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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09664/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4 giugno 2019 il Tribunale di Bari, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per la detenzione e porto di un'arma comune da sparo di calibro non precisato (artt. 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895), fatto avvenuto in Acquaviva delle Fonti il 20 settembre 2013, e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa per i reati di detenzione e porto di due armi comuni da sparo matricole 7,65 e 9 dopo averne abraso la matricola (artt. 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895, e 23

I. 18 aprile 1975, n. 110), fatto avvenuto in Acquaviva delle Fonti il 21 settembre 2013.

Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado.

Le armi erano state menzionate nel corso di conversazioni intercettate ma non erano mai state rinvenute nel corso delle perquisizioni di cui erano stati destinatari gli imputati.

Nel caso di [OSCURATO:PERSONA] i giudici del merito avevano ritenuto esistente l'arma, perchè in una prima conversazione telefonica intercettata, avvenuta il 20 settembre del 2013, [OSCURATO:PERSONA] chiede al fratello Pasqualino di andare a spostare una cosa mai nominata esplicitamente, che sarebbe stata coperta da una pezza che per evitare che si bagni in caso di pioggia.

La circostanza che si tratti di arma è stata desunta da un'ulteriore conversazione avvenuta il giorno successivo, 21 settembre 2013, in cui il fratello Pasqualino informa Giuseppe che è stato fermato dai Carabinieri che cercavano armi che lo avevano perquisito, e rimprovera per questo Giuseppe.

Di fronte al rimprovero Giuseppe usa la frase, "comunque la vado a nascondere un'altra parte la tengo lontana, non è che la posso buttare, che quella l'ho comprata, capito?", e di fronte alla protesta del fratello Pasqualino che gli dice "Ma a cosa serve queste cose che poi succedono? I guai è normale questa cosa?" gli risponde "Metti che succede un marrone in campagna, che devo fare da solo?".

Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità è stata desunta da una conversazione intercettata intercorsa tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] gli chiede se si è comprato la cosa, [OSCURATO:PERSONA] risponde "è da nno' che la tengo, l'ho sempre tenuta.

Secondo te in campagna sto senza niente io? E alla domanda "e l'hai pagata assai?" risponde "Costano.

Non ce ne stanno tante in giro", poi precisando espressamente alla domanda che cosa sia "la 7 e 65, tengo una 7 e una 9" "se mi fanno incazzare una strage faccio", aggiungendo di seguito anche di aver "tolto la matricola e tutto è pulita la cosa".

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, in quanto i giudici del merito non avrebbero fatto corretta applicazione dei criteri legali in punto di valutazione della prova proveniente da intercettazioni, unica fonte di prova da cui è stata desunta l'esistenza del reato, atteso che da esse non è desumibile la eventuale funzionalità delle armi e la eventuale disponibilità del munizionamento.

Si aggiunge che è stata valutata in modo diverso la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], e si conclude rilevando che la perquisizione volta al rinvenimento dell'arma ha dato esito negativo.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di quantificazione della pena, mancando sul punto motivazione e avendo dovuto essere valorizzata la circostanza che l'impianto probatorio si fonda su meri dialoghi e che comunque è decorso notevole tempo dalla commissione del fatto.

2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, in quanto, applicando in modo analogico i criteri giurisprudenziali sulla c.d. droga parlata, conseguirebbe che i giudici del merito non avrebbero fatto corretta applicazione dei criteri legali in punto di valutazione della prova proveniente da intercettazioni, unica fonte di prova da cui è stata desunta l'esistenza del reato.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di quantificazione della pena, mancando sul punto motivazione e avendo dovuto essere valorizzata la circostanza che l'impianto probatorio si fonda su meri dialoghi e che comunque è decorso notevole tempo dalla commissione del fatto.

3. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. r.„ 7i/IU Considerato in diritto I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo contesta la parte di motivazione della sentenza dedicata al giudizio di responsabilità dell'imputato.

Nel motivo si evidenzia che l'unica fonte di prova da cui è stata desunta l'esistenza del reato sono le intercettazioni telefoniche, perché la perquisizione volta al rinvenimento dell'arma ha dato esito negativo, dalle intercettazioni non sarebbe desumibile la eventuale funzionalità delle armi e la eventuale disponibilità del munizionamento.

Si aggiunge che è stata valutata in modo diverso la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è manifestamente infondato.

Si ricorda preliminarmente che nel giudizio di legittimità il sindacato sul modo in cui íl giudice del merito ha fatto concreta applicazione della regola legale dell'art. 192, comma, 1 cod. proc. pen., secondo cui "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", e di quella di cui al 'successivo comma 2, secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti" è molto ristretto, perchè si limita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione dedicata all'interpretazione degli elementi probatori con esclusione della possibilità di rivalutazione degli stessi.

Nel caso in esame, il motivo di ricorso non riesce ad introdurre vizi logici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Infatti, la circostanza che non vi sia prova della esistenza del munizionamento non inficia il ragionamento dei giudici del merito, perché la disponibilità del munizionamento non è parte degli elementi costitutivi necessari del reato di detenzione dell'arma comune da sparo, che è integrato anche a prescindere da essa, che può, al più, costituirne a certe condizioni elemento eventuale (Sez. 1, Sentenza n. 6139 del 16/12/2013, dep. 2014, Shatku, Rv. 258922) oppure integrare altro e separato reato (Sez. 1, Sentenza n. 6167 del 15/01/2020, Muzikha, Rv. 278687).

La funzionalità dell'arma, o, più esattamente, la mera possibilità che essa possa esser resa idonea al funzionamento, anche mediante riparazione o sostituzione di componenti (Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465; Sez. 1, Sentenza n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686), fa parte, invece, degli elementi costitutivi del reato in esame, ma non è illogico che la sentenza abbia ritenuto di trarre la prova di essa in modo indiziario (Sez. 1, Sentenza n. 12620 del 30/01/2019, Billetta, Rv. 275050) dalle modalità di detenzione dell'arma che emergono dalle conversazioni intercettate, perché, in effetti, da esse emerge che l'arma era detenuta con lo scopo di difendersi da eventuali aggressioni ("Metti che succede un marrone in campagna, che devo fare da solo?"), e che il ricorrente l'aveva avvolta in un panno per evitare che si bagnasse, elementi indiziari da cui non è stato illogico desumere che l'arma era funzionante e che l'imputato si era preoccupato che rimanesse tale proteggendola dalle intemperie.

D'altronde, un'arma non funzionante non avrebbe potuto assolvere alla funzione per cui la conservava l'imputato, e sarebbe al contrario illogico ritenere che l'imputato si sia preso dei rischi - e li abbia fatti prendere al fratello Pasqualino inviandolo a spostarla - per continuare a custodire un'arma che non era funzionante.

Né incide sul piano logico la circostanza che per gli stessi fatti [OSCURATO:PERSONA] sia stato prosciolto, perché - al di là del fatto che il proscioglimento in primo grado del fratello Pasqualino è, in realtà privo di una motivazione a sostegno - si tratta comunque di una posizione diversa, in quanto il comportamento attribuibile a questi, che ha persino rimproverato l'odierno ricorrente per la detenzione dell'arma, si risolve soltanto nello spostamento della stessa.

In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente non individuano vizi del percorso logico della sentenza e si risolvono in un tentativo di ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo.

1.2. Il secondo motivo ha ad oggetto la motivazione in punto di quantificazione della pena.

Si sostiene che essa faccia difetto, che avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza che l'impianto probatorio si fonda su meri dialoghi, e che comunque è decorso notevole tempo dalla commissione del fatto.

Il motivo è manifestamente infondato.

