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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 07755/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30152-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13,1. n. 257 del 1992.

2. La Corte di merito ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell'esposizione morbigena.

Nel caso di specie l'appellato era andato in quiescenza 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aveva presentato domanda amministrativa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo il termine decennale di prescrizione.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ. per avere la sentenza d'appello tratto conseguenze giuridiche non giustificate dalla esatta interpretazione della normativa in tema di prescrizione.

Ric. 2020 n. 30152 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2-

6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza d'appello applicato erroneamente le norme in materia di presunzioni legali e, in mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, avere erroneamente desunto dal fatto noto del pensionamento il fatto ignoto della consapevolezza dell'esposizione ad amianto.

7. Il ricorso merita accoglimento.

8. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento oramai consolidato, richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v.

Cass. n. 4283 del 2020; n. 2856 del 2017; n. 16128 del 2015).

9. Poiché la Corte di merito non si è attenuta a tali principi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]-°!':DS';-17TO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1 0 MAR 222 '.:CELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30152-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13,1. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell'esposizione morbigena. Nel caso di specie l'appellato era andato in quiescenza 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aveva presentato domanda amministrativa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo il termine decennale di prescrizione. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ. per avere la sentenza d'appello tratto conseguenze giuridiche non giustificate dalla esatta interpretazione della normativa in tema di prescrizione. Ric. 2020 n. 30152 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza d'appello applicato erroneamente le norme in materia di presunzioni legali e, in mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, avere erroneamente desunto dal fatto noto del pensionamento il fatto ignoto della consapevolezza dell'esposizione ad amianto. 7. Il ricorso merita accoglimento. 8. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento oramai consolidato, richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020; n. 2856 del 2017; n. 16128 del 2015). 9. Poiché la Corte di merito non si è attenuta a tali principi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]-°!':DS';-17TO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1 0 MAR 222 '.:CELL
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