CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 43466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato VIVACE Luca per il reato di cui all'art. 186 c. 7, codice strada (in Bologna, il 29/11/2017). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, avuto riguardo alla valutazione degli elementi di prova operata dai giudici del merito, non avendo quelli del gravame esaminato tutte le deduzioni difensive. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione alla sussistenza dei presupposti per ritenere il fatto particolarmente tenue, in assenza di una particolare pericolosità della condotta. Infine, con un terzo motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981, che ritiene formulabile per la prima volta anche in appello. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, nell'esaminare i motivi del gravame (con i quali la difesa aveva eccepito la nullità dell'accertamento per mancato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, la non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto e contestato la dosimetria della pena, anche in relazione al diniego delle generiche), ha ritenuto infondato l'appello, rilevando, rispetto ai temi d'interesse riproposti in ricorso, che l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. era esclusa da un coacervo di elementi che non consentivano di ritenere la invocata non punibilità (in particolare: il rifiuto aveva riguardato tanto il test speditivo, quanto l'alcoltest; le circostanze del controllo, all'esito di una segnalata aggressione; la personalità dell'imputato gravato da gravi precedenti penali e da un precedente specifico; il comportamento non collaborativo ai fini della identificazione, da parte di soggetto per di più sprovvisto di documenti di identità).3. Con il primo motivo, la difesa contesta, senza averlo fatto con i motivi d'appello, il ragionamento probatorio ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Rispetto a tale doglianza, dunque, il ricorso è inammissibile, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306, in cui il principio è stato ulteriormente calibrato, precisandosi che tale deve intendersi anche la generica prospettazione nei motivi del gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non avendo la difesa operato un confronto effettivo con il percorso argomentativo che ha sorretto la decisione, del tutto coerente, peraltro, con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri fissati nell'art. 133, comma 1, cod. pen., pur non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, RV. 283044), giustificando il proprio giudizio in relazione al bisogno di pena rispetto alla condotta in concreto e alla personalità dell'imputato (sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940; Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, in cui si è, per l'appunto, affermato il principio per il quale, ai fini di interesse, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo). 5. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo. La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in difetto di norma che lo vieti (sez. 1, n 15293 del 8/4/2021, Vrbanovic, Rv. 280164; n. 53750 del 21/9/218, B., Rv. 274165). Tuttavia, il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 68 della legge n. 689 del 1981). Di ciò sembra edotto anche il deducente che tuttavia non ha formulato la richiesta in secondo grado, ma soltanto inammissibilmente in questo grado di legittimità. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 ottobre 2022. I