo stesso Nicolosi (cessione di sostanze stupefacenti e dell'arma), l'ordinanza impugnata sarebbe priva di un adeguato apparato argomentativo, e viziata da illogicità e contraddittorietà evidente, in merito alla sussistenza della consorteria criminale di cui il Tribunale avrebbe omesso di descrivere anche i presupposti essenziali, quali, ad esempio, la sussistenza di una ripartizione dei ruoli o di una cassa comune. Si assume, inoltre, la mancanza di un'adeguata motivazione in merito alle circostanze aggravanti. Il motivo è inammissibile per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, è stato, infatti, affermato che in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Valentini, Rv. 245907). Ad ogni buon conto, con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, va richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). E' stato, inoltre, affermato che ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796).L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con adeguate argomentazioni, prive di illogicità o contraddittorietà evidenti, ha ricostruito la struttura della consorteria, il suo legame con la consorteria mafiosa di cui al capo 1 ed il ruolo di partecipe del Nicolosi. Al riguardo, peraltro, le motivazioni dell'ordinanza si integrano con quelle dell'ordinanza genetica cui la prima fa ampio rinvio, costituendo, dunque, un unico corpo argomentativo. Il procedimento nasce da un'indagine condotta dal Commissariato di P.S. di Leonforte e dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Enna che ha fatto luce sui legami esistenti tra il sodalizio volto al traffico di sostanze stupefacenti, diretto e organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi ritenuti partecipi della consorteria mafiosa di cui al capo 1), di cui, secondo l'imputazione provvisoria, si ritiene partecipe il Nicolosi, e la consorteria mafiosa della famiglia Fiorenza, articolazione di "[OSCURATO:PERSONA]". Il compendio indiziario si fonda sugli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulle operazioni di video ripresa, sui servizi di osservazione e pedinamento e sui sequestri di sostanza stupefacente effettuati nel corso di tali operazioni. Dalle risultanze di tali indagini, l'ordinanza impugnata, confermando le valutazioni già espresse dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica, ha tratto gli elementi - che il ricorrente non si perita di contestare - per ritenere sussistente un quadro gravemente indiziario in merito alla sussistenza di una consorteria criminale diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e volta al traffico di sostanze di sostanze stupefacenti di varia natura (hashish, marijuana e cocaina). E' stato, inoltre, ricostruito il ruolo "direzionale" svolto da Saimon ed [OSCURATO:PERSONA] - entrambi indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito del procedimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]" - i quali, benché detenuti, si sarebbero adoperati per reperire nuovi canali di approvvigionamento di droga. In particolare, quanto all'organigramma associativo, oltre al ruolo direttivo svolto da Cocuzza e Maugeri, sono stati individuati altri due livelli, uno dedito al rifornimento di sostanze stupefacente - del quale farebbero parte, oltre ai citati Cocuzza e Maugeri, tra gli altri, anche Nicolosi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con riferimento all'"area catanese", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ed un altro livello dedito al commercio al dettaglio della droga, tra cui [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Pietro e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il ruolo di partecipe del Nicolosi è stato desunto dalle conversazioni telefoniche intercettate, sulle quali si sofferma ampiamente il Tribunale del riesame, e sui servizi di osservazione e pedinamento, da cui è emerso:s)K a) l'impegno del ricorrente nell'assicurare la fornitura costante di hashish relazionandosi direttamente con i capi e, in particolare, con Cocuzza. Si richiamano, in particolare, le conversazioni intercettate a partire già da marzo 2018, recanti progr. n. 2918 e 2919, in cui Cocuzza e Nicolosi discutevano del mercato della droga leonfortese ed il secondo prospettava al primo la possibilità di rifornirsi di un prodotto di qualità migliore da soggetti catanesi con i quali è in affari da anni; in altre conversazioni del 21 ottobre 2018 e del 13 novembre 2018, invece, il Cocuzza chiedeva al Nicolosi di procurargli "il coso nero... che si squaglia", condivisibilmente interpretato come un chiaro riferimento ad una peculiare tipologia di hashish; in altra conversazione del 3 novembre 2018, il Nicolosi chiedeva al Cocuzza se necessitava di "fogliame" e questo gli consegnava delle banconote. Vengono, inoltre, considerate le plurime conversazioni tra Nicolosi e [OSCURATO:PERSONA] (a partire dal 23 novembre 2018) relative all'acquisto da parte del primo di sostanza stupefacente, che hanno condotto, il successivo 28 novembre, all'arresto del Nicolosi perché trovato in possesso di alcuni "panetti" di hashish del peso complessivo di gr. 483,4 netti, da cui sono risultate ricavabili 2901 dosi. Tale vicenda, inoltre, è stata oggetto di discussione tra il Cocuzza e il capofamiglia [OSCURATO:PERSONA] al quale il primo riferiva di avere reclutato in sostituzione del Nicolosi tale [OSCURATO:PERSONA] per il rifornimento di droga. b) l'interessamento del Cocuzza successivamente all'arresto del Nicolosi. Dalle conversazioni captate, infatti, è emerso che, da un lato, il Cocuzza intendeva occuparsi del suo sostentamento (si richiama la conversazione con Ilardi del 30 novembre 2018) e, dall'altro, parlando con [OSCURATO:PERSONA], manifestava le proprie preoccupazioni per il ritardo nell'approvvigionamento di droga. c) il coinvolgimento del ricorrente nelle problematiche interne al sodalizio, quali quelle relative al reperimento di altre fonti di approvvigionamento o al prezzo di cessione della droga. Si riportano, ad esempio, i brani di una conversazione tra presenti del 21 novembre 2018 in cui il Cocuzza discuteva con Nicolosi del prezzo di vendita dell'hashish (4 euro al grammo) lamentandosi con questo del fatto che qualcuno aveva immesso sul mercato della sostanza ad un prezzo troppo basso. d) l'interessamento del ricorrente nella risoluzione di problematiche interne al sodalizio od alla consorteria mafiosa. Emblematico, in tal senso, è il coinvolgimento del Nicolosi nel costringere [OSCURATO:PERSONA] a ripianare un debito che questo aveva contratto in relazione a precedenti forniture di droga con la famiglia Fiorenza (tale elemento viene valorizzato dall'ordinanza anche in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.): in una conversazione tra presenti dell'ottobre 2018, infatti, il Cocuzza chiedeva a Nicolosi di intervenire per spaventare Ilardi e convincerlo ad adempiere il suo debito ed il Nicolosi dava la propria disponibilità, ricevendo dal primo le indicazioni sul percorso da seguire per non essere notato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, diceva di volersi portare una pistola e gli proponeva di far finta di acquistare da Ilardi un certo quantitativo di hashish senza poi pagarlo (piano che, in altra conversazione, il Cocuzza gli diceva non essere gradito al Mauceri). 2.2 Sulla base di tali elementi di fatto l'ordinanza impugnata ha condivisibilmente ravvisato la sussistenza di un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione del Nicolosi alla consorteria criminale. In particolare, l'intraneità del Nicolosi all'associazione finalizzata al narcotraffico è stata correttamente desunta dalla sua costante attività finalizzata a rifornire il gruppo criminale della sostanza stupefacente destinata allo smercio. Tale condotta, che per le sua connotazioni poteva già costituire un adeguato fondamento del ragionamento inferenziale svolto dal Tribunale, è stata coerentemente analizzata anche alla luce degli ulteriori elementi emergenti dal compendio investigativo, sintomatici della disponibilità del ricorrente non solo a rifornire il gruppo di droga, ma anche a risolvere le problematiche interne o quelle relative alla riscossione dei crediti del sodalizio mafioso facente capo alla famiglia dei Fiorenza. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga, (Sez. 4 , n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). È stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662) essendo, comunque, necessaria la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). 2.3 Parimenti adeguata è la motivazione concernente le circostanze aggravanti, contestata dal ricorrente in termini assolutamente generici. In particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sono state considerate il tenore di alcune conversazioni (oltre a quella in cui lo stesso Nicolosi si dichiara pronto a fare uso di una pistola per spaventare Ilardi, si richiamano quella in cui [OSCURATO:PERSONA] si dice pronto a confrontarsi, armato di pistola, con gli associati che avevano messo in dubbio la sua affidabilità e la conversazione in cui il sodale Virzi condivide con il Cocuzza il progetto di eliminare Ilardi), la cessione da parte del ricorrente della pistola con matricola abrasa al Cocuzza (capo 31) e la consapevolezza da parte degli associati del nesso organico-funzionale tra l'associazione e la famiglia mafiosa dei Fiorenza. Le spiccate interrelazioni tra i due sodalizi, sono state, inoltre, considerate quale fondamento da cui desumere gli elementi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. A conferma del legame tra le due consorterie, sono stati, in particolare, valorizzati i costanti "rapporti informativi" tra Cocuzza e i due fratelli Fiorenza, detenuti in carcere; la conversazione tra Cocuzza ed il capofamiglia [OSCURATO:PERSONA] al quale riferiva del reclutamento di [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'arresto del Nicolosi; il coinvolgimento del Nicolosi nella riscossione del credito dei Fiorenza nei confronti dell'Ilardi; la consapevolezza da parte dei sodali che una parte dei proventi era destinata al sostentamento dei detenuti, tra cui anche i Fiorenza. 3. Passando all'esame del primo e del terzo motivo, con i quali si censurano le valutazioni in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritiene il Collegio che anche questi non superano il vaglio di ammissibilità in quanto generici e manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, omettendo ogni dovuto confronto sia con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che con l'operatività nel caso di specie, della duplice presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., insiste sul solo fattore temporale, essendo decorsi più di due anni dalle condotte descritte nell'imputazione provvisoria. Innanzitutto, rileva il Collegio che dall'analisi delle imputazioni provvisorie formulate nei confronti del Nicolosi risulta che la contestazione relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 riguarda il periodo dal marzo 2018 al febbraio 2019. Il tempo trascorso dai fatti non risulta, dunque, particolarmente significativo al fine di costituire un'idonea prova contraria ai fini del superamento del regime presuntivo stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.L Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Va, inoltre, considerato che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente un pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta criminosa ponendo, in particolare, l'accento sui seguenti elementi: la capacità del Nicolosi di procurarsi agevolmente armi e la spregiudicatezza con cui si è dichiarato pronto a farne uso; il carattere continuativo dell'attività illecita svolta dal Nicolosi e la sua realizzazione in un contesto di tipo organizzato e con professionalità; lo stabile inserimento del Nicolosi nella rete del narcotraffico; la condotta successiva all'arresto del novembre 2018, avendo il Nicolosi stesso partecipato ad una riunione tenutasi il 12 febbraio 2019 a Leonforte con Cocuzza ed altri. Così facendo, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo formulato una prognosi di pericolosità con riferimento a tutti gli elementi emergenti dal compendio indiziario. In particolare, l'attualità delle esigenze cautelari è stata correttamente desunta dal comportamento del Nicolosi successivo al suo arresto e dalle modalità delle condotte criminose, connotate da professionalità e da continuatività nel tempo, elementi, questi, idonei a neutralizzare la valenza contraria del solo dato concernente il mero decorso del tempo. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui si trova ristretto l'indagato perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe