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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:265
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0322_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] am [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑322/20) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un azionista dell’impresa interessata da detta decisione – Interesse ad agire distinto da quello di tale impresa – Assenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 26‑37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] am [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 247 del 27.7.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0322_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] am [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑322/20) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un azionista dell’impresa interessata da detta decisione – Interesse ad agire distinto da quello di tale impresa – Assenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 26‑37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] am [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 247 del 27.7.2020 .
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