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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 19746/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha rilevato che da interlocuzione con il difensore ha appreso che il condannato è stato espulso dal territorio nazionale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che non è stato rispettato il contraddittorio con la difesa, posto che la informazione assunta dal Tribunale ex officio non è stata condivisa con il difensore, che avrebbe potuto rappresentare che il condannato ha impugnato il decreto di espulsione, e che attende decisione, e che in caso di revoca lo stesso tornerebbe sul territorio dello Stato ove però il provvedimento impugnato lo costringe a espiare la pena in carcere.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Lucia ()dello, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nel fascicolo vi è una nota dell'U.e.p.e. di Trapani del 24 ottobre 2023, in cui si scrive che il condannato è stato cercato per le vie brevi ma senza esito e che, contattato il suo difensore (il medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA]), questi ha riferito che il sig. [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione dal carcere di Trapani, avvenuta il 28 agosto 2023, è stato raggiunto da decreto di allontanamento e si sarebbe trasferito in Romania.

Il ricorso sostiene l'esistenza di un difetto di contraddittorio, perché l'informazione non è stata condivisa con la difesa, ma l'informazione proveniva dalla stessa difesa che era, quindi, al corrente dell'allontanamento del condannato dal territorio nazionale.

Il ricorso sostiene che, se il difensore avesse conosciuto l'informazione, avrebbe potuto rappresentare che il condannato ha impugnato il decreto di espulsione e che attende decisione, ma si tratta di argomentazione irrilevante nel giudizio sulla concessione della misura alternativa, in cui ciò che conta è che alla data in cui è stato assunto il provvedimento impugnato il ricorrente non potesse espiare la pena in affidamento in prova in Italia, perché non si trovava nel territorio dello Stato, e non potesse espiarla in Romania, perché non aveva presentato alcun progetto al riguardo.

Si tratta, pertanto, di un argomento che non è in grado di viziare il percorso logico dell'ordinanza impugnata.

Il ricorso è, pertanto, infondato.

5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha rilevato che da interlocuzione con il difensore ha appreso che il condannato è stato espulso dal territorio nazionale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che non è stato rispettato il contraddittorio con la difesa, posto che la informazione assunta dal Tribunale ex officio non è stata condivisa con il difensore, che avrebbe potuto rappresentare che il condannato ha impugnato il decreto di espulsione, e che attende decisione, e che in caso di revoca lo stesso tornerebbe sul territorio dello Stato ove però il provvedimento impugnato lo costringe a espiare la pena in carcere. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Lucia ()dello, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nel fascicolo vi è una nota dell'U.e.p.e. di Trapani del 24 ottobre 2023, in cui si scrive che il condannato è stato cercato per le vie brevi ma senza esito e che, contattato il suo difensore (il medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA]), questi ha riferito che il sig. [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione dal carcere di Trapani, avvenuta il 28 agosto 2023, è stato raggiunto da decreto di allontanamento e si sarebbe trasferito in Romania. Il ricorso sostiene l'esistenza di un difetto di contraddittorio, perché l'informazione non è stata condivisa con la difesa, ma l'informazione proveniva dalla stessa difesa che era, quindi, al corrente dell'allontanamento del condannato dal territorio nazionale. Il ricorso sostiene che, se il difensore avesse conosciuto l'informazione, avrebbe potuto rappresentare che il condannato ha impugnato il decreto di espulsione e che attende decisione, ma si tratta di argomentazione irrilevante nel giudizio sulla concessione della misura alternativa, in cui ciò che conta è che alla data in cui è stato assunto il provvedimento impugnato il ricorrente non potesse espiare la pena in affidamento in prova in Italia, perché non si trovava nel territorio dello Stato, e non potesse espiarla in Romania, perché non aveva presentato alcun progetto al riguardo. Si tratta, pertanto, di un argomento che non è in grado di viziare il percorso logico dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è, pertanto, infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigli
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