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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42919/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdateritvvigb alle par0:s--- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Denuncia violazione di legge, per l'eccessività della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate peraltro in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti non versandosi, per espressa ammissione dell'imputato, in presenza di pena illegale. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere ieatore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdateritvvigb alle par0:s--- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Denuncia violazione di legge, per l'eccessività della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate peraltro in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti non versandosi, per espressa ammissione dell'imputato, in presenza di pena illegale. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere ieatore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 42919/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris