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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29134/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 28 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le istanze di di affidamento in prova ai servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito enunciata nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce, in relazione al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la norma dell'art. 30 d.l. 137/20 che avrebbe consentito di accedere al beneficio nel periodo dell'emergenza anche ai soggetti ordinariamente "immeritevoli".

Con il secondo motivo deduce, in relazione al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, che il Tribunale non avrebbe motivato sul perché tale misura non era idonea ad evitare il rischio di reiterazione di reati.

Con il terzo motivo deducesql Tribunale avrebbe ricavato la pericolosità del ricorrente anche da una denuncia per truffa ricevuta dal proprietario di un immobile con cui aveva stipulato un contratto di locazione a fini commerciali; ma di questa denuncia per truffa il ricorrente non è a conoscenza, e non andrebbe usata proprio perché potrebbe anche essere archiviata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dispone che "in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)".

La difesa del ricorrente ritiene che il giudice avrebbe dovuto applicare la norma in applicazione del principio iura novit curia, ma la norma di cui chiede l'applicazione prevede che questo tipo di istituto dettato dalla normativa emergenziale sia applicabile soltanto "su istanza", quindi non è questione di mancato assolvimento dell'onere della prova, cui supplirebbe il principio iura novit curia, ma di mancanza di un presupposto processuale previsto dalla norma.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'ordinanza contiene, infatti, motivazione sul perché tale misura sia stata ritenuta non idonea ad evitare il rischio di reiterazione di reati.

Dopo aver ricostruito in modo ampio gli esiti dell'istruttoria effettuata, l'ordinanza fa, infatti, riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali, ai carichi pendenti, alle indicazioni delle forze di polizia.

Posto che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), va osservato che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di violazione di legge o di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il motivo di ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente censura l'utilizzo, ai fini della valutazione del Tribunale, di una denuncia per truffa di cui il ricorrente non sarebbe a conoscenza, e che non avrebbe dovuto essere usata sia perché non nota al ricorrente sia perché potrebbe anche essere archiviata.

Nessuno di questi due argomenti può essere apprezzato, perché la parità delle armi non comporta che non possano essere utilizzati fatti non noti al diretto interessato, ma solo che lo stesso abbia accesso all'istruttoria svolta dal Tribunale e possa controllarla e valutarla, e perché anche procedimenti pendenti in indagini preliminari, e quindi suscettibili di essere archiviati, possono essere usati per la decisione (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153).

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le istanze di di affidamento in prova ai servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito enunciata nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce, in relazione al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la norma dell'art. 30 d.l. 137/20 che avrebbe consentito di accedere al beneficio nel periodo dell'emergenza anche ai soggetti ordinariamente "immeritevoli". Con il secondo motivo deduce, in relazione al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, che il Tribunale non avrebbe motivato sul perché tale misura non era idonea ad evitare il rischio di reiterazione di reati. Con il terzo motivo deducesql Tribunale avrebbe ricavato la pericolosità del ricorrente anche da una denuncia per truffa ricevuta dal proprietario di un immobile con cui aveva stipulato un contratto di locazione a fini commerciali; ma di questa denuncia per truffa il ricorrente non è a conoscenza, e non andrebbe usata proprio perché potrebbe anche essere archiviata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dispone che "in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)". La difesa del ricorrente ritiene che il giudice avrebbe dovuto applicare la norma in applicazione del principio iura novit curia, ma la norma di cui chiede l'applicazione prevede che questo tipo di istituto dettato dalla normativa emergenziale sia applicabile soltanto "su istanza", quindi non è questione di mancato assolvimento dell'onere della prova, cui supplirebbe il principio iura novit curia, ma di mancanza di un presupposto processuale previsto dalla norma. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza contiene, infatti, motivazione sul perché tale misura sia stata ritenuta non idonea ad evitare il rischio di reiterazione di reati. Dopo aver ricostruito in modo ampio gli esiti dell'istruttoria effettuata, l'ordinanza fa, infatti, riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali, ai carichi pendenti, alle indicazioni delle forze di polizia. Posto che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), va osservato che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di violazione di legge o di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il motivo di ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente censura l'utilizzo, ai fini della valutazione del Tribunale, di una denuncia per truffa di cui il ricorrente non sarebbe a conoscenza, e che non avrebbe dovuto essere usata sia perché non nota al ricorrente sia perché potrebbe anche essere archiviata. Nessuno di questi due argomenti può essere apprezzato, perché la parità delle armi non comporta che non possano essere utilizzati fatti non noti al diretto interessato, ma solo che lo stesso abbia accesso all'istruttoria svolta dal Tribunale e possa controllarla e valutarla, e perché anche procedimenti pendenti in indagini preliminari, e quindi suscettibili di essere archiviati, possono essere usati per la decisione (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153). 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 29134/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris