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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20424/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 636, 639-bis cod. pen. sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e dì una differente ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelle dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01) che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice ha adeguatamente indicato gli elementi di fatto e di diritto allaluce dei quali si è affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 636, 639-bis cod. pen. sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e dì una differente ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelle dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01) che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice ha adeguatamente indicato gli elementi di fatto e di diritto allaluce dei quali si è affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febb
Sentenza Cassazione n. 20424/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris