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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 14579/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GIUSEPPE,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NEBRODIin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 998/2023depositata il 22/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.Numero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAngela Turrisi ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Messina n. 998/2023, pubblicata il 22 dicembre 2023, che, inriforma della decisione di primo grado del Tribunale di Patti, ha rigettato leoriginarie domande degli odierni ricorrenti, volte a ottenere la condannadell’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi al pagamento degli ulteriori arretrati pereffetto del trattamento giuridico ed economico loro riconosciuto dall’art.67 della l.r.

Sicilia n. 8 del 2018.La sentenza impugnata ha escluso che l’art. 67 – nell’equiparare, alprimo comma, il trattamento del personale del comparto ex comandatopresso l’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi a quello applicato negli altri Enti parco –abbia valenza interpretativa e dunque efficacia retroattiva; in questosenso, il secondo comma conterrebbe una parziale deroga all’applicazioneex nunc disponendo uno stanziamento finanziario fisso pari a 300 migliaiadi euro, senza imporne di ulteriori.2.

Il ricorso è affidato a due motivi ed è illustrato con memoria.L’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi resiste con controricorso, anch’essoaccompagnato da memoria.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto delricorso.Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del C.C.R.L. del comparto nondirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della l.r. n.10 del 2000.Numero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del principio diparità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, 3 e 97 Cost.3.

I due motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della lorostretta connessione, sono infondati.L’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, rubricato “[OSCURATO:PERSONA] deiNebrodi”, così recita: «1.

Al personale del comparto "ex comandato", giàtransitato nei ruoli organici dell’[OSCURATO:PERSONA] parco dei Nebrodi, in conformità altrattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, siapplicano indistintamente le disposizioni di cui al Decreto Presidenziale 20gennaio 1995, n. 11, al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e alDecreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.

2. Per l’attuazione delledisposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l’eserciziofinanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia dieuro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizifinanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.».Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il comma 1,mediante l’utilizzo del modo indicativo, traccia il perimetro applicativodella disposizione, prevedendo che il trattamento già previsto per ilpersonale degli altri Enti parco regionali si applichi ex nunc anche alpersonale dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi.In assenza di elementi testuali che possano far propendere per la naturainterpretativa della previsione, è da ritenere che essa abbia carattereinnovativo, equiparando i trattamenti solo per futuro.In coerenza con tale opzione ermeneutica, risulta corretta anche lalettura del comma 2 operata dalla sentenza impugnata, in base alla qualeesso prevede una norma parzialmente derogatoria che stanzia per ilpassato («per gli arretrati») una somma fissa di 300 migliaia di euro,Numero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/2026senza in alcun modo lasciar intendere che essa costituisca un anticipo o unacconto rispetto a ulteriori parificazioni.4.

Né in tal modo può ritenersi che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio di parità di trattamento e di buon andamento della pubblicaamministrazione, fissato negli artt. 3 e 97 Cost. e nell’art. 45 del d.lgs. n.165/2001.È noto, infatti, come i principi costituzionali di eguaglianza e di buonandamento della pubblica amministrazione non ostino a diversificazioni neitrattamenti economici e giuridici di diverse categorie professionali dipubblici impiegati, ove queste, per la eterogeneità dei rispettivi statusprofessionali, siano tra loro non comparabili (v.

Corte cost. 4 giugno 2024,n. 134, 23 marzo 2021, n. 71).Nella specie, la circostanza che la norma in esame riguardi una specificacategoria di personale, quello ex comandato, ne sottolinea la diversità dicondizione e di percorso professionale rispetto al restante personale ecostituisce di per sé una ragione giustificativa del diverso trattamento aesso riservato in passato.

Diverso trattamento che il legislatore regionaleha inteso colmare solo parzialmente mediante lo stanziamento relativoagli arretrati, senza però che gli fosse imposto di farlo integralmente.5.

In conclusione il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altraquestione potenzialmente implicata dalla normativa regionale in esame.6.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondoil criterio della soccombenza.7.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.000 per compensiNumero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/2026professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIUSEPPE,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NEBRODIin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 998/2023depositata il 22/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.Numero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAngela Turrisi ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Messina n. 998/2023, pubblicata il 22 dicembre 2023, che, inriforma della decisione di primo grado del Tribunale di Patti, ha rigettato leoriginarie domande degli odierni ricorrenti, volte a ottenere la condannadell’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi al pagamento degli ulteriori arretrati pereffetto del trattamento giuridico ed economico loro riconosciuto dall’art.67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018.La sentenza impugnata ha escluso che l’art. 67 – nell’equiparare, alprimo comma, il trattamento del personale del comparto ex comandatopresso l’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi a quello applicato negli altri Enti parco –abbia valenza interpretativa e dunque efficacia retroattiva; in questosenso, il secondo comma conterrebbe una parziale deroga all’applicazioneex nunc disponendo uno stanziamento finanziario fisso pari a 300 migliaiadi euro, senza imporne di ulteriori.2. Il ricorso è affidato a due motivi ed è illustrato con memoria.L’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi resiste con controricorso, anch’essoaccompagnato da memoria.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto delricorso.Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del C.C.R.L. del comparto nondirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della l.r. n.10 del 2000.Numero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del principio diparità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, 3 e 97 Cost.3. I due motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della lorostretta connessione, sono infondati.L’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, rubricato “[OSCURATO:PERSONA] deiNebrodi”, così recita: «1. Al personale del comparto "ex comandato", giàtransitato nei ruoli organici dell’[OSCURATO:PERSONA] parco dei Nebrodi, in conformità altrattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, siapplicano indistintamente le disposizioni di cui al Decreto Presidenziale 20gennaio 1995, n. 11, al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e alDecreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10. 2. Per l’attuazione delledisposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l’eserciziofinanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia dieuro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizifinanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.».Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il comma 1,mediante l’utilizzo del modo indicativo, traccia il perimetro applicativodella disposizione, prevedendo che il trattamento già previsto per ilpersonale degli altri Enti parco regionali si applichi ex nunc anche alpersonale dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi.In assenza di elementi testuali che possano far propendere per la naturainterpretativa della previsione, è da ritenere che essa abbia carattereinnovativo, equiparando i trattamenti solo per futuro.In coerenza con tale opzione ermeneutica, risulta corretta anche lalettura del comma 2 operata dalla sentenza impugnata, in base alla qualeesso prevede una norma parzialmente derogatoria che stanzia per ilpassato («per gli arretrati») una somma fissa di 300 migliaia di euro,Numero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/2026senza in alcun modo lasciar intendere che essa costituisca un anticipo o unacconto rispetto a ulteriori parificazioni.4. Né in tal modo può ritenersi che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio di parità di trattamento e di buon andamento della pubblicaamministrazione, fissato negli artt. 3 e 97 Cost. e nell’art. 45 del d.lgs. n.165/2001.È noto, infatti, come i principi costituzionali di eguaglianza e di buonandamento della pubblica amministrazione non ostino a diversificazioni neitrattamenti economici e giuridici di diverse categorie professionali dipubblici impiegati, ove queste, per la eterogeneità dei rispettivi statusprofessionali, siano tra loro non comparabili (v. Corte cost. 4 giugno 2024,n. 134, 23 marzo 2021, n. 71).Nella specie, la circostanza che la norma in esame riguardi una specificacategoria di personale, quello ex comandato, ne sottolinea la diversità dicondizione e di percorso professionale rispetto al restante personale ecostituisce di per sé una ragione giustificativa del diverso trattamento aesso riservato in passato. Diverso trattamento che il legislatore regionaleha inteso colmare solo parzialmente mediante lo stanziamento relativoagli arretrati, senza però che gli fosse imposto di farlo integralmente.5. In conclusione il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altraquestione potenzialmente implicata dalla normativa regionale in esame.6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondoil criterio della soccombenza.7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.000 per compensiNumero registro generale 3379/2024Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 14579/2026Data pubblicazione 17/05/2026professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
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