La circostanza che l'impianto probatorio si fondi su meri dialoghi non può entrare nel percorso logico che porta alla determinazione della pena, perché il giudizio sul quantum di prova sulla commissione del fatto si esaurisce nel percorso logico che porta alla affermazione di responsabilità, ma non rileva nella determinazione della pena che è legata ai parametri legali dell'art. 133 cod. pen., tra cui non c'è, peraltro, la lontananza temporale del fatto, perché il riferimento al "tempo" dell'azione, di cui all'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen., è inserito tra quelli che attengono alle modalità dell'azione, e non alla capacità a delinquere dell'imputato, cui si riferiscono, invece, i parametri di cui al n. 2 dello stesso comma.

Nel caso in esame, per determinare la pena, la sentenza di primo grado, confermata in appello, parte, "in ragione della gravità della condotte" (così la motivazione del giudice di primo grado; nella sentenza di appello si sostiene che la dosimetria della pena è stata "valutata molto generosamente in virtù di attenuanti generiche riconosciute senza giustificazione alcuna"), da una pena base di 1 anno e 3 mesi di reclusione ed euro 2.100 di multa per un reato (quello degli artt. 2 e 7

I. n. 895 del 1967 citata) la cui forcella edittale va da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 5 anni e 4 mesi di reclusione.

Quindi, la pena base scelta dal giudice di primo grado è prossima al minimo edittale, ed in ogni caso molto lontana dalla media edittale.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale).

La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, sufficiente a reggere la individuazione della pena base inflitta nel caso in esame, e resiste, quindi, ai rilievi formulati in ricorso.

2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA],

2.1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di responsabilità dell'imputato per i reati ascritti.

Si sostiene, in particolare, che occorreva applicare in modo analogico i criteri giurisprudenziali sulla valutazione della c.d. droga parlata, in quanto l'unica fonte di Prova della esistenza del reato proviene da una intercettazione telefonica.

Il motivo è manifestamente infondato.

Poste le stesse premesse sulla impossibilità di procedere ad una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità evidenziate al punto 2.1., occorre aggiungere che nel caso di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce esplicitamente all'amico [OSCURATO:PERSONA] di detenere due pistole, di cui individua anche i calibri, e di cui egli stesso riferisce di aver abraso la matricola, la intercettazione contiene una esplicita confessione stragiudiziale dell'esistenza del fatto, confessione stragiudiziale che può essere legalmente assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, Sentenza n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100; Sez. 6, Sentenza n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002).

Nel caso in esame, la genuinità è difficilmente contestabile, perché vengono rivelati particolari che poteva conoscere solo il diretto interessato, né la spontaneità può essere messa in discussione, perché è lo stesso imputato che, interrogato da [OSCURATO:PERSONA], introduce il discorso.

Il mancato rinvenimento delle armi non è, d'altronde, circostanza idonea ad inficiare il percorso logico del giudizio di responsabilità, atteso che la perquisizione non è avvenuta nell'immediatezza.

Ne consegue che nell'esame di questo materiale probatorio posto a loro disposizione, i giudici del merito non hanno violato regole legali di valutazione della prova, né il ricorso è riuscito ad individuare vizi nel percorso logico della sentenza impugnata.

2.2. Il secondo motivo è dedicato alla motivazione in punto di quantificazione della pena, si ripropongono gli argomenti spesi nel ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile.

Nel caso in esame, per determinare la pena, la sentenza di primo grado, anche qui con il riferimento alla "gravità delle condotte", che il giudice di appello ha ritenuto essere parte di un calcolo della pena fin troppo generoso, parte da una pena base di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato dell'art. 23

I. n. 110 del 1975 citata.

Questa pena, però, è inferiore al minimo edittale.

All'imputato era contestato, infatti, il reato del comma 4 dell'art. 23; in sentenza non vi sono riqualificazioni nell'ipotesi meno grave del comma 3 della stessa norma; e la pena edittale del reato del comma 4 è la reclusione da due a otto anni e la multa da 2.000 a 20.000 euro.

Nel contestare la dosimetria della pena, il ricorso è inconferente con il contenuto della sentenza di condanna.

Il motivo di ricorso è, pertanto, da ritenere inammissibile.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 giugno 2019 il Tribunale di Bari, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per la detenzione e porto di un'arma comune da sparo di calibro non precisato (artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895), fatto avvenuto in Acquaviva delle Fonti il 20 settembre 2013, e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa per i reati di detenzione e porto di due armi comuni da sparo matricole 7,65 e 9 dopo averne abraso la matricola (artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, e 23 I. 18 aprile 1975, n. 110), fatto avvenuto in Acquaviva delle Fonti il 21 settembre 2013. Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado. Le armi erano state menzionate nel corso di conversazioni intercettate ma non erano mai state rinvenute nel corso delle perquisizioni di cui erano stati destinatari gli imputati. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA] i giudici del merito avevano ritenuto esistente l'arma, perchè in una prima conversazione telefonica intercettata, avvenuta il 20 settembre del 2013, [OSCURATO:PERSONA] chiede al fratello Pasqualino di andare a spostare una cosa mai nominata esplicitamente, che sarebbe stata coperta da una pezza che per evitare che si bagni in caso di pioggia. La circostanza che si tratti di arma è stata desunta da un'ulteriore conversazione avvenuta il giorno successivo, 21 settembre 2013, in cui il fratello Pasqualino informa Giuseppe che è stato fermato dai Carabinieri che cercavano armi che lo avevano perquisito, e rimprovera per questo Giuseppe. Di fronte al rimprovero Giuseppe usa la frase, "comunque la vado a nascondere un'altra parte la tengo lontana, non è che la posso buttare, che quella l'ho comprata, capito?", e di fronte alla protesta del fratello Pasqualino che gli dice "Ma a cosa serve queste cose che poi succedono? I guai è normale questa cosa?" gli risponde "Metti che succede un marrone in campagna, che devo fare da solo?". Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità è stata desunta da una conversazione intercettata intercorsa tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] gli chiede se si è comprato la cosa, [OSCURATO:PERSONA] risponde "è da nno' che la tengo, l'ho sempre tenuta. Secondo te in campagna sto senza niente io? E alla domanda "e l'hai pagata assai?" risponde "Costano. Non ce ne stanno tante in giro", poi precisando espressamente alla domanda che cosa sia "la 7 e 65, tengo una 7 e una 9" "se mi fanno incazzare una strage faccio", aggiungendo di seguito anche di aver "tolto la matricola e tutto è pulita la cosa". 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, in quanto i giudici del merito non avrebbero fatto corretta applicazione dei criteri legali in punto di valutazione della prova proveniente da intercettazioni, unica fonte di prova da cui è stata desunta l'esistenza del reato, atteso che da esse non è desumibile la eventuale funzionalità delle armi e la eventuale disponibilità del munizionamento. Si aggiunge che è stata valutata in modo diverso la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], e si conclude rilevando che la perquisizione volta al rinvenimento dell'arma ha dato esito negativo. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di quantificazione della pena, mancando sul punto motivazione e avendo dovuto essere valorizzata la circostanza che l'impianto probatorio si fonda su meri dialoghi e che comunque è decorso notevole tempo dalla commissione del fatto. 2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, in quanto, applicando in modo analogico i criteri giurisprudenziali sulla c.d. droga parlata, conseguirebbe che i giudici del merito non avrebbero fatto corretta applicazione dei criteri legali in punto di valutazione della prova proveniente da intercettazioni, unica fonte di prova da cui è stata desunta l'esistenza del reato. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di quantificazione della pena, mancando sul punto motivazione e avendo dovuto essere valorizzata la circostanza che l'impianto probatorio si fonda su meri dialoghi e che comunque è decorso notevole tempo dalla commissione del fatto. 3. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. r.„ 7i/IU Considerato in diritto I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo contesta la parte di motivazione della sentenza dedicata al giudizio di responsabilità dell'imputato. Nel motivo si evidenzia che l'unica fonte di prova da cui è stata desunta l'esistenza del reato sono le intercettazioni telefoniche, perché la perquisizione volta al rinvenimento dell'arma ha dato esito negativo, dalle intercettazioni non sarebbe desumibile la eventuale funzionalità delle armi e la eventuale disponibilità del munizionamento. Si aggiunge che è stata valutata in modo diverso la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è manifestamente infondato. Si ricorda preliminarmente che nel giudizio di legittimità il sindacato sul modo in cui íl giudice del merito ha fatto concreta applicazione della regola legale dell'art. 192, comma, 1 cod. proc. pen., secondo cui "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", e di quella di cui al 'successivo comma 2, secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti" è molto ristretto, perchè si limita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione dedicata all'interpretazione degli elementi probatori con esclusione della possibilità di rivalutazione degli stessi. Nel caso in esame, il motivo di ricorso non riesce ad introdurre vizi logici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. Infatti, la circostanza che non vi sia prova della esistenza del munizionamento non inficia il ragionamento dei giudici del merito, perché la disponibilità del munizionamento non è parte degli elementi costitutivi necessari del reato di detenzione dell'arma comune da sparo, che è integrato anche a prescindere da essa, che può, al più, costituirne a certe condizioni elemento eventuale (Sez. 1, Sentenza n. 6139 del 16/12/2013, dep. 2014, Shatku, Rv. 258922) oppure integrare altro e separato reato (Sez. 1, Sentenza n. 6167 del 15/01/2020, Muzikha, Rv. 278687). La funzionalità dell'arma, o, più esattamente, la mera possibilità che essa possa esser resa idonea al funzionamento, anche mediante riparazione o sostituzione di componenti (Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465; Sez. 1, Sentenza n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686), fa parte, invece, degli elementi costitutivi del reato in esame, ma non è illogico che la sentenza abbia ritenuto di trarre la prova di essa in modo indiziario (Sez. 1, Sentenza n. 12620 del 30/01/2019, Billetta, Rv. 275050) dalle modalità di detenzione dell'arma che emergono dalle conversazioni intercettate, perché, in effetti, da esse emerge che l'arma era detenuta con lo scopo di difendersi da eventuali aggressioni ("Metti che succede un marrone in campagna, che devo fare da solo?"), e che il ricorrente l'aveva avvolta in un panno per evitare che si bagnasse, elementi indiziari da cui non è stato illogico desumere che l'arma era funzionante e che l'imputato si era preoccupato che rimanesse tale proteggendola dalle intemperie. D'altronde, un'arma non funzionante non avrebbe potuto assolvere alla funzione per cui la conservava l'imputato, e sarebbe al contrario illogico ritenere che l'imputato si sia preso dei rischi - e li abbia fatti prendere al fratello Pasqualino inviandolo a spostarla - per continuare a custodire un'arma che non era funzionante. Né incide sul piano logico la circostanza che per gli stessi fatti [OSCURATO:PERSONA] sia stato prosciolto, perché - al di là del fatto che il proscioglimento in primo grado del fratello Pasqualino è, in realtà privo di una motivazione a sostegno - si tratta comunque di una posizione diversa, in quanto il comportamento attribuibile a questi, che ha persino rimproverato l'odierno ricorrente per la detenzione dell'arma, si risolve soltanto nello spostamento della stessa. In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente non individuano vizi del percorso logico della sentenza e si risolvono in un tentativo di ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo. 1.2. Il secondo motivo ha ad oggetto la motivazione in punto di quantificazione della pena. Si sostiene che essa faccia difetto, che avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza che l'impianto probatorio si fonda su meri dialoghi, e che comunque è decorso notevole tempo dalla commissione del fatto. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che l'impianto probatorio si fondi su meri dialoghi non può entrare nel percorso logico che porta alla determinazione della pena, perché il giudizio sul quantum di prova sulla commissione del fatto si esaurisce nel percorso logico che porta alla affermazione di responsabilità, ma non rileva nella determinazione della pena che è legata ai parametri legali dell'art. 133 cod. pen., tra cui non c'è, peraltro, la lontananza temporale del fatto, perché il riferimento al "tempo" dell'azione, di cui all'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen., è inserito tra quelli che attengono alle modalità dell'azione, e non alla capacità a delinquere dell'imputato, cui si riferiscono, invece, i parametri di cui al n. 2 dello stesso comma. Nel caso in esame, per determinare la pena, la sentenza di primo grado, confermata in appello, parte, "in ragione della gravità della condotte" (così la motivazione del giudice di primo grado; nella sentenza di appello si sostiene che la dosimetria della pena è stata "valutata molto generosamente in virtù di attenuanti generiche riconosciute senza giustificazione alcuna"), da una pena base di 1 anno e 3 mesi di reclusione ed euro 2.100 di multa per un reato (quello degli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 citata) la cui forcella edittale va da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 5 anni e 4 mesi di reclusione. Quindi, la pena base scelta dal giudice di primo grado è prossima al minimo edittale, ed in ogni caso molto lontana dalla media edittale. La giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, sufficiente a reggere la individuazione della pena base inflitta nel caso in esame, e resiste, quindi, ai rilievi formulati in ricorso. 2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA], 2.1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di responsabilità dell'imputato per i reati ascritti. Si sostiene, in particolare, che occorreva applicare in modo analogico i criteri giurisprudenziali sulla valutazione della c.d. droga parlata, in quanto l'unica fonte di Prova della esistenza del reato proviene da una intercettazione telefonica. Il motivo è manifestamente infondato. Poste le stesse premesse sulla impossibilità di procedere ad una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità evidenziate al punto 2.1., occorre aggiungere che nel caso di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce esplicitamente all'amico [OSCURATO:PERSONA] di detenere due pistole, di cui individua anche i calibri, e di cui egli stesso riferisce di aver abraso la matricola, la intercettazione contiene una esplicita confessione stragiudiziale dell'esistenza del fatto, confessione stragiudiziale che può essere legalmente assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, Sentenza n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100; Sez. 6, Sentenza n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002). Nel caso in esame, la genuinità è difficilmente contestabile, perché vengono rivelati particolari che poteva conoscere solo il diretto interessato, né la spontaneità può essere messa in discussione, perché è lo stesso imputato che, interrogato da [OSCURATO:PERSONA], introduce il discorso. Il mancato rinvenimento delle armi non è, d'altronde, circostanza idonea ad inficiare il percorso logico del giudizio di responsabilità, atteso che la perquisizione non è avvenuta nell'immediatezza. Ne consegue che nell'esame di questo materiale probatorio posto a loro disposizione, i giudici del merito non hanno violato regole legali di valutazione della prova, né il ricorso è riuscito ad individuare vizi nel percorso logico della sentenza impugnata. 2.2. Il secondo motivo è dedicato alla motivazione in punto di quantificazione della pena, si ripropongono gli argomenti spesi nel ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. Nel caso in esame, per determinare la pena, la sentenza di primo grado, anche qui con il riferimento alla "gravità delle condotte", che il giudice di appello ha ritenuto essere parte di un calcolo della pena fin troppo generoso, parte da una pena base di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato dell'art. 23 I. n. 110 del 1975 citata. Questa pena, però, è inferiore al minimo edittale. All'imputato era contestato, infatti, il reato del comma 4 dell'art. 23; in sentenza non vi sono riqualificazioni nell'ipotesi meno grave del comma 3 della stessa norma; e la pena edittale del reato del comma 4 è la reclusione da due a otto anni e la multa da 2.000 a 20.000 euro. Nel contestare la dosimetria della pena, il ricorso è inconferente con il contenuto della sentenza di condanna. Il motivo di ricorso è, pertanto, da ritenere inammissibile. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Di
Sentenza Cassazione n. 09664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris