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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41222/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Frosinone ha condannato 1sl ricorrente alla pena della multa di euro 400,00 per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta omessa o erronea valutazione delle prove poste a fondamento della decisione deducendo una serie di circostanze di fatto che restano sottratte, in presenza, come nella specie, di una motivazione non manifestamente illogica o affetta da travisamento di prove decisive, al sindacato di legittimità; Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio contestando la decisione impugnata di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato in quanto la pena è stata determinata previa riduzione ex art. 62-bis cod.pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Frosinone ha condannato 1sl ricorrente alla pena della multa di euro 400,00 per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta omessa o erronea valutazione delle prove poste a fondamento della decisione deducendo una serie di circostanze di fatto che restano sottratte, in presenza, come nella specie, di una motivazione non manifestamente illogica o affetta da travisamento di prove decisive, al sindacato di legittimità; Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio contestando la decisione impugnata di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato in quanto la pena è stata determinata previa riduzione ex art. 62-bis cod.pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris