CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. Lamenta, con due motivi, violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla affermazione di responsabilità, censurando il diniego di rinnovazione istruttoria, nonchè violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo, va premesso che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 - n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 01). Sul punto, i giudici di merito hanno, con argomentazioni non manifestamente illogiche, rilevato che l'acquisizione della testimonianza dell'acquirente della droga non era decisiva, in considerazione delle dichiarazioni rese dall'operante di polizia giudiziaria che aveva direttamente visto l'imputato cedere, dal finestrino dell'auto, qualcosa all'acquirente il quale, fermato immediatamente dopo, era stato ritrovato con un quantitativo di cocaina nel portafogli. Né è manifestamente illogica la considerazione dei giudici di appello secondo cui è irrilevante la circostanza, pur riportata dall'operante, secondo cui l'acquirente aveva risposto degli oggetti nel bauletto del motorino prima di ripartire e che la perquisizione all'interno del bauletto aveva dato esito negativo, essendo del tutto ipotetico l'assunto- nonché smentito dai fatti - per cui l'acquirente avrebbe potuto tenere autonomamente la droga nel portafogli senza aver acquistato nulla dal [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, va rammentato che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale - come nel caso di specie - abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale. (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204). Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente chedia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M