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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28586/2026

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ccione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di Veronavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona ha assolto, conla formula «perché i fatti non sussistono», [OSCURATO:PERSONA] da undici capi diimputazione concernenti il reato di cui agli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di caratterepatrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.

Istituzione di una commissioneparlamentare sul fenomeno della mafia), aggravati dall’art. 7 del decreto legge13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalitàorganizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa dellalegge n. 152 del 1991), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,n. 203 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), commessi in Verona tra il 2016 e il 2021.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per saltum il Procuratore delleRepubblica presso il Tribunale di Verona deducendo il vizio di violazione di leggee, in particolare, della disposizione di cui all’art. 31 della legge n. 646 del 1982.Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato si fonda suun’interpretazione non conforme ai principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unitedella Corte di cassazione nella sentenza n. 10713 del 2010, atteso che il Giudicedi merito ha ritenuto che la circostanza attenuante della dissociazione di cuiall’art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 comporti l’elisione totale dell’aggravante di cuiall’art. 7 d. l. cit.

“ad ogni fine”, ivi compresa l’esclusione dell’obbligo informativoprevisto dall’art. 31 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto2010, n. 136; d’ora in poi, cod. antimafia).Tale conclusione, ad avviso del ricorrente, è erronea poiché attribuisce allapronuncia delle Sezioni Unite un principio che essa non ha affermato.Osserva il ricorrente, in primo luogo, che le Sezioni Unite della Corte dicassazione si sono pronunciate esclusivamente in ordine al giudizio dibilanciamento tra aggravante mafiosa e attenuante della dissociazione, chiarendoche quest’ultima non è oggetto di comparazione con la circostanza aggravante;di conseguenza, l’affermazione relativa alla “elisione automatica” dell’aggravanteva letta nel solo ambito del trattamento sanzionatorio, con riferimento al giudiziodi bilanciamento e non può essere interpretata come una fictio iuris che cancelli ilfatto storico dell’agevolazione mafiosa.L’iter argomentativo seguito dal Tribunale porterebbe, infatti, allacancellazione della circostanza aggravante anche in relazione agli effettisostanziali, in assenza di una previsione legislativa che autorizzi tale esito e incontrasto con lo stesso ragionamento seguito delle Sezioni Unite, le quali hannoribadito la permanenza del fatto reato e della sua gravità di cui bisogna tenereconto; si afferma cioè che il fatto storico dell’agevolazione non può esserecancellato dalla realtà fenomenica accertata con sentenza irrevocabile.Osserva, poi, il ricorrente che la rilevante diminuzione di pena derivantedall’applicazione dell’attenuante e dalla sua sottrazione al giudizio dibilanciamento, incidendo sul trattamento sanzionatorio e sull’effetto di maggiorpeso delle condotte di reato, è già sufficiente al fine di riconoscere adeguatovalore alla scelta di recidere il legame con l’ambiente mafioso, sicché l’elisione adogni fine dell’aggravante, anche se solo per i dissociati di reati comuni,determina il prevalere delle ragioni della premialità su quelle dellaproporzionalità del trattamento e dell’offensività posto che il fattodell’agevolazione verrebbe sempre vanificato.Ad avviso del ricorrente, la lettura adottata dal Tribunale oltre a travalicarela portata della pronuncia delle Sezioni Unite, introdurrebbe un’irragionevoledisparità di trattamento tra i soggetti condannati per il delitto associativo ex art.416-bis cod. pen. e quelli condannati per reati comuni, aggravati ai sensi dell’art.7 d.l. n. 152 del 1991, per i quali soltanto si applicherebbe l’esclusionedell’obbligo comunicativo in caso di dissociazione.Entrambe le categorie di condannati, pur con diversa intensità, osserva ilricorrente, commettono lo stesso genere di reati, che incide sul fenomenomafioso ed esprimono una pericolosità sociale graduabile ma comunqueomogenea, sicché non sarebbe logicamente, né giuridicamente sostenibileritenere che l’esigenza di mantenere un controllo sulle variazioni patrimonialipersista solo per i primi e si dissolva per i secondi, sul presupposto che lecondotte aggravate dall’art. 7 d.l. cit. manifestino anch’esse un elevato allarmesociale.L’errore interpretativo in cui è incorso Tribunale contrasterebbe inoltre con laratio dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 31 cod. antimafia, che prescindedalla pericolosità concreta del soggetto e si fonda sulla sola pericolosità astrattaderivante dalla condanna per determinati delitti.Si osserva, infatti, che l’obbligo informativo costituisce uno strumentominimo e ragionevole di monitoraggio, necessario anche nei riguardi deidissociati da reati comuni aggravati dalla finalità mafiosa i quali, pur avendoreciso formalmente il legame al momento della condanna, potrebberomanifestare nuovamente comportamenti sintomatici dell’originaria pericolosità.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesserisolvendosi l'impugnazione nella mera pretesa teorica della esattezza giuridicadell decisione.4.

In data 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria difensivacontenente argomentazioni a sostegno della interpretazione del Tribunale diVerona e, in subordine, ha evidenziato l’insussistenza dell’elemento soggettivodei reati contestati, concludendo per l’infondatezza o per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Preliminarmente, va evidenziato che nel caso di specie sussiste l’interessedel Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione per saltum atteso che ilGiudice di merito, riconoscendo «che i fatti descritti all’esito dell’istruttoriadibattimentale sono pacifici», ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto sulpresupposto che l’elisione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 152 del 1991,dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. cit , per il riconoscimento dell’attenuante delladissociazione cd. attuosa, spieghi i suoi effetti sulla configurabilità del reato di cuiagli artt. 30 e 31, l. n. 646 del 1982.Il Pubblico ministero muovendo dalla premessa, evidenziata dal [OSCURATO:PERSONA] dimerito, della configurabilità in capo all’imputato dei plurimi reati di cui all’art. 31della l. n. 646 del 1992 ha censurato la sentenza nella parte in cui ha optato peruna interpretazione abrogatrice della fattispecie incriminatrice ed hacorrettamente prospettato, in conformità al disposto di cui all’art. 569, commi 1e 3, cod. proc. pen., vizi di illegittimità da cui è scaturita la pronunciaassolutoria, adottata, dunque, in violazione di legge.Il ricorrente ha indirizzato le censure di violazione di legge nei confrontidella sentenza impugnata che, dopo avere affermato che i fatti contestati aRosario [OSCURATO:PERSONA] – consistenti nella mancata comunicazione alla Guardia di10.329,14 – erano risultati pacifici e non contestati dalla difesa, così comepacifica è risultata la correttezza dell’iscrizione nel casellario della sentenza dellaCorte d’appello di Catania del 2013, con cui l’imputato era stato condannato perestorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d. l. 152 del 1991, è pervenuta ad unadecisione assolutoria.Di conseguenza l’impugnazione del Pubblico Ministero non risulta risolversi inuna mera pretesa teorica, mirando unicamente all’esattezza giuridica delladecisione, in quanto dall’eventuale accoglimento del ricorso discende lapossibilità di una pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] differente da quella impugnata,trattandosi di vicenda, quella oggetto del presente ricorso, non ancora esaurita(ex multis, Sez. 2, n.37876 del 12/09/2023, Pg, Rv.285026 – 01; Sez. 4,n.24375 del 16/05/2019, Pg, Rv.276367 – 01; Sez. 6, n.33573 del 20/05/2015,P.g. in proc.

Pinelli, Rv. 264996).Risulta, pertanto, rispettato il principio costantemente affermato da questaCorte secondo cui l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4,cod. proc. pen., deve essere attuale, nel senso che esso deve sussistere non soloal momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche allorché intervienela decisione richiesta e che l'interesse sotteso al ricorso deve anche essereconcreto, nel senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale, non essendoammesso un interesse meramente teorico, per la sola affermazione del principio(in tal senso, ex multis Sez. 4, n. 12039 del 29/01/2026, Pg, Rv. 289706 -01,Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282542 – 01;Sez. 1, n.2209 del 10/01/2018, P.g. in proc. conti e altri, Rv. 272367 – 01; Sez. 3, n.30547 del 06/03/2019, Pmt, Rv. 276274 – 01).3.

Ciò premesso, va evidenziato che la decisione assolutoria si è fondatasull’opzione interpretativa secondo la quale il riconoscimento dell’attenuantedella collaborazione, di cui all’art. 8 d. l. 152 del 1991, (ora prevista dall’ art.416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), nel determinare la non applicazionedell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. cit., (ora, prevista dall’ art.416-bis.1, commaprimo, cod. pen.), determina il venir meno degli obblighi dichiarativi di cui all’art.30 delle legge n. 646 del 1982, la cui violazione è sanzionata dal successivo art.31 l. cit.Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, a partire dallasentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo - con la quale si è stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della cd.dissociazione attuosa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze -ha affermato che l’applicazione dell’attenuante, in tema di calcolo dellaprescrizione, comporta che l’aggravante è tamquam non esset e, dunque, non sene deve tenere conto per l’individuazione del termine di prescrizione. (Sez. 2, n.5771 del 23/09/2022, dep. 2023, Pg, Rv. 284407 - 02).[OSCURATO:PERSONA] di merito ha optato per l’esegesi posta a fondamento dellapronuncia assolutoria rilevando che l’elisione automatica non è limitata al solocalcolo della prescrizione, giacché la previsione legislativa di cui all’art. 8, comma2, d.l. n. 152 del 1991 stabilisce in generale che in caso di riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 8 d. l. n. 152 del 1991 «non si applicano ledisposizioni dell’art. 7».Nella sentenza impugnata si è escluso che, seguendo l’interpretazioneabrogatrice proposta, si determini una disparità di trattamento tra i soggetticondannati per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. e quelli condannati perreati soltanto aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. cit., in quanto per i primi gliobblighi comunicativi continuano a sussistere anche se è stata riconosciutal’attenuante dell’art. 8 d. l. cit., poiché tali obblighi derivano già dalla meracondanna per i l reato di cui all ’art. 416-bis cod. pen. e, dunque,indipendentemente dall’applicazione dell’aggravante, per i secondi, gli obblighinon sussisterebbero nel caso in cui venga riconosciuta l’attenuante dell’art. 8 d.l.cit.Secondo il Tribunale una differenza di disciplina sarebbe giustificata dallamaggiore gravità e dalla più elevata pericolosità sociale di colui che vienecondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., condizione che legittimala permanenza degli obblighi comunicativi anche quando intervenga lacollaborazione con la giustizia.Nella sentenza assolutoria si evidenzia, altresì, che l’art. 30 l. n. 646 del1982 richiama i reati indicati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ovvero idelitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. oper agevolare un’associazione mafiosa e non, almeno letteralmente, i reatiaggravati ai sensi dell’ art. 7 d.l. cit.; di conseguenza, sul rilievo del datoletterale, il Tribunale, pur provando a ritenere che gli obblighi di comunicazionesorgano anche senza il formale riconoscimento dell’aggravante mafiosa, purché ilfatto sia stato concretamente commesso con modalità mafiose, afferma che talelettura non è condivisibile in quanto la finalità degli obblighi comunicativi previstidall’art. 30 della legge 646 del 1982 è quella di monitorare, dopo la condannadefinitiva, le variazioni patrimoniali di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.In questo quadro, osserva il Tribunale, assume rilievo la disciplinadell’attenuante di cui all’art. 8 d.l. cit., che esclude l’applicazione dell’aggravantemafiosa in quanto il legislatore ha voluto attribuire alla collaborazione con lagiustizia un valore tale da neutralizzare completamente il disvalore – e lacorrelata pericolosità – derivante dall’aver commesso il reato avvalendosi delmetodo mafioso o allo scopo di agevolare un’associazione mafiosa.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] se si seguisse un’interpretazione meramente letteraledell’art. 30, in combinato con l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sigiungerebbe però a un risultato irragionevole: anche chi ha beneficiatodell’attenuante della collaborazione – e che dunque non è più consideratopericoloso – verrebbe ugualmente assoggettato agli obblighi comunicativi soloperché il fatto storico, prima della collaborazione, presentava modalità mafiose.Si tratterebbe, secondo il Tribunale, di un esito contrario alla ratio stessadell’istituto e finirebbe per equiparare colui che ha mantenuto legami con lacriminalità al soggetto che se ne è dissociato e ha attivamente aiutato l’autoritàgiudiziaria.Più specificamente, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di merito la distinzione è significativain quanto nel primo caso, anche con la collaborazione, la condanna per il reatoassociativo resta, e con essa anche la pericolosità che giustifica il mantenimentodegli obblighi comunicativi; nel secondo caso, il riconoscimento dell’attenuantecomporta l’eliminazione totale dell’aggravante, con la conseguenza che il fattodeve essere considerato come non connotato da modalità mafiose.Per queste ragioni, il Tribunale ha seguito un’interpretazione teleologica delsistema normativo secondo la quale nel caso in cui venga riconosciutal’attenuante della collaborazione, il reato non può essere trattato comeaggravato ex art. 7 d. l. cit. e, dunque, non opera il presupposto che legittimal’applicazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 30 l. n. 646 del 1982.Di qui la pronuncia assolutoria, oggetto di impugnazione.4.

Precisato il percorso argomentativo della decisione impugnata, giovaricordare che le disposizioni che vengono in rilievo sono l’art. 30 legge 646 del1982, secondo il quale «[l]e persone condannate con sentenza definitiva pertaluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura diprevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute aco,municare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di poliziatributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nellacomposizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro10.329,14.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodoprecedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'annoprecedente, quando concernono complessivamente elementi di valore noninferiore ad euro 10.329,14.

Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento deibisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovverodalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primocomma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorsoin appello o in cassazione».Il trattamento sanzionatorio della violazione delle condotte indicate èstabilito dall’ art. 31 l. cit. che testualmente dispone «chiunque essendo tenuto,omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimonialiindicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni econ la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confiscadei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni aqualunque titolo alienati.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confiscadei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina laconfisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità deiquali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».Il precetto penale è, dunque, contenuto nell'art. 30 della legge n. 646 del1982 per quanto riguarda i soggetti condannati in sede penale e la sanzionenell'art. 31 della medesima legge, in modo corrispondente a quanto previsto peri destinatari di misura di prevenzione personale, negli artt. 80 e 76, settimocomma, del d.lgs. n. 159 del 2011.5.

Tanto premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte dicassazione, con la sentenza n. 18474 del 28 novembre 2024, dep. 2025,Vitagliano, hanno chiarito quali sono gli elementi della fattispecie incriminatricedi cui agli art. 30 e 31 l. cit., che configura un reato omissivo proprio e dipericolo presunto.Nella pronuncia si è affermato che «ad essere oggetto di incriminazione èl'omissione comunicativa di un fatto, […] posta a carico non della generalità deiconsociati ma di due categorie specifiche di soggetti: a) i condannati consentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod.proc. pen. ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori attualmentedescritto dall'art. 512-bis cod. pen.; b) i soggetti già sottoposti, conprovvedimento definitivo, a una misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del2011.

La platea dei destinatari del precetto - come precisato dalla già citata Sez.U, Stangolini - risulta alquanto ampia in ragione delle stratificazioni normativeintervenute nel corso del tempo (legge n. 646 del 1982, legge n. 136 del 2010,d. lgs. n. 159 del 2011) che hanno comportato l'attrazione nel cono applicativodella disposizione incriminatrice dei soggetti destinatari di ogni tipologia dimisura di prevenzione personale (anche per le ipotesi di cd. pericolositàsemplice, lì dove in origine l'obbligo de quo era imposto ai soli destinatari dimisura per ritenuta pericolosità qualificata)».Quanto al contenuto dell’obbligo si è precisatoche esso concerne «a) tutte levariazioni nella entità e composizione del patrimonio (tanto attive quantopassive) che riguardino elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14; b) levariazioni intervenute nel corso di un anno, lì dove superino complessivamente lasoglia di 10.329,14 euro.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i benidestinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Nel primo caso lacomunicazione - al nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale - vaoperata entro trenta giorni dal fatto (intendendosi per tale il fatto generativodella singola variazione nella entità o composizione), mentre nella secondaipotesi la scadenza dell'obbligo è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo.

Ilmonitoraggio sui "comportamenti patrimoniali" del soggetto già condannato perparticolari reati (tra cui il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) o destinatario dimisura di prevenzione personale si estende per dieci anni, decorrenti dalladefinitività dei provvedimenti giurisdizionali che hanno determinato lo status».5.1.

Inoltre,e più specificamente in relazione a quanto rileva per la presentedecisione, si è affermato che«la ratio della disposizione è quella di permetterel'esercizio di un controllo patrimoniale più analitico e penetrante nei confronti dipersone ritenute particolarmente pericolose (in rapporto all'evento giudiziariofondante l'obbligo), onde accertare per tempo se le variazioni dipendano o menodall'eventuale svolgimento di attività illecite (v.

Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015,dep. 2016, Artale, cit.).

Dalla decisione giurisdizionale fondativa dello statusderiverebbe - in altre parole - il fondamento razionale dell'obbligo comunicativopenalmente sanzionato, posto che il reato commesso (o l'accertamento dellapericolosità in sede di procedura di prevenzione) concretizza una condizione di"latente pericolosità" che impone un periodo di osservazione ed una "particolarecomunicazione rende, in tale chiave, possibile un tempestivo controllo circa laderivazione degli incrementi o circa la causale dei decrementi, a tutela del benegiuridico protetto, individuato nell'ordine pubblico (cfr. Sez.

U, Stangolini, cit.)».Si è evidenziato, poi, che «la collocazione sistematica delle disposizioniincriminatrici in testi di legge che hanno ad oggetto "principale" il sistema dellemisure di prevenzione personali e patrimoniali porta a ritenere sussistente unafinalità "di fondo" che è ben stata esplicitata da Corte cost., ord. n. 675 del 1988che ha legittimato la estensione ai "pericolosi generici" di alcune disposizionipreventive di tipo inibitorio e repressivo originariamente dettate nel settore dellaprevenzione antimafia, lì dove si è affermato che ciò “non appare irragionevole,essendovi la medesima ratio di impedire l'eventuale ingresso nel mercato didenaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti”».Questo controllo delle attività a contenuto patrimonialeesprime «unafinalità preventiva, tesa ad assicurare il tempestivo controllo delle fonti da cuiproviene il movimento finanziario e delle modalità della sua realizzazione.

Incaso di omessa comunicazione della variazione, se penalmente rilevante, illegislatore prevede una forma di confisca sanzionatoria, nel cui ambito non rileva— come si è detto — la eventuale dimostrazione di liceità dell'incrementopatrimoniale: alla condanna segue, infatti, la confisca dei beni a qualunque titoloacquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».Nella sentenza delle Sezioni Unite “Vitagliano” la natura del reato inargomento, in relazione al profilo dell’elemento soggettivo, è stata analizzataanche attraverso le decisioni della Corte costituzionale, iniziando con la sentenzan. 442 del 2001 - di inammissibilità della questione relativa all'art. 30 l. n. 646del 1982 e di manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 31 l. cit.–nella quale si escludono profili di irragionevolezza della incriminazione, potendoil giudice «escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando siadi per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione».E’ indicata la sentenza n. 81 del 2014 nella quale la Corte costituzionale «sisofferma sulla natura del reato e sulla intervenuta evoluzione del diritto vivente,in particolare prendendo atto del progressivo superamento - da parte dellagiurisprudenza di legittimità - della tesi del necessario "dolo di occultamento"»,evidenziando che ciò rende «non più possibile - nel caso di omessacomunicazione di atti pubblici soggetti a registrazione - l'importazione delleconsiderazioni espresse con la decisione n. 442 del 2001, in precedenzaricordata, pur richiamandosi gli “indubbi profili di criticità” del paradigma punitivooggetto dell'incidente di legittimità costituzionale, non superabili attraverso leprospettazioni - eccessivamente creative - del giudice remittente.

Si tratta,dunque, di una decisione che lascia inalterato l'assetto legislativo e che si limitaa constatare come la tesi della necessaria caratterizzazione del dolo in termini dispecificità sia stata accantonata nel panorama giurisprudenziale».5.2.

La sentenza delle Sezioni Unite evidenzia poi le ricadute del principio dio f f e n s i v i t à d e l l a f a t t i s p e c i e i n c r i m i n a t r i c e a l l a l u c e d e l l eargomentazionicontenutenella sentenza n. 99 del 2017 della Corte costituzionalenella quale «[i]l [OSCURATO:PERSONA] delle leggi riferisce la ratio di tutela al bene giuridicodell'ordine pubblico, in chiave di potenziale attivazione di un doveroso controllosulle cause della variazione, funzionalmente correlato alla condizione (dipericolosità) del soggetto cui è imposto il dovere comunicativo.

Ciò posto, nonviene ritenuto sussistente alcun deficit di ragionevolezza secondo il parametrodella offensività «in astratto», atteso che «occorre un monitoraggio costante suibeni delle persone pericolose gravate dal legislatore dell'obbligo in questione;monitoraggio che non può essere assicurato dalla registrazione e dallatrascrizione degli atti che determinano le variazioni patrimoniali».

Trattandosi,tuttavia, di reato di pericolo presunto, viene ribadito il necessario controllo delgiudice sulla offensività della specifica condotta oggetto di giudizio giacché,«sempre che non si possa escludere il dolo, spetta [...] al giudice comune ilcompito di allineare il fatto oggetto del giudizio al canone dell'offensività "inconcreto", in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta,rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risultaassolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, aporre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva,escludendone in tal caso la punibilità».5.3.

Peraltro, la sentenza delle Sezioni unite pone in rilievo che nelledecisioni richiamate, la Corte costituzionale muove dalla considerazione di base,secondo cui «la pericolosità soggettiva, derivante dal pregresso accertamentodello specifico reato (o della condizione di destinatario della misura diprevenzione) è ciò che giustifica la previsione dell'obbligo comunicativo dellavariazione, che altrimenti risulterebbe non conforme ai principi costituzionali (cfr.sent. n. 354 del 2002, cit.)» risultando costituzionalmente legittima, la differenzadi trattamento tra il comune cittadino, sul quale non grava il dovere dicomunicazione dei propri movimenti economici superiori a una data soglia e ilsoggetto condannato per un reato di criminalità organizzata o attinto da unamisura di prevenzione personale «atteso che l'obbligo di comunicazione —imposto solo al secondo — si ricollega alla pregressa manifestazione dipericolosità ed ha un contenuto potenzialmente "utile" a fini di tutela dell'ordinepubblico economico».6.

Ciò precisato, il Collegio ritiene che l’opzione esegetica abrogativa dellafattispecie incriminatrice non sia conforme ai principi enunciati nella sentenzadelle Sezioni Unite, Vitagliano e nella giurisprudenza costituzionale richiamataanche alla luce delle ulteriori considerazioni di seguito sviluppate.6.1.

Va in primo luogo posto l’accento sulla natura dell’attenuante in parola.Come affermato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10713del 25 febbraio 2010, Contaldo, la “dissociazione cd. attuosa” è legata «non giàal semplice contributo che intervenga in un quadro probatorio di per sé maturo,ma, oltre che alla dissociazione dal sodalizio criminoso, a una condotta attivaintesa ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulterioried alla prestazione di un concreto e significativo apporto alle indagini,determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi (cfr., explurimis, Cass.

V 25 giugno 2008, n. 33373, Russo, RV 240994; Cass.

I 29gennaio 2008, n. 7160, Russo, RV 239306; Cass.

I 13 dicembre 2006, n.9276/2007, Cirillo, RV 236230).Nella giurisprudenza di questa Corte si è specificato che l'esame del giudicein ordine alla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante delladissociazione, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nelsingolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione aiquali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, restandoestraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicendedelittuose diverse.(Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439 - 02).Ciò a cui il legislatore ha inteso dare rilievo mediante l’attenuante in esameè il valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo dievitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, n. 27808 del14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 02).Questa speciale attenuante che opera in caso di dissociazione si fonda suldato dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata e, infatti, si è al riguardoaffermato che essa non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, lasua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione divalutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinqueredell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato allacollaborazione (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 - 01Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756 – 01, Sez. 6, n. 10740del 16/12/2010, dep. 2011, Casano, Rv. 249373 - 01), non venendo in rilievoalcun profilo soggettivo o motivazionale del dissociato.6.2.

Il riconoscimento dell’attenuante riconnesso al valido e significativocontributo offerto dal dissociato non incide, né si riflette sulla struttura del reato,anche solo aggravato, di criminalità organizzata, dalla cui condanna gli artt. 30 e31 l. n. 646 del 1982, attraverso il richiamo ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., fanno derivare l’obbligo informativo.L’ elisione dell’aggravante produce i suoi significativi effetti sulla misura dellapena, ma non determina la vanificazione del presupposto dell’obbligo informativoriconnesso, come evidenziato nella sentenza Vitagliano, alla esigenza di attuare ilmonitoraggio per un determinato arco temporale, delle attività a contenutopatrimoniale nella prospettiva del controllo delle fonti da cui origina il movimentofinanziario e delle modalità della sua realizzazione, nei confronti dei soggetticondannati con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen. ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento divalori attualmente descritto dall'art. 512-bis cod. pen.; b) o di soggetti giàsottoposti, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione di cui ald.lgs. n. 159 del 2011.La matrice dell’attenuante risiede specificamente nella pregressacommissione di un delitto di quelli indicati, sicché dal suo riconoscimento nonviene meno l’esigenza del monitoraggio delle movimentazioni economiche disoggetti, come nella specie, condannati per un reato di criminalità organizzata oconnessa, con finalità preventiva, alla pregressa manifestazione di pericolosità.A fronte della necessità di tutelare tale esigenza, non è conferentel’argomentazione del Tribunale secondo il quale l’obbligo informativo, per effettodella elisione dell’aggravante, verrebbe meno corrispondentemente al venirmeno della pericolosità quale conseguenza della dissociazione.Per quanto si è evidenziato, rispetto alla ratio del reato di cui agli artt. 30 e31 della l. n. 646 del 1982, considerata anche la natura oggettivadell’attenuante, (nel senso che essa non può non essere riconosciuta nel caso disignificativo e valido apporto del dissociato) e la componente utilitaristica dellastessa, il profilo della pericolosità del dissociato resta neutro.6.3.

Del resto, non può non rilevarsi che la previsione di obblighi informativiin capo ai condannati per delitti di mafia trova una parallela previsione nell’art.12 del decreto - legge del 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia disequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni digiustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro checollaborano con la giustizia) che prevede impegni di trasparenza, anche di naturapatrimoniale, nei confronti dei cd. collaboratori di giustizia (art.12, comma 2,lett. e, d.l. cit.).6.4.

Infine, e più in generale, questa Corte ha in più occasioni affermato, siapure a diversi fini, che il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conducaall'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venirmeno la configurazione giuridica del reato aggravato (Sez. 2, n. 24862 del29/05/2009, P.g, Rv. 244340 – 01; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli,Rv. 264208 - 01 con riferimento alla perseguibilità d'ufficio prevista per il reatoaggravato; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327 – 01, conriferimento alla competenza funzionale del giudice).Questa Corte ha, ad esempio, affermato che la condanna per un delittoaggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, anorma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anchequando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenzadelle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio dicomparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementicircostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D'aguanno,Rv. 289429 – 01; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 – 01,principio affermato in relazione ad una fattispecie relativa a condanna per il reatodi cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80,comma 2; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc.

Chilelli, Rv. 253784 –01; in relazione al delitto di rapina aggravata).

Di conseguenza, il giudizio diequivalenza o di sub valenza dell’aggravante non incide sulla struttura del reatocui il legislatore ricollega, attraverso l’inserimento nel catalogo di cui all’art. 4-bisord. pen, la patente di maggiore gravità.Tale principio risulta affermato anche dalla Corte costituzionale che, in lineacon la giurisprudenza di questa Corte – ha rilevato, con riferimentoall’inserimento dell’art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 tra i delitti elencatidall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, che la presunzione di pericolosità, nonpuò ritenersi superata dalla circostanza che l’aggravante è stata bilanciata dalgiudice del merito con le attenuanti generiche, «dovendosi piuttosto ribadirequanto da questa Corte affermato nella sentenza n. 52 del 2020, e cioè che “laprevisione di attenuanti […] consente di adeguare la pena al caso concreto, manon riguarda necessariamente l’oggettiva pericolosità del comportamentodescritto dalla fattispecie astratta”, sicché la concessione dell’attenuante puòdirsi rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al casoconcreto, mentre, nella logica dell’attuale art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit.,essa non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della sceltalegislativa di ricollegare a quel determinato delitto un trattamento più rigoroso infase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza dicondanna» (sentenza n. 231 del 2021).Di conseguenza, il riconoscimento della circostanza attenuante della“dissociazione attuosa” non muta la struttura del reato aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1, cod. pen., con la conseguenza che da essa non scaturiscealcun effetto capace di riflettersi sulla insussistenza del reato di cui agli artt. 30 e31 della legge n. 646 del 1982, fermi gli ulteriori requisiti in punto di elementosoggettivo e di offensività in concreto della condotta.7.

Deve dunque affermarsi il principio di diritto: "il reato di cui agli artt. 30 e31 della legge 13 settembre 1982, n.646, previsto per il caso di omessacomunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da partedi soggetti che risultino condannati per un delitto aggravato ai sensi dell’art.416-bis.1. cod. pen., è configurabile anche quando in relazione a tale ultimoreato sia stata applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1,comma terzo, cod. pen. (già art. 8 d.l. n. 152 del 1991)".8.

Alla luce dell'enunciato principio di diritto e delle esposte argomentazionisi impone l’annullamento della sentenza impugnata.8.1.

Al giudizio di rinvio procederà, ex art. 569, comma 4, cod. proc.pen., laCorte d'appello di Venezia che, nella piena libertà delle proprie valutazioni dimerito, si atterrà al richiamato principio di diritto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appellodi Venezia.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di Veronavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona ha assolto, conla formula «perché i fatti non sussistono», [OSCURATO:PERSONA] da undici capi diimputazione concernenti il reato di cui agli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di caratterepatrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissioneparlamentare sul fenomeno della mafia), aggravati dall’art. 7 del decreto legge13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalitàorganizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa dellalegge n. 152 del 1991), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,n. 203 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), commessi in Verona tra il 2016 e il 2021.2. Avverso la sentenza propone ricorso per saltum il Procuratore delleRepubblica presso il Tribunale di Verona deducendo il vizio di violazione di leggee, in particolare, della disposizione di cui all’art. 31 della legge n. 646 del 1982.Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato si fonda suun’interpretazione non conforme ai principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unitedella Corte di cassazione nella sentenza n. 10713 del 2010, atteso che il Giudicedi merito ha ritenuto che la circostanza attenuante della dissociazione di cuiall’art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 comporti l’elisione totale dell’aggravante di cuiall’art. 7 d. l. cit. “ad ogni fine”, ivi compresa l’esclusione dell’obbligo informativoprevisto dall’art. 31 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto2010, n. 136; d’ora in poi, cod. antimafia).Tale conclusione, ad avviso del ricorrente, è erronea poiché attribuisce allapronuncia delle Sezioni Unite un principio che essa non ha affermato.Osserva il ricorrente, in primo luogo, che le Sezioni Unite della Corte dicassazione si sono pronunciate esclusivamente in ordine al giudizio dibilanciamento tra aggravante mafiosa e attenuante della dissociazione, chiarendoche quest’ultima non è oggetto di comparazione con la circostanza aggravante;di conseguenza, l’affermazione relativa alla “elisione automatica” dell’aggravanteva letta nel solo ambito del trattamento sanzionatorio, con riferimento al giudiziodi bilanciamento e non può essere interpretata come una fictio iuris che cancelli ilfatto storico dell’agevolazione mafiosa.L’iter argomentativo seguito dal Tribunale porterebbe, infatti, allacancellazione della circostanza aggravante anche in relazione agli effettisostanziali, in assenza di una previsione legislativa che autorizzi tale esito e incontrasto con lo stesso ragionamento seguito delle Sezioni Unite, le quali hannoribadito la permanenza del fatto reato e della sua gravità di cui bisogna tenereconto; si afferma cioè che il fatto storico dell’agevolazione non può esserecancellato dalla realtà fenomenica accertata con sentenza irrevocabile.Osserva, poi, il ricorrente che la rilevante diminuzione di pena derivantedall’applicazione dell’attenuante e dalla sua sottrazione al giudizio dibilanciamento, incidendo sul trattamento sanzionatorio e sull’effetto di maggiorpeso delle condotte di reato, è già sufficiente al fine di riconoscere adeguatovalore alla scelta di recidere il legame con l’ambiente mafioso, sicché l’elisione adogni fine dell’aggravante, anche se solo per i dissociati di reati comuni,determina il prevalere delle ragioni della premialità su quelle dellaproporzionalità del trattamento e dell’offensività posto che il fattodell’agevolazione verrebbe sempre vanificato.Ad avviso del ricorrente, la lettura adottata dal Tribunale oltre a travalicarela portata della pronuncia delle Sezioni Unite, introdurrebbe un’irragionevoledisparità di trattamento tra i soggetti condannati per il delitto associativo ex art.416-bis cod. pen. e quelli condannati per reati comuni, aggravati ai sensi dell’art.7 d.l. n. 152 del 1991, per i quali soltanto si applicherebbe l’esclusionedell’obbligo comunicativo in caso di dissociazione.Entrambe le categorie di condannati, pur con diversa intensità, osserva ilricorrente, commettono lo stesso genere di reati, che incide sul fenomenomafioso ed esprimono una pericolosità sociale graduabile ma comunqueomogenea, sicché non sarebbe logicamente, né giuridicamente sostenibileritenere che l’esigenza di mantenere un controllo sulle variazioni patrimonialipersista solo per i primi e si dissolva per i secondi, sul presupposto che lecondotte aggravate dall’art. 7 d.l. cit. manifestino anch’esse un elevato allarmesociale.L’errore interpretativo in cui è incorso Tribunale contrasterebbe inoltre con laratio dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 31 cod. antimafia, che prescindedalla pericolosità concreta del soggetto e si fonda sulla sola pericolosità astrattaderivante dalla condanna per determinati delitti.Si osserva, infatti, che l’obbligo informativo costituisce uno strumentominimo e ragionevole di monitoraggio, necessario anche nei riguardi deidissociati da reati comuni aggravati dalla finalità mafiosa i quali, pur avendoreciso formalmente il legame al momento della condanna, potrebberomanifestare nuovamente comportamenti sintomatici dell’originaria pericolosità.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] PompeoViola, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesserisolvendosi l'impugnazione nella mera pretesa teorica della esattezza giuridicadell decisione.4. In data 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria difensivacontenente argomentazioni a sostegno della interpretazione del Tribunale diVerona e, in subordine, ha evidenziato l’insussistenza dell’elemento soggettivodei reati contestati, concludendo per l’infondatezza o per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Preliminarmente, va evidenziato che nel caso di specie sussiste l’interessedel Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione per saltum atteso che ilGiudice di merito, riconoscendo «che i fatti descritti all’esito dell’istruttoriadibattimentale sono pacifici», ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto sulpresupposto che l’elisione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 152 del 1991,dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. cit , per il riconoscimento dell’attenuante delladissociazione cd. attuosa, spieghi i suoi effetti sulla configurabilità del reato di cuiagli artt. 30 e 31, l. n. 646 del 1982.Il Pubblico ministero muovendo dalla premessa, evidenziata dal [OSCURATO:PERSONA] dimerito, della configurabilità in capo all’imputato dei plurimi reati di cui all’art. 31della l. n. 646 del 1992 ha censurato la sentenza nella parte in cui ha optato peruna interpretazione abrogatrice della fattispecie incriminatrice ed hacorrettamente prospettato, in conformità al disposto di cui all’art. 569, commi 1e 3, cod. proc. pen., vizi di illegittimità da cui è scaturita la pronunciaassolutoria, adottata, dunque, in violazione di legge.Il ricorrente ha indirizzato le censure di violazione di legge nei confrontidella sentenza impugnata che, dopo avere affermato che i fatti contestati aRosario [OSCURATO:PERSONA] – consistenti nella mancata comunicazione alla Guardia di10.329,14 – erano risultati pacifici e non contestati dalla difesa, così comepacifica è risultata la correttezza dell’iscrizione nel casellario della sentenza dellaCorte d’appello di Catania del 2013, con cui l’imputato era stato condannato perestorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d. l. 152 del 1991, è pervenuta ad unadecisione assolutoria.Di conseguenza l’impugnazione del Pubblico Ministero non risulta risolversi inuna mera pretesa teorica, mirando unicamente all’esattezza giuridica delladecisione, in quanto dall’eventuale accoglimento del ricorso discende lapossibilità di una pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] differente da quella impugnata,trattandosi di vicenda, quella oggetto del presente ricorso, non ancora esaurita(ex multis, Sez. 2, n.37876 del 12/09/2023, Pg, Rv.285026 – 01; Sez. 4,n.24375 del 16/05/2019, Pg, Rv.276367 – 01; Sez. 6, n.33573 del 20/05/2015,P.g. in proc. Pinelli, Rv. 264996).Risulta, pertanto, rispettato il principio costantemente affermato da questaCorte secondo cui l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4,cod. proc. pen., deve essere attuale, nel senso che esso deve sussistere non soloal momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche allorché intervienela decisione richiesta e che l'interesse sotteso al ricorso deve anche essereconcreto, nel senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale, non essendoammesso un interesse meramente teorico, per la sola affermazione del principio(in tal senso, ex multis Sez. 4, n. 12039 del 29/01/2026, Pg, Rv. 289706 -01,Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282542 – 01;Sez. 1, n.2209 del 10/01/2018, P.g. in proc. conti e altri, Rv. 272367 – 01; Sez. 3, n.30547 del 06/03/2019, Pmt, Rv. 276274 – 01).3. Ciò premesso, va evidenziato che la decisione assolutoria si è fondatasull’opzione interpretativa secondo la quale il riconoscimento dell’attenuantedella collaborazione, di cui all’art. 8 d. l. 152 del 1991, (ora prevista dall’ art.416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), nel determinare la non applicazionedell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. cit., (ora, prevista dall’ art.416-bis.1, commaprimo, cod. pen.), determina il venir meno degli obblighi dichiarativi di cui all’art.30 delle legge n. 646 del 1982, la cui violazione è sanzionata dal successivo art.31 l. cit.Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, a partire dallasentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo - con la quale si è stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della cd.dissociazione attuosa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze -ha affermato che l’applicazione dell’attenuante, in tema di calcolo dellaprescrizione, comporta che l’aggravante è tamquam non esset e, dunque, non sene deve tenere conto per l’individuazione del termine di prescrizione. (Sez. 2, n.5771 del 23/09/2022, dep. 2023, Pg, Rv. 284407 - 02).[OSCURATO:PERSONA] di merito ha optato per l’esegesi posta a fondamento dellapronuncia assolutoria rilevando che l’elisione automatica non è limitata al solocalcolo della prescrizione, giacché la previsione legislativa di cui all’art. 8, comma2, d.l. n. 152 del 1991 stabilisce in generale che in caso di riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 8 d. l. n. 152 del 1991 «non si applicano ledisposizioni dell’art. 7».Nella sentenza impugnata si è escluso che, seguendo l’interpretazioneabrogatrice proposta, si determini una disparità di trattamento tra i soggetticondannati per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. e quelli condannati perreati soltanto aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. cit., in quanto per i primi gliobblighi comunicativi continuano a sussistere anche se è stata riconosciutal’attenuante dell’art. 8 d. l. cit., poiché tali obblighi derivano già dalla meracondanna per i l reato di cui all ’art. 416-bis cod. pen. e, dunque,indipendentemente dall’applicazione dell’aggravante, per i secondi, gli obblighinon sussisterebbero nel caso in cui venga riconosciuta l’attenuante dell’art. 8 d.l.cit.Secondo il Tribunale una differenza di disciplina sarebbe giustificata dallamaggiore gravità e dalla più elevata pericolosità sociale di colui che vienecondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., condizione che legittimala permanenza degli obblighi comunicativi anche quando intervenga lacollaborazione con la giustizia.Nella sentenza assolutoria si evidenzia, altresì, che l’art. 30 l. n. 646 del1982 richiama i reati indicati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ovvero idelitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. oper agevolare un’associazione mafiosa e non, almeno letteralmente, i reatiaggravati ai sensi dell’ art. 7 d.l. cit.; di conseguenza, sul rilievo del datoletterale, il Tribunale, pur provando a ritenere che gli obblighi di comunicazionesorgano anche senza il formale riconoscimento dell’aggravante mafiosa, purché ilfatto sia stato concretamente commesso con modalità mafiose, afferma che talelettura non è condivisibile in quanto la finalità degli obblighi comunicativi previstidall’art. 30 della legge 646 del 1982 è quella di monitorare, dopo la condannadefinitiva, le variazioni patrimoniali di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.In questo quadro, osserva il Tribunale, assume rilievo la disciplinadell’attenuante di cui all’art. 8 d.l. cit., che esclude l’applicazione dell’aggravantemafiosa in quanto il legislatore ha voluto attribuire alla collaborazione con lagiustizia un valore tale da neutralizzare completamente il disvalore – e lacorrelata pericolosità – derivante dall’aver commesso il reato avvalendosi delmetodo mafioso o allo scopo di agevolare un’associazione mafiosa.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] se si seguisse un’interpretazione meramente letteraledell’art. 30, in combinato con l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sigiungerebbe però a un risultato irragionevole: anche chi ha beneficiatodell’attenuante della collaborazione – e che dunque non è più consideratopericoloso – verrebbe ugualmente assoggettato agli obblighi comunicativi soloperché il fatto storico, prima della collaborazione, presentava modalità mafiose.Si tratterebbe, secondo il Tribunale, di un esito contrario alla ratio stessadell’istituto e finirebbe per equiparare colui che ha mantenuto legami con lacriminalità al soggetto che se ne è dissociato e ha attivamente aiutato l’autoritàgiudiziaria.Più specificamente, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di merito la distinzione è significativain quanto nel primo caso, anche con la collaborazione, la condanna per il reatoassociativo resta, e con essa anche la pericolosità che giustifica il mantenimentodegli obblighi comunicativi; nel secondo caso, il riconoscimento dell’attenuantecomporta l’eliminazione totale dell’aggravante, con la conseguenza che il fattodeve essere considerato come non connotato da modalità mafiose.Per queste ragioni, il Tribunale ha seguito un’interpretazione teleologica delsistema normativo secondo la quale nel caso in cui venga riconosciutal’attenuante della collaborazione, il reato non può essere trattato comeaggravato ex art. 7 d. l. cit. e, dunque, non opera il presupposto che legittimal’applicazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 30 l. n. 646 del 1982.Di qui la pronuncia assolutoria, oggetto di impugnazione.4. Precisato il percorso argomentativo della decisione impugnata, giovaricordare che le disposizioni che vengono in rilievo sono l’art. 30 legge 646 del1982, secondo il quale «[l]e persone condannate con sentenza definitiva pertaluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura diprevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute aco,municare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di poliziatributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nellacomposizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodoprecedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'annoprecedente, quando concernono complessivamente elementi di valore noninferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento deibisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovverodalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primocomma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorsoin appello o in cassazione».Il trattamento sanzionatorio della violazione delle condotte indicate èstabilito dall’ art. 31 l. cit. che testualmente dispone «chiunque essendo tenuto,omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimonialiindicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni econ la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni. Alla condanna segue la confiscadei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni aqualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confiscadei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina laconfisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità deiquali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».Il precetto penale è, dunque, contenuto nell'art. 30 della legge n. 646 del1982 per quanto riguarda i soggetti condannati in sede penale e la sanzionenell'art. 31 della medesima legge, in modo corrispondente a quanto previsto peri destinatari di misura di prevenzione personale, negli artt. 80 e 76, settimocomma, del d.lgs. n. 159 del 2011.5. Tanto premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte dicassazione, con la sentenza n. 18474 del 28 novembre 2024, dep. 2025,Vitagliano, hanno chiarito quali sono gli elementi della fattispecie incriminatricedi cui agli art. 30 e 31 l. cit., che configura un reato omissivo proprio e dipericolo presunto.Nella pronuncia si è affermato che «ad essere oggetto di incriminazione èl'omissione comunicativa di un fatto, […] posta a carico non della generalità deiconsociati ma di due categorie specifiche di soggetti: a) i condannati consentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod.proc. pen. ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori attualmentedescritto dall'art. 512-bis cod. pen.; b) i soggetti già sottoposti, conprovvedimento definitivo, a una misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del2011. La platea dei destinatari del precetto - come precisato dalla già citata Sez.U, Stangolini - risulta alquanto ampia in ragione delle stratificazioni normativeintervenute nel corso del tempo (legge n. 646 del 1982, legge n. 136 del 2010,d. lgs. n. 159 del 2011) che hanno comportato l'attrazione nel cono applicativodella disposizione incriminatrice dei soggetti destinatari di ogni tipologia dimisura di prevenzione personale (anche per le ipotesi di cd. pericolositàsemplice, lì dove in origine l'obbligo de quo era imposto ai soli destinatari dimisura per ritenuta pericolosità qualificata)».Quanto al contenuto dell’obbligo si è precisatoche esso concerne «a) tutte levariazioni nella entità e composizione del patrimonio (tanto attive quantopassive) che riguardino elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14; b) levariazioni intervenute nel corso di un anno, lì dove superino complessivamente lasoglia di 10.329,14 euro. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i benidestinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Nel primo caso lacomunicazione - al nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale - vaoperata entro trenta giorni dal fatto (intendendosi per tale il fatto generativodella singola variazione nella entità o composizione), mentre nella secondaipotesi la scadenza dell'obbligo è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo. Ilmonitoraggio sui "comportamenti patrimoniali" del soggetto già condannato perparticolari reati (tra cui il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) o destinatario dimisura di prevenzione personale si estende per dieci anni, decorrenti dalladefinitività dei provvedimenti giurisdizionali che hanno determinato lo status».5.1. Inoltre,e più specificamente in relazione a quanto rileva per la presentedecisione, si è affermato che«la ratio della disposizione è quella di permetterel'esercizio di un controllo patrimoniale più analitico e penetrante nei confronti dipersone ritenute particolarmente pericolose (in rapporto all'evento giudiziariofondante l'obbligo), onde accertare per tempo se le variazioni dipendano o menodall'eventuale svolgimento di attività illecite (v. Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015,dep. 2016, Artale, cit.). Dalla decisione giurisdizionale fondativa dello statusderiverebbe - in altre parole - il fondamento razionale dell'obbligo comunicativopenalmente sanzionato, posto che il reato commesso (o l'accertamento dellapericolosità in sede di procedura di prevenzione) concretizza una condizione di"latente pericolosità" che impone un periodo di osservazione ed una "particolarecomunicazione rende, in tale chiave, possibile un tempestivo controllo circa laderivazione degli incrementi o circa la causale dei decrementi, a tutela del benegiuridico protetto, individuato nell'ordine pubblico (cfr. Sez. U, Stangolini, cit.)».Si è evidenziato, poi, che «la collocazione sistematica delle disposizioniincriminatrici in testi di legge che hanno ad oggetto "principale" il sistema dellemisure di prevenzione personali e patrimoniali porta a ritenere sussistente unafinalità "di fondo" che è ben stata esplicitata da Corte cost., ord. n. 675 del 1988che ha legittimato la estensione ai "pericolosi generici" di alcune disposizionipreventive di tipo inibitorio e repressivo originariamente dettate nel settore dellaprevenzione antimafia, lì dove si è affermato che ciò “non appare irragionevole,essendovi la medesima ratio di impedire l'eventuale ingresso nel mercato didenaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti”».Questo controllo delle attività a contenuto patrimonialeesprime «unafinalità preventiva, tesa ad assicurare il tempestivo controllo delle fonti da cuiproviene il movimento finanziario e delle modalità della sua realizzazione. Incaso di omessa comunicazione della variazione, se penalmente rilevante, illegislatore prevede una forma di confisca sanzionatoria, nel cui ambito non rileva— come si è detto — la eventuale dimostrazione di liceità dell'incrementopatrimoniale: alla condanna segue, infatti, la confisca dei beni a qualunque titoloacquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».Nella sentenza delle Sezioni Unite “Vitagliano” la natura del reato inargomento, in relazione al profilo dell’elemento soggettivo, è stata analizzataanche attraverso le decisioni della Corte costituzionale, iniziando con la sentenzan. 442 del 2001 - di inammissibilità della questione relativa all'art. 30 l. n. 646del 1982 e di manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 31 l. cit.–nella quale si escludono profili di irragionevolezza della incriminazione, potendoil giudice «escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando siadi per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione».E’ indicata la sentenza n. 81 del 2014 nella quale la Corte costituzionale «sisofferma sulla natura del reato e sulla intervenuta evoluzione del diritto vivente,in particolare prendendo atto del progressivo superamento - da parte dellagiurisprudenza di legittimità - della tesi del necessario "dolo di occultamento"»,evidenziando che ciò rende «non più possibile - nel caso di omessacomunicazione di atti pubblici soggetti a registrazione - l'importazione delleconsiderazioni espresse con la decisione n. 442 del 2001, in precedenzaricordata, pur richiamandosi gli “indubbi profili di criticità” del paradigma punitivooggetto dell'incidente di legittimità costituzionale, non superabili attraverso leprospettazioni - eccessivamente creative - del giudice remittente. Si tratta,dunque, di una decisione che lascia inalterato l'assetto legislativo e che si limitaa constatare come la tesi della necessaria caratterizzazione del dolo in termini dispecificità sia stata accantonata nel panorama giurisprudenziale».5.2. La sentenza delle Sezioni Unite evidenzia poi le ricadute del principio dio f f e n s i v i t à d e l l a f a t t i s p e c i e i n c r i m i n a t r i c e a l l a l u c e d e l l eargomentazionicontenutenella sentenza n. 99 del 2017 della Corte costituzionalenella quale «[i]l [OSCURATO:PERSONA] delle leggi riferisce la ratio di tutela al bene giuridicodell'ordine pubblico, in chiave di potenziale attivazione di un doveroso controllosulle cause della variazione, funzionalmente correlato alla condizione (dipericolosità) del soggetto cui è imposto il dovere comunicativo. Ciò posto, nonviene ritenuto sussistente alcun deficit di ragionevolezza secondo il parametrodella offensività «in astratto», atteso che «occorre un monitoraggio costante suibeni delle persone pericolose gravate dal legislatore dell'obbligo in questione;monitoraggio che non può essere assicurato dalla registrazione e dallatrascrizione degli atti che determinano le variazioni patrimoniali». Trattandosi,tuttavia, di reato di pericolo presunto, viene ribadito il necessario controllo delgiudice sulla offensività della specifica condotta oggetto di giudizio giacché,«sempre che non si possa escludere il dolo, spetta [...] al giudice comune ilcompito di allineare il fatto oggetto del giudizio al canone dell'offensività "inconcreto", in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta,rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risultaassolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, aporre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva,escludendone in tal caso la punibilità».5.3. Peraltro, la sentenza delle Sezioni unite pone in rilievo che nelledecisioni richiamate, la Corte costituzionale muove dalla considerazione di base,secondo cui «la pericolosità soggettiva, derivante dal pregresso accertamentodello specifico reato (o della condizione di destinatario della misura diprevenzione) è ciò che giustifica la previsione dell'obbligo comunicativo dellavariazione, che altrimenti risulterebbe non conforme ai principi costituzionali (cfr.sent. n. 354 del 2002, cit.)» risultando costituzionalmente legittima, la differenzadi trattamento tra il comune cittadino, sul quale non grava il dovere dicomunicazione dei propri movimenti economici superiori a una data soglia e ilsoggetto condannato per un reato di criminalità organizzata o attinto da unamisura di prevenzione personale «atteso che l'obbligo di comunicazione —imposto solo al secondo — si ricollega alla pregressa manifestazione dipericolosità ed ha un contenuto potenzialmente "utile" a fini di tutela dell'ordinepubblico economico».6. Ciò precisato, il Collegio ritiene che l’opzione esegetica abrogativa dellafattispecie incriminatrice non sia conforme ai principi enunciati nella sentenzadelle Sezioni Unite, Vitagliano e nella giurisprudenza costituzionale richiamataanche alla luce delle ulteriori considerazioni di seguito sviluppate.6.1. Va in primo luogo posto l’accento sulla natura dell’attenuante in parola.Come affermato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10713del 25 febbraio 2010, Contaldo, la “dissociazione cd. attuosa” è legata «non giàal semplice contributo che intervenga in un quadro probatorio di per sé maturo,ma, oltre che alla dissociazione dal sodalizio criminoso, a una condotta attivaintesa ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulterioried alla prestazione di un concreto e significativo apporto alle indagini,determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi (cfr., explurimis, Cass. V 25 giugno 2008, n. 33373, Russo, RV 240994; Cass. I 29gennaio 2008, n. 7160, Russo, RV 239306; Cass. I 13 dicembre 2006, n.9276/2007, Cirillo, RV 236230).Nella giurisprudenza di questa Corte si è specificato che l'esame del giudicein ordine alla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante delladissociazione, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nelsingolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione aiquali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, restandoestraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicendedelittuose diverse.(Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439 - 02).Ciò a cui il legislatore ha inteso dare rilievo mediante l’attenuante in esameè il valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo dievitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, n. 27808 del14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 02).Questa speciale attenuante che opera in caso di dissociazione si fonda suldato dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata e, infatti, si è al riguardoaffermato che essa non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, lasua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione divalutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinqueredell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato allacollaborazione (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 - 01Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756 – 01, Sez. 6, n. 10740del 16/12/2010, dep. 2011, Casano, Rv. 249373 - 01), non venendo in rilievoalcun profilo soggettivo o motivazionale del dissociato.6.2. Il riconoscimento dell’attenuante riconnesso al valido e significativocontributo offerto dal dissociato non incide, né si riflette sulla struttura del reato,anche solo aggravato, di criminalità organizzata, dalla cui condanna gli artt. 30 e31 l. n. 646 del 1982, attraverso il richiamo ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., fanno derivare l’obbligo informativo.L’ elisione dell’aggravante produce i suoi significativi effetti sulla misura dellapena, ma non determina la vanificazione del presupposto dell’obbligo informativoriconnesso, come evidenziato nella sentenza Vitagliano, alla esigenza di attuare ilmonitoraggio per un determinato arco temporale, delle attività a contenutopatrimoniale nella prospettiva del controllo delle fonti da cui origina il movimentofinanziario e delle modalità della sua realizzazione, nei confronti dei soggetticondannati con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen. ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento divalori attualmente descritto dall'art. 512-bis cod. pen.; b) o di soggetti giàsottoposti, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione di cui ald.lgs. n. 159 del 2011.La matrice dell’attenuante risiede specificamente nella pregressacommissione di un delitto di quelli indicati, sicché dal suo riconoscimento nonviene meno l’esigenza del monitoraggio delle movimentazioni economiche disoggetti, come nella specie, condannati per un reato di criminalità organizzata oconnessa, con finalità preventiva, alla pregressa manifestazione di pericolosità.A fronte della necessità di tutelare tale esigenza, non è conferentel’argomentazione del Tribunale secondo il quale l’obbligo informativo, per effettodella elisione dell’aggravante, verrebbe meno corrispondentemente al venirmeno della pericolosità quale conseguenza della dissociazione.Per quanto si è evidenziato, rispetto alla ratio del reato di cui agli artt. 30 e31 della l. n. 646 del 1982, considerata anche la natura oggettivadell’attenuante, (nel senso che essa non può non essere riconosciuta nel caso disignificativo e valido apporto del dissociato) e la componente utilitaristica dellastessa, il profilo della pericolosità del dissociato resta neutro.6.3. Del resto, non può non rilevarsi che la previsione di obblighi informativiin capo ai condannati per delitti di mafia trova una parallela previsione nell’art.12 del decreto - legge del 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia disequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni digiustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro checollaborano con la giustizia) che prevede impegni di trasparenza, anche di naturapatrimoniale, nei confronti dei cd. collaboratori di giustizia (art.12, comma 2,lett. e, d.l. cit.).6.4. Infine, e più in generale, questa Corte ha in più occasioni affermato, siapure a diversi fini, che il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conducaall'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venirmeno la configurazione giuridica del reato aggravato (Sez. 2, n. 24862 del29/05/2009, P.g, Rv. 244340 – 01; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli,Rv. 264208 - 01 con riferimento alla perseguibilità d'ufficio prevista per il reatoaggravato; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327 – 01, conriferimento alla competenza funzionale del giudice).Questa Corte ha, ad esempio, affermato che la condanna per un delittoaggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, anorma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anchequando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenzadelle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio dicomparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementicircostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D'aguanno,Rv. 289429 – 01; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 – 01,principio affermato in relazione ad una fattispecie relativa a condanna per il reatodi cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80,comma 2; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc. Chilelli, Rv. 253784 –01; in relazione al delitto di rapina aggravata). Di conseguenza, il giudizio diequivalenza o di sub valenza dell’aggravante non incide sulla struttura del reatocui il legislatore ricollega, attraverso l’inserimento nel catalogo di cui all’art. 4-bisord. pen, la patente di maggiore gravità.Tale principio risulta affermato anche dalla Corte costituzionale che, in lineacon la giurisprudenza di questa Corte – ha rilevato, con riferimentoall’inserimento dell’art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 tra i delitti elencatidall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, che la presunzione di pericolosità, nonpuò ritenersi superata dalla circostanza che l’aggravante è stata bilanciata dalgiudice del merito con le attenuanti generiche, «dovendosi piuttosto ribadirequanto da questa Corte affermato nella sentenza n. 52 del 2020, e cioè che “laprevisione di attenuanti […] consente di adeguare la pena al caso concreto, manon riguarda necessariamente l’oggettiva pericolosità del comportamentodescritto dalla fattispecie astratta”, sicché la concessione dell’attenuante puòdirsi rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al casoconcreto, mentre, nella logica dell’attuale art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit.,essa non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della sceltalegislativa di ricollegare a quel determinato delitto un trattamento più rigoroso infase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza dicondanna» (sentenza n. 231 del 2021).Di conseguenza, il riconoscimento della circostanza attenuante della“dissociazione attuosa” non muta la struttura del reato aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1, cod. pen., con la conseguenza che da essa non scaturiscealcun effetto capace di riflettersi sulla insussistenza del reato di cui agli artt. 30 e31 della legge n. 646 del 1982, fermi gli ulteriori requisiti in punto di elementosoggettivo e di offensività in concreto della condotta.7. Deve dunque affermarsi il principio di diritto: "il reato di cui agli artt. 30 e31 della legge 13 settembre 1982, n.646, previsto per il caso di omessacomunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da partedi soggetti che risultino condannati per un delitto aggravato ai sensi dell’art.416-bis.1. cod. pen., è configurabile anche quando in relazione a tale ultimoreato sia stata applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1,comma terzo, cod. pen. (già art. 8 d.l. n. 152 del 1991)".8. Alla luce dell'enunciato principio di diritto e delle esposte argomentazionisi impone l’annullamento della sentenza impugnata.8.1. Al giudizio di rinvio procederà, ex art. 569, comma 4, cod. proc.pen., laCorte d'appello di Venezia che, nella piena libertà delle proprie valutazioni dimerito, si atterrà al richiamato principio di diritto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appellodi Venezia.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 28586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris