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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 16607/2022

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5106-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via dei Portoghesi 17, prpggn Avvocatura CPnPrAlP dello Stato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi 6, presso lo studio legale L. NAPOLITANO, rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E UNITA TECNICA AMMINISTRATIVA; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3482/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N,A.RDECCHIA; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3482/18, del 12 h arane.

O r1c,11-3 Ai A etr-lirs rli il I t..1 9 Il LI L. LO 1 LI , LI L. I I Li v...M 1 LL Li I /n 1-0 1./ L. I l k../ Là I I vi Li ../1./ 11, v...1..1J 9 111...1 I V..1 Li I gravame della IMP.RE.GE.CO a r.I., in liquidazione, avverso la sentenza n. 221/13, del 25 marzo 2013, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'odierna ricorrente, per sopravvenuto difetto di legittimazione della creditrice ingiungente.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente, oggi in liquidazione, di aver svolto, in passato, attività di realizzazione e gestione di impianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti (nonché per !a commercianzzazione dei prodotti derivati dai suddetti processi metodologici e tecnologici), avvalendosi, tra l'altro, di un impianto sito in Giugliano, località "Scafarea".

Riferisce, altresì, che, in forza di una serie di ordinanze adottate dal Commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, venivano ivi convogliati, in particolare presso un invaso ex cava di Tufo denominata "Cava Z", diversi quantitativi di frazione secca di rifiuto tritovagliato, proveniente da impianti tutti facenti capo alta IMP.RE.GE.CO.

Vantando, dunque, verso quest'ultima un credito - per prestazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti - di C 10.626.263,84, [OSCURATO:SOCIETA]. conseguiva, dalla sezione di Aversa del Tribunale sammaritano, il suddetto provvedimento monitorio, fatto oggetto di opposizione, da parte di IMP.RE.GE .00., innanzi al medesimo ufficio giudiziario.

Radicato il giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., nelle more del quale la convenuta opposta rinunziava al pagamento di alcuni importi, così riducendo la propria pretesa, l 'adito giudicante - previa revoca dell'opposto provvedimento monitorio - quantificava il residuo credito in C 6.582.109,41, oltre interessi dalla domanda al saldo, dichiarandosi, invece, territorialmente incompetente rispetto mII a dr rr rid il i mnrqnkrn nrnr-Inci-n 1.1 S..

I IRA I I %.

Li .1 I I I 1¼! I I L., V L4 1.11 M 11.-0 L Li LI Li L ^rihr `nrment., nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri -[OSCURATO:PERSONA].

Esperito gravame dall 'attrice in opposizione, il giudice di appello lo accoglieva, dichiarando il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente.

E ciò sul presupposto che - in ragione dell'avvenuta confisca del 100% delle quote societarie di [OSCURATO:SOCIETA]., nell 'ambito del procedimento ex art. 2-ter della legge 31_ maggio 1.9,65, n. 575, instaurato in danno dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA], confisca in forza della quale la società era posta in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd.

"[OSCURATO:PERSONA]") - si sarebbe determinato un fenomeno assimilabile ad un acquisto a titolo originario in capo all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e-nnfierni-i nlin nr-rtnni-7-7a1-n y Pkinninn-7n enci- I 1111...7%..‘41LI Li 11¼! L.I I III r-hn IILLL.11/441• W L...I 11 ELLA, [OSCURATO:PERSONA].11, [OSCURATO:PERSONA]. impedisce, anche ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ.

3. Avverso la pronuncia della Corte partenopea ricorre ncer cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base - come detto - di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 1 e ss. della legge n. 575 del 1965, nonché degli artt. da 194 a 207 della legge n. 228 del 2012.

Ci ronce ir I n irnne ennnta nnlin nartn in re ti ritinnn rhn I I J •n I Li I 4 I I L I I L %A 1111 Li I 11 LA i.

Li I I \.• l I LI 1.1 LI I L I 11 4 I I I I IL.

L. I IL. l'ablazione, da parte dello Stato, di quote di partecipazione del capitale sociale (nella specie, di [OSCURATO:SOCIETA].) abbia determinato l'applicazione dell'art. 1, commi da 194 a 207, della legge n. 228 del 2012, nel senso che l'acquisto a titolo originario, libero da pesi e oneri, abbia come conseguenza l'impossibilità per la società di proseguire giudizi instaurati a tutela dei propri crediti.

Per contro, sul presupposto che "la confisca definitiva a titolo originario non è della società, ma solo del suo assetto proprietario", sicché "la società non è in alcun modo mutata e pertanto può, quale persona giuridica identica a quella che ha chiesto il decreto ingiuntivo per cui è causa, continuare a stare in giudizio", il ricorrente assume l'erroneità della decisione e, soprattutto, la non conferenza del precedente di questa Corte richiamato dal giudice di appello en-r r.r..-1 1 O ev.,-,,nnin -mi '7 n 1 1CO. \ ^1.11%-nL.

J- I 11C-19911.J f I "4-",r-i l . l LJI-1C-1), I C-[OSCURATO:PERSONA],JULG,J1 di azioni poste a tutela del diritto di proprietà di un immobile confiscato.

Per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, ai fini di un'eventuale decisione, nel merito, da parte di questa Corte, la ricorrente ribadisce, infine, le difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio.

4. La IMP.RE.GE.00 a r.I., in liquidazione, ha resistito all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. rond,usioni che e:leenLJ r a 5 g In. a inor. sen,,za a‘rcir nrciAiimmnni-n t./ V 4 I 1.1 I 4 V 1 4I I i 4 1 %. evidenziato che l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., il citato Chianese, risulta essere stato condannato - con pronuncia della Corte di Assise presso il Tribunale di Napoli del 16 luglio 2016 - alla reclusione per venti anni, per i reati di disastro ambientale, avvelenamento doloso delle acque, truffa ai danni dello Stato e associazione mafiosa, essendosi in quella sede accertata anche la falsità ideologica dell'ordinanze commissariali in ne ne-t u-sinn rinlin nunli l'nelinrnn 4 J4 ,..A.A1-141 'd4114 41 W i t J% 1141 i141 controricorrente assume di aver conferito i rifiuti a [OSCURATO:SOCIETA].

Su tali basi, dunque, essa evidenzia di aver sempre eccepito - eccezione reiterata anche nella presente sede di legittimità - la nullità, per l'illeceità dell'attività consistente nel conferimento dei rifiuti nella discarica abusiva "Cava Z", del rapporto contrattuale posto a fondamento del credito azionato, da controparte, in via monitoria.

5. Con atto del 17 giugno 2019 (depositato presso la cancelleria di questa Corte il giorno 19 giugno), l'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto pervenire una dichiarazione con cui afferma che "è da considerarsi errata l'indicazione della parte difesa", giacché quella "corretta" è da intendersi riferita all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

6. La controricorrente ha depositato me.moria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

7. Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito illustrate.

8.1. In via preliminare, tuttavia, occorre rilevare l'assoluta irritualità - tale da comportare che la stessa debba ritenersi "tamquam non esset" - della dichiarazione con cui, l'Avvocatura r2eneraie deno Stato, ha affermato che "è da considerarsi erreata l'indicazione della parte difesa", giacché quella "corretta" sarebbe da intendere come riferita all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in poi, "Agenzia").

Non è, infatti, nella disponibilità di un difensore operare rettifiche o correzioni in ordine all'identificazione delle parti del giudizio.

Inoltre, che la parte ricorrente debba identificarsi, nella specie, nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - venendo in rilievo l'Agenzia solo quale soggetto gestore della stessa - è quanto emergerà dalla disamina del motivo di impugnazione.

8.2. Difatti, la censura che investe la sentenza impugnata, per aver ritenuto sussistente, nel caso in esame, un fenomeno successorio a titolo originario (ostativo all'applicazione dell'art. 111 e-nri nr-rte- ri“ 1..1 rice tli-n frIntini-n 41 • I V I .) %À I %.k..

I 4.11 I M 1-1 • Sul punto, invero, occorre muovere dalla constatazione che - nell'ipotesi che occupa - la confisca non ha investito la proprietà di un immobile (donde le conseguenze che, in relazione all'esercizio delle azioni a tutela del diritto dominicale, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso trarre; cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 maggio 2017, n. 12586, Rv. 644278-01), bensì la totalità delle partecipazioni societarie della P..e.s.i.t.

Di conseguenza, il provvedimento adottato ha determinato il subentro dello Stato nella titolarità di tutte le quote sociali e, dunque, della compagine sociale per l'intero.

È, pertanto, lo Stato, trarnite Vattività gestoria dell'AgenZia, a porsi quaie "do ............ della società (la quale non scompare affatto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte partenopea), e, dunque, a disporre circa il modo di amministrarla, anche con riferimento la sua rappresentanza legale.

Del resto, questa Corte ha già affermato - ancorché con riferimento a diversa tematica, ovvero quella dell'azione di rgacrw-Inenhili1-1 nrnantict-a /lardi arti- 9A 7P n gan7 t- nel r.iv ne nr e-ii-ni-n I VII..? VI L/ , I V V IV 1.1.4 4 9.1 MI

I. • L -I I V L EV1 •,l.. •J I V../ nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società le cui quote di partecipazione siano state oggetto di confisca antimafia - che il "bene confiscato", allorché costituito dalla "quota rappresentativa dell'intero capitale sociale", passa, per legge, "in proprietà dello Stato e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la .n -7 i n rn ri knnr, i cenni enr•4-r-.1-i " .-"tnfit-r-, -.34-i n II •-•ri r,"; -A I ii-21 [OSCURATO:PERSONA] I1.LiCILI ¼ L/1111.31..L.[OSCURATO:PERSONA] \-.1 II I [OSCURATO:PERSONA].1 organizzata, con compiti specifici" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897-01).

Si tratta, all'evidenza, "non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed «imposto» nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'Agenzia", e ciò "avendo il legislatore ritenuto necessario un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, al fine della tInti cAffir•iesesinn riti 1-snrIn -2mi,f " PIPSt rese". rl--5 ~i n t-e effirinini-e-% I -3 .JiLILIi I1 1/4,..t LJC..111/4.. [OSCURATO:PERSONA] I I II1..PJ L. I ILJI I I [OSCURATO:PERSONA] 11X...1k-A ILA gestione ordinaria propria di un patrimonio statico" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.).

Lo Stato, dunque, "interviene non già quale soggetto imprenditore che si sostituisce al precedente titolare al fine della intrapresa economica nell'ambito di un ordinario scambio di titolarità azionaria, ma solo ed unicamente al fine di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, per il tempo necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore"; l'interesse tutelato è, pertanto, "l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.).

Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la "mano" che lo guida, giacché è "la condizione giuridica del bene confiscato" quella che "muta", e ciò "in ragione della «impronta rigidamente pubblicistica» che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie.

Quanto, poi, alla rappresentanza processuale della società, poiché è l'Agenzia - come detto - a porsi come gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite alla "mano" statale, trova applicazione l'art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all'Agenzia "si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui a! regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".

8.3. Tanto premesso, dunque, deve ribadirsi che la Corte territoriale ha errato nel ravvisare, nel presente caso, un acquisto a titolo originario.

Ricorre, invece, il diverso fenomeno costituito dal mutamento della tito!arità delle eni-c3 enr I.- 1.{...1 I I e...ne-1-mnd^ In rnmnnelinn I • %.4..1 I I %...4 %I I I I Ih/ M Il 1¼.. crw-inin S.-A %À I S.. - sebbene gestita dall'Agenzia - immutata nella sua soggettività giuridica, ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi, risultando quindi non conferente il riferimento - contenuto nella sentenza impugnata - alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla confisca di beni immobili.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese anche del presente giudizio), giudizio nell'ambito del quale potranno trovare spazio tutte le questioni poste dall'attenzione di questa Corte dalla controricorrente, ivi compresa quella della nullità, per illiceità, del contratto fonte del credito azionato in via monitoria, questioni nella presente sede non scrutinabili.

Difatti, il rilievo officioso della nullità - pur consentito in ogni StatO ger'auf10 %..,r1"11 PrOCCSSO, elv^n solo q,..."and,,^ oggettO ¼) ¼.1I un'impugnativa negoziale (Cass. Sez.

Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633504-01), ma anche quando sia fatto valere un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2016, n. 12996, Rv. 640305-01) - incontra, innanzi a questa Corte, "il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza" (Cass. Sez. 2, ord. 29 luglio 2019, n. 20438, Rv. 654889-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3556 e Cass. Sez.. 3, ord. no,,,,ernbre 2020, n. 2.5081, ¼. ¼)r¼) m h n¼)n massimate).

