CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 36918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 2885/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cio e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20/C; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], n.1414/7/2015 depositata il 25 giugno 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]- magna veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. del geom. Broglia & C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.79/6/13 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Parma che, a sua volta, aveva statuito su sei avvisi di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, con cui erano stati rettificati i redditi in capo alla società e poi imputati per trasparenza in capo ai due soci suddetti, rispettivamente per le quote del 60 e del 40%. 2. Il giudice di prime cure, previa riunione, rigettava i ricorsi e confer- mava integralmente le riprese, basate su studi di settore, ritenendo che sia in fase amministrativa sia nel corso del processo la società non avesse fornito adeguate giustificazioni relativamente allo scostamento tra dichiarazione e studio applicato. La CTR confermava tale sentenza, tra l'altro considerando in via preliminare che la motivazione dell'avviso fosse legittima e, nel merito, che fosse generica la deduzione relativa alla crisi del settore in cui la società operava. 3. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i contri- buenti affidato a tre motivi, che illustrano con memoria, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.10 comma 3-bis della I. n.146/98 e del principio dell'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, sia nella procedura d'accertamento basato sugli studi di settore sia in generale, così come elaborato dalla giuri- sprudenza di legittimità, per essere intervenuto un contraddittorio pro- cedimentale meramente formale a riscontro dello studio di settore ap- plicato. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene prospettata la medesima censura sotto l'an- golo nullità della sentenza, per motivazione viziata e per contrasto ir- riducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione obiettivamente incomprensibile, alla luce della documentazione presente nel fascicolo processuale. 5. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del primo e secondo mezzo di impugnazione formulata in controricorso per essere diretti all'esame del merito della controversia senza far riferi- mento a specifici passaggi della decisione impugnata, dal momento che, al contrario, a p.7 del ricorso è riportato il capo della sentenza oggetto delle due censure, nel rispetto del principio di specificità. Sono invece fondate le ulteriori eccezioni di inammissibilità del primo motivo - e per traslato del secondo che insiste sulla medesima que- stione - articolate in controricorso, perché le due censure sono effetti- vamente dirette ad ottenere una rivalutazione del merito, ed investono un preciso accertamento fattuale della CTR, la quale ha dato conto delle osservazioni proposte da parte contribuente e le ha ritenute non ade- guate a giustificare lo scostamento tra dichiarazione e studio di settore (cfr. p.4 sentenza impugnata). Tale esito era già stato raggiunto dall'Agenzia in sede procedimentale secondo quanto riportato dallo stesso verbale del 10.12.2010, il quale dà conto della produzione do- cumentale di parte contribuente (cfr. pp.10-11 del ricorso), sia pure senza una specifica argomentazione sul merito del contenuto di tale produzione. 6. Ciò rientrava tra le facoltà dell'Amministrazione finanziaria, dal mo- mento che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione allorquando pone il contribuente nella condizione di conoscere esatta- mente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi co- stitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30039 del 21/11/2018, Rv. 651552 - 01), senza che sia necessario fare proprie in tutto o in parte le deduzioni di parte offerte in sede di contraddittorio, purché vengano valutate, come avvenuto nel caso di specie. 7. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 8. Con il terzo motivo di ricorso - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. con riferi- mento a due motivi di appello su cui la CTR non si è pronunciata, rela- tivamente all'esistenza del grave scostamento quale presupposto di applicazione dello studio di settore e all'assenza di riscontri ulteriori allo scostamento. 9. La censura è inammissibile, da un lato perché manca in qualsiasi misura di indicare elementi di fatto per valutarne la decisività relativa- mente al grave scostamento e, comunque, il controricorso a p.6 riporta dati contabili incontestati tali (elevazione del reddito accertato di oltre 100.000 euro per il 2005 e 150.000 euro per il 2006) da far rientrare ictu °cui/ lo scostamento nella norma di cui all'art.10 della I. n.146/1998. Dall'altro, va dato conto del fatto che è lo stesso motivo di ricorso a indicare contraddittoriamente a pag.19 gli elementi esterni di riscontro ulteriori allo scostamento, consistenti nei movimenti bancari a titolo di finanziamento soci per l'anno 2005 e nei cantieri e nelle fatture d'ac- quisto per l'anno 2006, ulteriore profilo di contraddittorietà intrinseca e dunque di inammissibilità della censura. 10. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite se- condo soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese pre- notate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello