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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 35424/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta del 12 gennaio del 2019, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.pen., rideterminava la pena inflittagli in relazione ai reati di ht ricettazione e di cui all'art. 497 -ter cod. pen. in anni due di reclusione ed euro 1000 di multa, già ridotta per il rito, con conferma nel resto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, non avendo il dispositivo specificato che un segmento della pena era stato determinato quale aumento in continuazione con i reati precedentemente giudicati in altro processo con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 settembre del 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta a chiare lettere che l'accordo sulla pena intervenuto tra le parti nel procedimento di appello, ex art. 599-bis cod. pen., ricomprendeva il fatto che un segmento della sanzione complessiva, quello pari a mesi quattro di reclusione ed euro 250,00 di multa, poi ridotto per il rito, fosse da ascrivere alla ritenuta continuazione tra i fatti giudicati nel presente processo e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 settembre del 2019.

Nel dispositivo non vi è traccia di questa parte dell'accordo.

Tuttavia, dal momento che la pena complessiva indicata in dispositivo risulta conforme a quella richiesta dalle parti, il Collegio ritiene che, nella specie, si possa applicare la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011, P. e precedenti conformi).

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo le parole "in relazione ai reati al medesimo ascritti", sia inserita la seguente frase: "nonché in relazione ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 settembre 2019 ritenuti in continuazione".

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.07.2022.

Il Consigliere estensore '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SECONDA SEZION

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta del 12 gennaio del 2019, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.pen., rideterminava la pena inflittagli in relazione ai reati di ht ricettazione e di cui all'art. 497 -ter cod. pen. in anni due di reclusione ed euro 1000 di multa, già ridotta per il rito, con conferma nel resto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, non avendo il dispositivo specificato che un segmento della pena era stato determinato quale aumento in continuazione con i reati precedentemente giudicati in altro processo con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 settembre del 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta a chiare lettere che l'accordo sulla pena intervenuto tra le parti nel procedimento di appello, ex art. 599-bis cod. pen., ricomprendeva il fatto che un segmento della sanzione complessiva, quello pari a mesi quattro di reclusione ed euro 250,00 di multa, poi ridotto per il rito, fosse da ascrivere alla ritenuta continuazione tra i fatti giudicati nel presente processo e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 settembre del 2019. Nel dispositivo non vi è traccia di questa parte dell'accordo. Tuttavia, dal momento che la pena complessiva indicata in dispositivo risulta conforme a quella richiesta dalle parti, il Collegio ritiene che, nella specie, si possa applicare la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011, P. e precedenti conformi). P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo le parole "in relazione ai reati al medesimo ascritti", sia inserita la seguente frase: "nonché in relazione ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 settembre 2019 ritenuti in continuazione". Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.07.2022. Il Consigliere estensore '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SECONDA SEZION
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