CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ILIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2016 del TRIBUNALE di PRATOrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15585/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del sostituto processuale del pro wio cl fensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata ap licati la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vi io motivazio- nale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono d chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intrCdottc , dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2Ci L7. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale solo sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5: , della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ric orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imi:utato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificaz one giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. ccd. prpc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stto ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospet- tare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella spec e) al 'applica- zione delle circostanze ed alla entità della pena), che non slano Ilega anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi ssol o con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazior e d i termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 d p. 2000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora, pur prima della novella di cui alla I. 03/; 017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione pe violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto I profilo del 'errolea con- cessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddOve r )n sussi- stessero palesi illegalità delia pena concocdata e in quanto vi sia stat3 ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura seriplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc, pen, non ravvisandosi asenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. se t. r 186 del N. 15585,2024 R.G. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese cel proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nlla misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della ca3sa delle