PQM La Corte accoglie il ricorso è cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese -arte•hcs Ani vc....e JIc.2.,.;e111..l.. r1;1 Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5106-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via dei Portoghesi 17, prpggn Avvocatura CPnPrAlP dello Stato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi 6, presso lo studio legale L. NAPOLITANO, rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E UNITA TECNICA AMMINISTRATIVA; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3482/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N,A.RDECCHIA; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3482/18, del 12 h arane. O r1c,11-3 Ai A etr-lirs rli il I t..1 9 Il LI L. LO 1 LI , LI L. I I Li v...M 1 LL Li I /n 1-0 1./ L. I l k../ Là I I vi Li ../1./ 11, v...1..1J 9 111...1 I V..1 Li I gravame della IMP.RE.GE.CO a r.I., in liquidazione, avverso la sentenza n. 221/13, del 25 marzo 2013, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'odierna ricorrente, per sopravvenuto difetto di legittimazione della creditrice ingiungente. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente, oggi in liquidazione, di aver svolto, in passato, attività di realizzazione e gestione di impianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti (nonché per !a commercianzzazione dei prodotti derivati dai suddetti processi metodologici e tecnologici), avvalendosi, tra l'altro, di un impianto sito in Giugliano, località "Scafarea". Riferisce, altresì, che, in forza di una serie di ordinanze adottate dal Commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, venivano ivi convogliati, in particolare presso un invaso ex cava di Tufo denominata "Cava Z", diversi quantitativi di frazione secca di rifiuto tritovagliato, proveniente da impianti tutti facenti capo alta IMP.RE.GE.CO. Vantando, dunque, verso quest'ultima un credito - per prestazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti - di C 10.626.263,84, [OSCURATO:SOCIETA]. conseguiva, dalla sezione di Aversa del Tribunale sammaritano, il suddetto provvedimento monitorio, fatto oggetto di opposizione, da parte di IMP.RE.GE .00., innanzi al medesimo ufficio giudiziario. Radicato il giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., nelle more del quale la convenuta opposta rinunziava al pagamento di alcuni importi, così riducendo la propria pretesa, l 'adito giudicante - previa revoca dell'opposto provvedimento monitorio - quantificava il residuo credito in C 6.582.109,41, oltre interessi dalla domanda al saldo, dichiarandosi, invece, territorialmente incompetente rispetto mII a dr rr rid il i mnrqnkrn nrnr-Inci-n 1.1 S.. I IRA I I %. Li .1 I I I 1¼! I I L., V L4 1.11 M 11.-0 L Li LI Li L ^rihr `nrment., nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri -[OSCURATO:PERSONA]. Esperito gravame dall 'attrice in opposizione, il giudice di appello lo accoglieva, dichiarando il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente. E ciò sul presupposto che - in ragione dell'avvenuta confisca del 100% delle quote societarie di [OSCURATO:SOCIETA]., nell 'ambito del procedimento ex art. 2-ter della legge 31_ maggio 1.9,65, n. 575, instaurato in danno dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA], confisca in forza della quale la società era posta in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. "[OSCURATO:PERSONA]") - si sarebbe determinato un fenomeno assimilabile ad un acquisto a titolo originario in capo all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e-nnfierni-i nlin nr-rtnni-7-7a1-n y Pkinninn-7n enci- I 1111...7%..‘41LI Li 11¼! L.I I III r-hn IILLL.11/441• W L...I 11 ELLA, [OSCURATO:PERSONA].11, [OSCURATO:PERSONA]. impedisce, anche ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. 3. Avverso la pronuncia della Corte partenopea ricorre ncer cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 1 e ss. della legge n. 575 del 1965, nonché degli artt. da 194 a 207 della legge n. 228 del 2012. Ci ronce ir I n irnne ennnta nnlin nartn in re ti ritinnn rhn I I J •n I Li I 4 I I L I I L %A 1111 Li I 11 LA i. Li I I \.• l I LI 1.1 LI I L I 11 4 I I I I IL. L. I IL. l'ablazione, da parte dello Stato, di quote di partecipazione del capitale sociale (nella specie, di [OSCURATO:SOCIETA].) abbia determinato l'applicazione dell'art. 1, commi da 194 a 207, della legge n. 228 del 2012, nel senso che l'acquisto a titolo originario, libero da pesi e oneri, abbia come conseguenza l'impossibilità per la società di proseguire giudizi instaurati a tutela dei propri crediti. Per contro, sul presupposto che "la confisca definitiva a titolo originario non è della società, ma solo del suo assetto proprietario", sicché "la società non è in alcun modo mutata e pertanto può, quale persona giuridica identica a quella che ha chiesto il decreto ingiuntivo per cui è causa, continuare a stare in giudizio", il ricorrente assume l'erroneità della decisione e, soprattutto, la non conferenza del precedente di questa Corte richiamato dal giudice di appello en-r r.r..-1 1 O ev.,-,,nnin -mi '7 n 1 1CO. \ ^1.11%-nL. J- I 11C-19911.J f I "4-",r-i l . l LJI-1C-1), I C-[OSCURATO:PERSONA],JULG,J1 di azioni poste a tutela del diritto di proprietà di un immobile confiscato. Per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, ai fini di un'eventuale decisione, nel merito, da parte di questa Corte, la ricorrente ribadisce, infine, le difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio. 4. La IMP.RE.GE.00 a r.I., in liquidazione, ha resistito all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. rond,usioni che e:leenLJ r a 5 g In. a inor. sen,,za a‘rcir nrciAiimmnni-n t./ V 4 I 1.1 I 4 V 1 4I I i 4 1 %. evidenziato che l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., il citato Chianese, risulta essere stato condannato - con pronuncia della Corte di Assise presso il Tribunale di Napoli del 16 luglio 2016 - alla reclusione per venti anni, per i reati di disastro ambientale, avvelenamento doloso delle acque, truffa ai danni dello Stato e associazione mafiosa, essendosi in quella sede accertata anche la falsità ideologica dell'ordinanze commissariali in ne ne-t u-sinn rinlin nunli l'nelinrnn 4 J4 ,..A.A1-141 'd4114 41 W i t J% 1141 i141 controricorrente assume di aver conferito i rifiuti a [OSCURATO:SOCIETA]. Su tali basi, dunque, essa evidenzia di aver sempre eccepito - eccezione reiterata anche nella presente sede di legittimità - la nullità, per l'illeceità dell'attività consistente nel conferimento dei rifiuti nella discarica abusiva "Cava Z", del rapporto contrattuale posto a fondamento del credito azionato, da controparte, in via monitoria. 5. Con atto del 17 giugno 2019 (depositato presso la cancelleria di questa Corte il giorno 19 giugno), l'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto pervenire una dichiarazione con cui afferma che "è da considerarsi errata l'indicazione della parte difesa", giacché quella "corretta" è da intendersi riferita all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 6. La controricorrente ha depositato me.moria, insistendo nelle proprie argomentazioni. 7. Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito illustrate. 8.1. In via preliminare, tuttavia, occorre rilevare l'assoluta irritualità - tale da comportare che la stessa debba ritenersi "tamquam non esset" - della dichiarazione con cui, l'Avvocatura r2eneraie deno Stato, ha affermato che "è da considerarsi erreata l'indicazione della parte difesa", giacché quella "corretta" sarebbe da intendere come riferita all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in poi, "Agenzia"). Non è, infatti, nella disponibilità di un difensore operare rettifiche o correzioni in ordine all'identificazione delle parti del giudizio. Inoltre, che la parte ricorrente debba identificarsi, nella specie, nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - venendo in rilievo l'Agenzia solo quale soggetto gestore della stessa - è quanto emergerà dalla disamina del motivo di impugnazione. 8.2. Difatti, la censura che investe la sentenza impugnata, per aver ritenuto sussistente, nel caso in esame, un fenomeno successorio a titolo originario (ostativo all'applicazione dell'art. 111 e-nri nr-rte- ri“ 1..1 rice tli-n frIntini-n 41 • I V I .) %À I %.k.. I 4.11 I M 1-1 • Sul punto, invero, occorre muovere dalla constatazione che - nell'ipotesi che occupa - la confisca non ha investito la proprietà di un immobile (donde le conseguenze che, in relazione all'esercizio delle azioni a tutela del diritto dominicale, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso trarre; cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 maggio 2017, n. 12586, Rv. 644278-01), bensì la totalità delle partecipazioni societarie della P..e.s.i.t. Di conseguenza, il provvedimento adottato ha determinato il subentro dello Stato nella titolarità di tutte le quote sociali e, dunque, della compagine sociale per l'intero. È, pertanto, lo Stato, trarnite Vattività gestoria dell'AgenZia, a porsi quaie "do ............ della società (la quale non scompare affatto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte partenopea), e, dunque, a disporre circa il modo di amministrarla, anche con riferimento la sua rappresentanza legale. Del resto, questa Corte ha già affermato - ancorché con riferimento a diversa tematica, ovvero quella dell'azione di rgacrw-Inenhili1-1 nrnantict-a /lardi arti- 9A 7P n gan7 t- nel r.iv ne nr e-ii-ni-n I VII..? VI L/ , I V V IV 1.1.4 4 9.1 MI I. • L -I I V L EV1 •,l.. •J I V../ nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società le cui quote di partecipazione siano state oggetto di confisca antimafia - che il "bene confiscato", allorché costituito dalla "quota rappresentativa dell'intero capitale sociale", passa, per legge, "in proprietà dello Stato e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la .n -7 i n rn ri knnr, i cenni enr•4-r-.1-i " .-"tnfit-r-, -.34-i n II •-•ri r,"; -A I ii-21 [OSCURATO:PERSONA] I1.LiCILI ¼ L/1111.31..L.[OSCURATO:PERSONA] \-.1 II I [OSCURATO:PERSONA].1 organizzata, con compiti specifici" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897-01). Si tratta, all'evidenza, "non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed «imposto» nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'Agenzia", e ciò "avendo il legislatore ritenuto necessario un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, al fine della tInti cAffir•iesesinn riti 1-snrIn -2mi,f " PIPSt rese". rl--5 ~i n t-e effirinini-e-% I -3 .JiLILIi I1 1/4,..t LJC..111/4.. [OSCURATO:PERSONA] I I II1..PJ L. I ILJI I I [OSCURATO:PERSONA] 11X...1k-A ILA gestione ordinaria propria di un patrimonio statico" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Lo Stato, dunque, "interviene non già quale soggetto imprenditore che si sostituisce al precedente titolare al fine della intrapresa economica nell'ambito di un ordinario scambio di titolarità azionaria, ma solo ed unicamente al fine di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, per il tempo necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore"; l'interesse tutelato è, pertanto, "l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la "mano" che lo guida, giacché è "la condizione giuridica del bene confiscato" quella che "muta", e ciò "in ragione della «impronta rigidamente pubblicistica» che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie. Quanto, poi, alla rappresentanza processuale della società, poiché è l'Agenzia - come detto - a porsi come gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite alla "mano" statale, trova applicazione l'art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all'Agenzia "si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui a! regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611". 8.3. Tanto premesso, dunque, deve ribadirsi che la Corte territoriale ha errato nel ravvisare, nel presente caso, un acquisto a titolo originario. Ricorre, invece, il diverso fenomeno costituito dal mutamento della tito!arità delle eni-c3 enr I.- 1.{...1 I I e...ne-1-mnd^ In rnmnnelinn I • %.4..1 I I %...4 %I I I I Ih/ M Il 1¼.. crw-inin S.-A %À I S.. - sebbene gestita dall'Agenzia - immutata nella sua soggettività giuridica, ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi, risultando quindi non conferente il riferimento - contenuto nella sentenza impugnata - alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla confisca di beni immobili. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese anche del presente giudizio), giudizio nell'ambito del quale potranno trovare spazio tutte le questioni poste dall'attenzione di questa Corte dalla controricorrente, ivi compresa quella della nullità, per illiceità, del contratto fonte del credito azionato in via monitoria, questioni nella presente sede non scrutinabili. Difatti, il rilievo officioso della nullità - pur consentito in ogni StatO ger'auf10 %..,r1"11 PrOCCSSO, elv^n solo q,..."and,,^ oggettO ¼) ¼.1I un'impugnativa negoziale (Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633504-01), ma anche quando sia fatto valere un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2016, n. 12996, Rv. 640305-01) - incontra, innanzi a questa Corte, "il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza" (Cass. Sez. 2, ord. 29 luglio 2019, n. 20438, Rv. 654889-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3556 e Cass. Sez.. 3, ord. no,,,,ernbre 2020, n. 2.5081, ¼. ¼)r¼) m h n¼)n massimate). PQM La Corte accoglie il ricorso è cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese -arte•hcs Ani vc....e JIc.2.,.;e111..l.. r1;1 Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 16607/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris