CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto del tutto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello di Bologna evidenzia gli elementi sintomatici volti a giustificare il diniego delle relative circostanze, anche con riferimento alla presenza di plurimi precedenti penali ed alla concessione della ipotesi lieve in relazione al fatto contestato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este