Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14844/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7507/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.7507/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2512/09/17depositata in data 18 settembre 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008, con cui –a seguito di controlli sulle movimentazioni finanziarie – venivano accertati maggiori redditi e recuperata maggiore IRPEF, avviso poi parzialmente annullato in via di autotutela; che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsiriuniti; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 18 settembre 2017, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio e ha rigettato l’appello incidentale del contribuente , rideterminando gli importi accertati ad € 53.633,96 per il periodo di imposta 2007 e ad € 6.784,00 per il periodo di imposta 2008; che ha proposto ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi e che l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato istanza ex art. 6d.l. 23 ottobre 2018, n. 119di sospensione del giudizio, dando atto di avere depositato istanza di definizione agevolata, corredata di modello di pagamento integrale in relazione alperiodo di imposta 2008 e con pagamento della prima rata in relazione al periodo di imposta 2007; che in assenza di presentazione di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il giudizio deve dichiararsi estinto ex art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018 per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione al periodo di imposta 2007; N.7507/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino che, invece, quanto al periodo di imposta 2008, il ricorrente ha proceduto al pagamento integrale degli importi dovuti in relazione all’anno di imposta 2008, così come risultanti dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna qui impugnata; che non può procedersi alla estinzione del giudizio per rinuncia quanto al periodo di imposta 2008, mancando i presupposti formali per la stessa, determinandosi comunque il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione medesima (Cass., Sez.

V, 28 maggio 2020, n. 10140); che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, attesa la definizione della controversia; che nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, nonché in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso , non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez.

VI, 7 giugno2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quanto al periodo di imposta 2008 e l’estinzione del giudizio quanto al periodo di imposta 2007 e dichiara la compensazione i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7507/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.7507/18 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2512/09/17depositata in data 18 settembre 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008, con cui –a seguito di controlli sulle movimentazioni finanziarie – venivano accertati maggiori redditi e recuperata maggiore IRPEF, avviso poi parzialmente annullato in via di autotutela; che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsiriuniti; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 18 settembre 2017, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio e ha rigettato l’appello incidentale del contribuente , rideterminando gli importi accertati ad € 53.633,96 per il periodo di imposta 2007 e ad € 6.784,00 per il periodo di imposta 2008; che ha proposto ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi e che l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato istanza ex art. 6d.l. 23 ottobre 2018, n. 119di sospensione del giudizio, dando atto di avere depositato istanza di definizione agevolata, corredata di modello di pagamento integrale in relazione alperiodo di imposta 2008 e con pagamento della prima rata in relazione al periodo di imposta 2007; che in assenza di presentazione di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il giudizio deve dichiararsi estinto ex art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018 per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione al periodo di imposta 2007; N.7507/18 R.G. Est. F. D’Aquino che, invece, quanto al periodo di imposta 2008, il ricorrente ha proceduto al pagamento integrale degli importi dovuti in relazione all’anno di imposta 2008, così come risultanti dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna qui impugnata; che non può procedersi alla estinzione del giudizio per rinuncia quanto al periodo di imposta 2008, mancando i presupposti formali per la stessa, determinandosi comunque il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione medesima (Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140); che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, attesa la definizione della controversia; che nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, nonché in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso , non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quanto al periodo di imposta 2008 e l’estinzione del giudizio quanto al periodo di imposta 2007 e dichiara la compensazione i
Sentenza Cassazione n. 14844/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris