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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2026

Cassazione n. 24038/2026

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ppresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SerravalleBeatrice, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 64/2023 depositata il 04/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/20261.L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza n. 5569/2019 con laquale la C.T.P. di Catania aveva accolto il ricorso proposto dallecontribuenti avverso l'avviso di accertamento n.

CT0283734/2013mediante il quale era stata attribuita a due fabbricati di loro proprietà unaclasse di merito ed una rendita differenti rispetto a quelle proposte con ladichiarazione DOCFA presentata il 06/02/2013.

Il primo giudice avevaannullato l’atto impugnato per difetto di motivazione, ritenendo chel’avviso di accertamento fosse stato motivato in modo del tuttoinsufficiente, mediante il generico riferimento a metodologie comparativee con la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoriacatastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenzericavate dalla dichiarazione della contribuente.2.

L’appello fu respinto.

Nel dettaglio, il giudice di merito richiamò ilprincipio espresso da questa Corte secondo cui ove il classamentoconseguente a procedura DOCFA sia fondato sui medesimi fatti indicati dalcontribuente nella proposta di attribuzione della rendita, il provvedimentodeve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unitàimmobiliare, indicazioni catastali e rendita.

Tutto ciò in quanto i fatti su cuisi fonda l'atto di classamento sono quelli stessi indicati dallo stessocontribuente nella DOCFA.

Permane, ovviamente, l'onere per l'Ufficio direndere note al contribuente le ragioni della diversa valutazione da cui hafatto discendere il nuovo classamento, restando salva per il contribuentela facoltà di contrastare, anche col deposito di perizie o relazioni tecniche,le determinazioni contenute nel provvedimento (Cass. n. 8344/2015).In applicazione del suddetto principio fu quindi affermato che “ilprovvedimento impugnato contenga una motivazione del tuttoinsufficiente in quanto -pur essendo state indicati le risultanze catastali e iriferimenti normativi su cui si fonda- l'Ufficio non ha spiegato le ragionidella valutazione da cui ha fatto discendere il diverso classamento,essendosi per l'appunto limitato ad indicare i riferimenti normativi e aNumero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/2026richiamare i dati catastali e i medesimi fatti indicati dal contribuente nellaproposta di attribuzione della rendita dell'immobile senza spiegare, inmodo chiaro ed esaustivo, le ragioni poste a fondamento della diversavalutazione degli elementi fattuali.

Le precisazioni fatte nellecontrodeduzioni nel giudizio di primo grado, peraltro, in quanto contenentielementi e valutazioni non indicati nel provvedimento opposto, nonpossono sanare il suddetto deficit motivazionale, essendo pacificamenteinibito all'amministrazione d'integrare la motivazione del provvedimento insede di giudizio, mediante atti processuali o altri scritti difensivi.”3.

Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con ricorso affidatoad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Serravalle e MariaAngela [OSCURATO:PERSONA] di Serravalle con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima ed unica censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione delle norme di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000,all’art. 9 del d.P.R. n. 1142/1949 e al r.d.l. n. 652 del 1939, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Avrebbe, in tesi, errato il Collegionell’aver ritenuto non sufficientemente motivata la pretesa dell’Ufficio.

Aifini della completezza della motivazione in accertamento, infatti, erasufficiente l’indicazione della norma violata unitamente alla metodologiautilizzata, che, nel caso di specie, risulta essere quella comparativa,suffragata con il richiamo in accertamento della classe di merito 9^ (giàassegnata all’immobile originario).

Sarebbe errata inoltre la sentenza diappello nella parte in cui afferma che l’Ufficio, negli scritti depositati ingiudizio, avrebbe apportato nuove e quindi inammissibili motivazioni, inquanto l’aver indicato specifiche uu.ii. comparabili è da configurare quale“specificazione” della metodologia comparativa adottata.2.

Il ricorso è fondato.Trova applicazione il granitico orientamento di questa Corte secondocui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditaNumero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/2026catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi siauna diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve esserepiù approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentireil pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 29754/2024).

La fattispeciein disamina è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i datiforniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutatidall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione delladiversa categoria al fabbricato; per cui, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass. n.3104/2021).

Premessa quindi la sufficienza della motivazione dell’avviso diaccertamento originariamente impugnato, va inoltre rilevato che non vi èstata nel corso del giudizio alcuna integrazione della (già completa)motivazione, trattandosi diversamente di mere argomentazioni difensivevolte a rafforzare la tesi dell’Agenzia ricorrente.Numero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/20263.

In conclusione, il ricorso va accolto; per l’effetto, la sentenza ècassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorsooriginario delle contribuenti va respinto.Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragionedel successivo consolidamento della giurisprudenza.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nelmerito rigetta l’originario ricorso delle contribuenti.Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SerravalleBeatrice, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 64/2023 depositata il 04/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/20261.L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza n. 5569/2019 con laquale la C.T.P. di Catania aveva accolto il ricorso proposto dallecontribuenti avverso l'avviso di accertamento n. CT0283734/2013mediante il quale era stata attribuita a due fabbricati di loro proprietà unaclasse di merito ed una rendita differenti rispetto a quelle proposte con ladichiarazione DOCFA presentata il 06/02/2013. Il primo giudice avevaannullato l’atto impugnato per difetto di motivazione, ritenendo chel’avviso di accertamento fosse stato motivato in modo del tuttoinsufficiente, mediante il generico riferimento a metodologie comparativee con la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoriacatastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenzericavate dalla dichiarazione della contribuente.2. L’appello fu respinto. Nel dettaglio, il giudice di merito richiamò ilprincipio espresso da questa Corte secondo cui ove il classamentoconseguente a procedura DOCFA sia fondato sui medesimi fatti indicati dalcontribuente nella proposta di attribuzione della rendita, il provvedimentodeve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unitàimmobiliare, indicazioni catastali e rendita. Tutto ciò in quanto i fatti su cuisi fonda l'atto di classamento sono quelli stessi indicati dallo stessocontribuente nella DOCFA. Permane, ovviamente, l'onere per l'Ufficio direndere note al contribuente le ragioni della diversa valutazione da cui hafatto discendere il nuovo classamento, restando salva per il contribuentela facoltà di contrastare, anche col deposito di perizie o relazioni tecniche,le determinazioni contenute nel provvedimento (Cass. n. 8344/2015).In applicazione del suddetto principio fu quindi affermato che “ilprovvedimento impugnato contenga una motivazione del tuttoinsufficiente in quanto -pur essendo state indicati le risultanze catastali e iriferimenti normativi su cui si fonda- l'Ufficio non ha spiegato le ragionidella valutazione da cui ha fatto discendere il diverso classamento,essendosi per l'appunto limitato ad indicare i riferimenti normativi e aNumero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/2026richiamare i dati catastali e i medesimi fatti indicati dal contribuente nellaproposta di attribuzione della rendita dell'immobile senza spiegare, inmodo chiaro ed esaustivo, le ragioni poste a fondamento della diversavalutazione degli elementi fattuali. Le precisazioni fatte nellecontrodeduzioni nel giudizio di primo grado, peraltro, in quanto contenentielementi e valutazioni non indicati nel provvedimento opposto, nonpossono sanare il suddetto deficit motivazionale, essendo pacificamenteinibito all'amministrazione d'integrare la motivazione del provvedimento insede di giudizio, mediante atti processuali o altri scritti difensivi.”3. Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con ricorso affidatoad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Serravalle e MariaAngela [OSCURATO:PERSONA] di Serravalle con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima ed unica censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione delle norme di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000,all’art. 9 del d.P.R. n. 1142/1949 e al r.d.l. n. 652 del 1939, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Avrebbe, in tesi, errato il Collegionell’aver ritenuto non sufficientemente motivata la pretesa dell’Ufficio. Aifini della completezza della motivazione in accertamento, infatti, erasufficiente l’indicazione della norma violata unitamente alla metodologiautilizzata, che, nel caso di specie, risulta essere quella comparativa,suffragata con il richiamo in accertamento della classe di merito 9^ (giàassegnata all’immobile originario). Sarebbe errata inoltre la sentenza diappello nella parte in cui afferma che l’Ufficio, negli scritti depositati ingiudizio, avrebbe apportato nuove e quindi inammissibili motivazioni, inquanto l’aver indicato specifiche uu.ii. comparabili è da configurare quale“specificazione” della metodologia comparativa adottata.2. Il ricorso è fondato.Trova applicazione il granitico orientamento di questa Corte secondocui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditaNumero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/2026catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi siauna diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve esserepiù approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentireil pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 29754/2024). La fattispeciein disamina è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i datiforniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutatidall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione delladiversa categoria al fabbricato; per cui, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass. n.3104/2021). Premessa quindi la sufficienza della motivazione dell’avviso diaccertamento originariamente impugnato, va inoltre rilevato che non vi èstata nel corso del giudizio alcuna integrazione della (già completa)motivazione, trattandosi diversamente di mere argomentazioni difensivevolte a rafforzare la tesi dell’Agenzia ricorrente.Numero registro generale 5957/2023Numero sezionale 5074/2026Numero di raccolta generale 24038/2026Data pubblicazione 26/07/20263. In conclusione, il ricorso va accolto; per l’effetto, la sentenza ècassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorsooriginario delle contribuenti va respinto.Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragionedel successivo consolidamento della giurisprudenza. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nelmerito rigetta l’originario ricorso delle contribuenti.Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026Il Presidente
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