CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Foro di Milano, cheha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente –avversola sentenza n. 2892, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia il 13.5.2019, e pubblicata il 2.7.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 4757/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 8533/2026Data pubblicazione 06/04/20261. A seguito di richiesta di informazioni rivolta al contribuente,terminata la verifica d’ufficio, l’Agenzia delle Entrate notificava il19.12.2012 a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T9D13D07170/2012,contestando ai fini Irpef il maggior reddito ritenuto conseguito nell’anno2007, in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d.redditometro, indicando quali indici rivelatori due appartamenti, dueautovetture (Fiat 500 e BMW X5), polizze denominate ‘assicurative’ (perEuro 150.000,00 ed Euro 100.000,00) ma aventi natura di investimentofinanziario, e mutui contratti. Il contribuente promuoveva procedura diaccertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.2. Il contribuente impugnava quindi l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurimecensure, contestando tra l’altro l’erroneità dell’accertamento del reddito inrelazione ad alcuni rilievi. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso,riducendo il reddito da ritenersi conseguito, reputando non dovesseroconcorrere all’accertamento del maggior reddito gli esborsi sostenuti perl’acquisto di due polizze assicurative e le spese di manutenzionedell’autovettura BMW X5.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisioneparzialmente sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzialla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. La CTR rigettava ilricorso, e confermava la decisione dei primi giudici.4. L’Ente impositore proponeva ricorso per cassazione e la SupremaCorte lo accoglieva con pronuncia n. 307 del 2018, cassando con rinvio ladecisione del giudice dell’appello, perché alcune censure introdottedall’appellante Amministrazione finanziaria non erano state esaminate, edil giudice del gravame si era limitato a riportarsi alla decisione di primogrado senza spiegare le ragioni della scelta.5. La causa era riassunta dal contribuente innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia che, con la pronunzia innanziNumero registro generale 4757/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 8533/2026Data pubblicazione 06/04/2026indicata, accoglieva il gravame originariamente proposto dall’Agenzia delleEntrate, e pertanto riaffermava la piena validità ed efficacia dell’attoimpositivo.6. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a quattro motivi di impugnazione.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della decisioneimpugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sulle difese proposte, perchéil pagamento del premio assicurativo di Euro 150.000,00 era stato in parteeffettuato mediante risorse fornite da soggetti terzi mediante strumentifinanziari tracciabili, ed in parte grazie allo smobilizzo di titoli.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione introdotto, in viasubordinata, ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente censura la nullità della pronuncia del giudice dell’appello, inconseguenza della violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2,del D.Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 132, primo comma, n. 4,c.p.c., dell’art. 118 Disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, VI comma, Cost., ovepossa ritenersi che ricorra una pronuncia implicita sul punto, per nonavere il giudice del gravame rilevato che il pagamento del premioassicurativo di Euro 150.000,00 era stato in parte effettuato utilizzandorisorse fornite da soggetti terzi mediante strumenti finanziari tracciabili edin parte grazie allo smobilizzo di titoli.3. I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione epossono essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesiespositiva.Le critiche proposte dal ricorrente, in relazione alla nullità dellasentenza a causa dell’omessa pronuncia o dell’erroneità della pronunciaNumero registro generale 4757/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 8533/2026Data pubblicazione 06/04/2026implicita, riguardano in questo caso la polizza assicurativa dell’importo diEuro 150.000,00, che secondo il contribuente non potrebbe ritenersiindice di incremento patrimoniale in ragione dell’origine della provvista,che proveniva in parte da assegni bancari che erano stati emessi dai figliMassimo e Nello e da una società (Immobil group Srl), e per il residuoproveniva da un assegno bancario emesso in giroconto dallo stesso NigroVito, in conseguenza dello smobilizzo dei titoli.3.1. Occorre preliminarmente ricordare che in sede di riassunzione ilcontribuente aveva domandato confermarsi la decisione di primo grado,che aveva annullato la pretesa tributaria (anche) con riferimento allapolizza assicurativa da Euro 150.000,00.Tanto premesso, non vi è luogo a proporre in questa sede valutazionisulla natura non causale dei titoli di credito invocati quale fonte dellaprovvista, e sulla dimostrazione che gli stessi abbiano costituito o abbianoverosimilmente potuto costituire la fonte della provvista, pertanto sullaprova che ne abbia assicurato il ricorrente, perché queste valutazionicompetono innanzitutto al giudice del merito.Nel caso di specie, però, il giudice dell’appello, pur operando un fugaceriferimento al fatto che risulta controverso il reddito dipendente dallastipula di due contratti assicurativi, non affronta affatto la questione dellapolizza da Euro 150.00,00, e la critica proposta dal ricorrente con il primomotivo di ricorso risulta pertanto fondata e deve essere accolta. Il secondostrumento di impugnazione rimane assorbito.4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. il contribuente critica nuovamente la nullitàdella pronuncia del giudice dell’appello, in conseguenza della violazionedegli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992nonché dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 Disp. att.c.p.c. e dell’art. 111, VI comma, Cost., per essersi la CTR espressa conmotivazione meramente apparente in ordine al disconoscimento che laNumero registro generale 4757/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 8533/2026Data pubblicazione 06/04/2026provvista non imponibile con la quale è stata acquistata la polizzaassicurativa per Euro 100.000,00 proveniva dalla “liquidazione dei titoliOverindex, accreditata al contribuente sempre in data 3.8.2007” (ric., p.15).4.1. Scrive la CTR che, in generale, il contribuente non ha fornitodocumentazione idonea in relazione agli “incrementi patrimoniali per lastipula dei due contratti di assicurazione”. In particolare, espone il giudicedel gravame che “Overindex … è un’assicurazione sulla vita, le cuiprestazioni sono collegate all’andamento di un valore di riferimento, ossiaall’andamento di un’obbligazione strutturata; pertanto il contrattocomporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all’andamento delparametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurative; ilcontribuente non ha prodotto neppure il certificato di polizza, che avrebbeconsentito di dimostrare ciò che egli assume quanto alla detrazionedell’incremento patrimoniale di 100.000,00= euro dell’importocorrispondente alla sottoscrizione dei titoli Overindex” (sent. CTR, p. VI), ebasta.4.2. La motivazione risulta effettivamente non comprensibile. Laquestione dibattuta è la provenienza non imponibile della provvista con laquale è stato finanziato l’acquisto della seconda polizza assicurativa,quella da Euro 100.000,00. Il contribuente sostiene che la provvista siastata costituita mediante il rimborso di una polizza Overindex. La CTR nonesamina questo profilo, ed argomenta invece su questione diversa,giudice dell’appello sullo specifico punto controverso si rivela perciòmeramente apparente.Anche il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto.5. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudiceNumero registro generale 4757/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 8533/2026Data pubblicazione 06/04/2026dell’appello erroneamente ritenuto che non fosse stata assicurata la provadell’erroneità del costo di mantenimento calcolato dall’Ufficio in relazioneall’autovettura BMW X5.Critica il contribuente che la spesa per manutenzione dell’autovetturacalcolata dall’Agenzia delle Entrate per un anno (Euro 38.118,10)risulterebbe pari alla metà del valore dell’autovettura, al momentodell’acquisto pari ad Euro 76.000,00, il che appare inverosimile, anche inbase a nozioni di comune esperienza.5.1. Scrive il giudice dell’appello che “relativamente all’autovettura, laC.T.P. ha ridotto l’importo relativo al mantenimento annuo, sullaconsiderazione che l’importo attribuito dall’Agenzia al mantenimentodell’autovettura rappresenti la metà del costo della stessa. Tale asserzioneè astrattamente condivisibile, considerato che l’importo accertatodall’Ufficio è pari alla metà del costo dell’autovettura, ma non è stata inalcun modo dimostrata dal contribuente che non ha offerto sul puntoneppure un principio di prova” (sent. CTR, p. VI).5.2. La motivazione fornita dalla CTR appare anche in questo caso noncomprensibile. Il giudice dell’appello afferma che “l’importo accertatodall’Ufficio è pari alla metà del costo dell’autovettura”, ma non espone dache cosa deduca tale valore di ‘costo’ dell’autovettura. Se però il giudicedel gravame ritiene che il valore di costo dell’autovettura risulti provato, eriscontra che il costo di mantenimento per un anno calcolato dall’Agenziadelle Entrate è pari alla metà del valore, e ritiene che in questo caso lacensura del contribuente sarebbe fondata, non si capisce perché larespinga integralmente, anziché ridurre l’importo della pretesa fiscale,come aveva fatto il giudice di primo grado. Non appare revocabile indubbio che un’autovettura, peraltro di alto costo, comporti oneri dimantenimento, la questione è stimarne il corretto ammontare.Invero, potrebbe anche ritenersi che il giudice dell’appello abbia inveceritenuto di affermare che, ove fosse vero che la somma calcolataNumero registro generale 4757/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 8533/2026Data pubblicazione 06/04/2026dall’Amministrazione finanziaria per il mantenimento dell’autovetturarisultava pari, per un solo anno, alla metà del valore dell’autoveicolo, ilcontribuente avrebbe ragione, ma è mancata la prova da parte delcontribuente di quale fosse il reale valore dell’autoveicolo. Ora, a parte ilfatto che il valore di un autoveicolo risulta agevolmente stimabile, rimaneil fatto che non è chiaro che cosa il giudice del gravame abbia inteso dire.In conseguenza anche il quarto strumento di impugnazione deveritenersi fondato.6. In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, ela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] negli indicati limiti diragione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio,e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra leparti.Così deciso in Roma, il 20.2.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]