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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 28673/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12797/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 631/2021, depositata il 19 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con unico mezzo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 631/2021, depositata il 19 febbraio 2021, che ha rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso pronuncia di accoglimento di azione revocatoria esercitata dal fallimento, ex art. 66

I. fall., con riferimento alla compravendita di due unità immobiliari; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, totalmente omessa l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez.

U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, solo genericamente accennando all'oggetto della controversia, ma senza fare alcun riferimento alla vicenda sostanziale, alle posizioni delle parti, al contenuto ed alle ragioni della decisione di primo grado, alle questioni devolute in appello, alle ragioni della decisione impugnata; esso procede subito dopo alla esposizione dell'unico motivo che ne è posto a fondamento, in termini tali però che, da un lato, non consentono neppure essi di comprendere, sia pure indirettamente, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti, dall'altra, e correlativamente, di comprendere la pertinenza delle ragioni addotte rispetto ai motivi della decisione impugnata; il motivo, invero, ignora totalmente la motivazione della sentenza d'appello, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa, con ciò profilandosi altra ragione di inammissibilità del ricorso; si tratta, infatti, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione; devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741); le argomentazioni poste a sostegno del ricorso si risolvono nella mera ripetizione delle medesime tesi difensive già svolte in primo grado, sicché la ricorrente non sembra nemmeno accorgersi che la sentenza d'appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello, ex art. 342 cod. proc. civ., proprio perché astratto da ogni considerazione delle ragioni del loro rigetto e pertanto inidoneo a rappresentare specifico motivo di critica; può ancora soggiungersi che la doglianza è fondata sulla evocazione di elementi asseritamente traibili da «documenti e contabilità della società fallita» in palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione degli stessi, imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno3 in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12797/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 631/2021, depositata il 19 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con unico mezzo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 631/2021, depositata il 19 febbraio 2021, che ha rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso pronuncia di accoglimento di azione revocatoria esercitata dal fallimento, ex art. 66 I. fall., con riferimento alla compravendita di due unità immobiliari; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, totalmente omessa l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, solo genericamente accennando all'oggetto della controversia, ma senza fare alcun riferimento alla vicenda sostanziale, alle posizioni delle parti, al contenuto ed alle ragioni della decisione di primo grado, alle questioni devolute in appello, alle ragioni della decisione impugnata; esso procede subito dopo alla esposizione dell'unico motivo che ne è posto a fondamento, in termini tali però che, da un lato, non consentono neppure essi di comprendere, sia pure indirettamente, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti, dall'altra, e correlativamente, di comprendere la pertinenza delle ragioni addotte rispetto ai motivi della decisione impugnata; il motivo, invero, ignora totalmente la motivazione della sentenza d'appello, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa, con ciò profilandosi altra ragione di inammissibilità del ricorso; si tratta, infatti, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione; devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741); le argomentazioni poste a sostegno del ricorso si risolvono nella mera ripetizione delle medesime tesi difensive già svolte in primo grado, sicché la ricorrente non sembra nemmeno accorgersi che la sentenza d'appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello, ex art. 342 cod. proc. civ., proprio perché astratto da ogni considerazione delle ragioni del loro rigetto e pertanto inidoneo a rappresentare specifico motivo di critica; può ancora soggiungersi che la doglianza è fondata sulla evocazione di elementi asseritamente traibili da «documenti e contabilità della società fallita» in palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione degli stessi, imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno3 in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i
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