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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 luglio 2022

Cassazione n. 27459/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, Via degli SCIPIONI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] 00722440245, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Tagliamento 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; –intimati – avverso la sentenza n. 1709/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato in atti l’adesione alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, Via degli SCIPIONI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] 00722440245, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Tagliamento 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; –intimati – avverso la sentenza n. 1709/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato in atti l’adesione alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 27459/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris