Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26990/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26039/2017R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Bari sezione staccata di Lecce n. 1251/2017 depositata il 6 aprile 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento(n.

LE0413407 2012) riguardante la rideterminazione del classamento di un’unità immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato), sita nel comune di Lecce, Oggetto: Classamento catastale facente parte della cd microzona 1; in particolare, dalla classe 2 alla classe 3, con conseguente aumento della rendita da € 516,46 a 619,75; - la CTP ha accolto il ricorso dell’intimato; - la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado e rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente), sulla base delle seguenti ragioni: • la disposizione di c ui all’art. 1, comma 335 della l. n. 311 del 2004 prevede che il presupposto fattuale legittimante dell'attivazione del procedimento di revisione parziale del classamento sia l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi nella zona considerata e l'insieme delle microzone comunali; tale disciplina è soggetta all'applicazione dei parametri previsti in via ordinaria dall'art. 3, comma 154, lett. e), della l. 23 dicembre 1996 n. 662, il quale impone che si tenga conto dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare; • n el caso in esame l'ufficio non ha operato sulla base dei parametri procedurali ora indicati, in quanto non ha indicato se e in quale misura gli interventi di riqualificazione abbiano inciso sull'incremento di redditività del singolo immobile; • la mera indicazione nella parte motiva del provvedimento dell'accertata evoluzione del contesto urbano e socioeconomico della microzona alla quale la procedura di revisione parziale si riferisce non è sufficiente, né può costituire motivazione congrua e idonea, in quanto , mancando l'analitica esplicitazione degli elementi concreti su cui detto giudizio si fonda, non dà conto di come si sia pervenuti al nuovo apprezzamento globale del livello reddituale; - la ricorrente propone r icorso fondato su un tre motivi e deposita istanza di rinuncia al ricorso, il controricorrente resta intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 .

Contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 , c od. p roc . civ., la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Si duole che il provvedimento impugnato non abbia applicato la disposizione ora richiamata riguardante la sospensione del giudizio per la sussistenza di una causa di pregiudizialità tra il giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato e la controversiaoggetto del presente giudizio.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004.

Contesta l'errata interpretazione della disposizione da ultimo citata.

4. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato regolarmente notificato.

La sentenza è stata depositata il 6 aprile 2017, mentre il ricorso è stato notificato via PEC con atto spedito il 30 ottobre 2017 e consegnato nella medesima data.

5. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma prescrive che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez.

U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).

La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava, peraltro, di comunicazione, non essendosi costituita l’intimata.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugn azione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

Nulla sulle spese stante la mancata costit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26039/2017R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Bari sezione staccata di Lecce n. 1251/2017 depositata il 6 aprile 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento(n. LE0413407 2012) riguardante la rideterminazione del classamento di un’unità immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato), sita nel comune di Lecce, Oggetto: Classamento catastale facente parte della cd microzona 1; in particolare, dalla classe 2 alla classe 3, con conseguente aumento della rendita da € 516,46 a 619,75; - la CTP ha accolto il ricorso dell’intimato; - la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado e rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente), sulla base delle seguenti ragioni: • la disposizione di c ui all’art. 1, comma 335 della l. n. 311 del 2004 prevede che il presupposto fattuale legittimante dell'attivazione del procedimento di revisione parziale del classamento sia l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi nella zona considerata e l'insieme delle microzone comunali; tale disciplina è soggetta all'applicazione dei parametri previsti in via ordinaria dall'art. 3, comma 154, lett. e), della l. 23 dicembre 1996 n. 662, il quale impone che si tenga conto dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare; • n el caso in esame l'ufficio non ha operato sulla base dei parametri procedurali ora indicati, in quanto non ha indicato se e in quale misura gli interventi di riqualificazione abbiano inciso sull'incremento di redditività del singolo immobile; • la mera indicazione nella parte motiva del provvedimento dell'accertata evoluzione del contesto urbano e socioeconomico della microzona alla quale la procedura di revisione parziale si riferisce non è sufficiente, né può costituire motivazione congrua e idonea, in quanto , mancando l'analitica esplicitazione degli elementi concreti su cui detto giudizio si fonda, non dà conto di come si sia pervenuti al nuovo apprezzamento globale del livello reddituale; - la ricorrente propone r icorso fondato su un tre motivi e deposita istanza di rinuncia al ricorso, il controricorrente resta intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 . Contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 , c od. p roc . civ., la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si duole che il provvedimento impugnato non abbia applicato la disposizione ora richiamata riguardante la sospensione del giudizio per la sussistenza di una causa di pregiudizialità tra il giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato e la controversiaoggetto del presente giudizio. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004. Contesta l'errata interpretazione della disposizione da ultimo citata. 4. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato regolarmente notificato. La sentenza è stata depositata il 6 aprile 2017, mentre il ricorso è stato notificato via PEC con atto spedito il 30 ottobre 2017 e consegnato nella medesima data. 5. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma prescrive che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava, peraltro, di comunicazione, non essendosi costituita l’intimata. L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugn azione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Nulla sulle spese stante la mancata costit
Sentenza Cassazione n. 26990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris