CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 del Giudice di Pace di SanremoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia ricorre avversola sentenza resa dal Giudice di pace di Sanremo, con cui [OSCURATO:PERSONA] èstato assolto dal reato di lesioni colpose in danno del conducente di un’autovettura,a seguito di incidente stradale avvenuto il 17.2.2023, allorché, alla guida di unmotociclo, urtava l’autovettura condotta dalla persona offesa mentre questa stavasvoltando a sinistra per accedere a un’area di servizio.L’assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen., sul presupposto della ritenuta insufficienza e contraddittorietà degli elementiprobatori in ordine alla colpa del motociclista, con particolare riferimento allaricostruzione della manovra di svolta dell’autovettura e all’attendibilità del testedella difesa, ritenuto idoneo a porre in dubbio l’uso dell’indicatore di direzione daparte della conducente.2. La parte pubblica ricorrente deduce, con articolati motivi di ricorso,violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, assumendo che ilgiudice abbia erroneamente svalutato la testimonianza della persona offesa, purritenuta credibile, attribuendo invece ingiustificata rilevanza alle dichiarazioni delteste della difesa, affetto – secondo il ricorrente – da plurimi profili di inattendibilitàe da contraddizioni sia logiche sia percettive.Il ricorrente lamenta, inoltre, l’erronea applicazione dell’art. 141 cod. strada,deducendo che il giudice non abbia considerato la natura obiettivamenteimprudente della manovra di sorpasso effettuata dal motociclista in prossimitàdell’ingresso di un’area di servizio, nonché il mancato adeguamento della velocitàalle condizioni della strada, risultante dalle fotografie dei luoghi, dalla segnaleticae dai danni rilevati sui veicoli.Deduce, infine, travisamento delle prove e illogicità della motivazione, per nonavere il giudice esaminato unitariamente le risultanze istruttorie, omettendo divalorizzare elementi oggettivi acquisiti agli atti, tra cui le dichiarazioni dell’agentedella [OSCURATO:PERSONA] circa la dinamica del primo urto e la correttezza dellacontestazione dell’art. 141 cod. strada, ritenuta invece irrilevante dal giudice perla tardiva notifica del verbale amministrativo.3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha conclusoper l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile, in quanto lecensure dedotte, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi dimotivazione, si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto e inuna non consentita rivalutazione del compendio probatorio, a fronte di unamotivazione immune da manifesta illogicità e rispettosa dei canoni del giudizio dicui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.2. La sentenza impugnata ha pronunciato assoluzione per insufficienza dellaprova della colpa del motociclista, valorizzando l’incertezza emersa in ordine alladinamica del sinistro e, in particolare, all’effettiva segnalazione della manovra disvolta a sinistra da parte della conducente dell’autovettura. Tale conclusione è ilrisultato di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sorretta daargomentazione logica e coerente, che non presenta vizi sindacabili in sede dilegittimità.3. Il ricorrente censura, in primo luogo, la valutazione della testimonianzadella persona offesa, assumendo che il giudice avrebbe illegittimamenteridimensionato il valore delle sue dichiarazioni in ragione dell’instaurazione di unseparato giudizio civile per il risarcimento del danno.La doglianza è manifestamente infondata.3.1. È principio costantemente affermato da questa Corte che le dichiarazionidella persona offesa dal reato non sono, per ciò solo, inattendibili, ma costituisconouna vera e propria fonte di prova, purché il giudice proceda a un vaglioparticolarmente rigoroso della credibilità soggettiva del dichiarante edell’attendibilità intrinseca del racconto, dando adeguatamente conto, inmotivazione, delle ragioni del proprio convincimento. La valutazionedell’attendibilità della persona offesa integra, peraltro, un apprezzamento di fattoriservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto damotivazione logica e non contraddittoria (cfr. Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013,Rv. 257241 – 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342 – 01; Sez. 6, n.443 del 04/11/2004, dep. 2005, Rv. 230899 - 01).In tale prospettiva, la circostanza che la persona offesa abbia promosso ungiudizio civile, separatamente o costituendosi parte civile nel processo penale, nonincide di per sé sulla attendibilità della testimonianza, dovendosi avere riguardoalla situazione sostanziale di possibile interesse all’esito del giudizio e non allemodalità processuali di esercizio dell’azione risarcitoria. L’eventuale interesseeconomico impone al giudice un controllo più penetrante, ma non determinaalcuna presunzione di inattendibilità, né rende necessaria, in termini automatici,la ricerca di riscontri esterni, ferma restando la valutazione complessiva delcompendio probatorio (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, n. m.).3.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente atali principi, avendo sottoposto le dichiarazioni della persona offesa a un vagliocritico rigoroso, senza attribuire loro valore dirimente in presenza di elementi diincertezza sulla dinamica del sinistro, segnatamente sulla segnalazione dellamanovra di svolta a sinistra. La motivazione dà conto in modo non illogico delleragioni per cui le dichiarazioni della persona offesa, pur ritenute soggettivamentecredibili, non sono state reputate sufficienti, da sole, a superare il ragionevoledubbio in ordine alla sussistenza della colpa del motociclista.4. Parimenti inammissibili sono le doglianze con cui il ricorrente contesta lavalutazione delle dichiarazioni del teste della difesa.La scelta delle prove ritenute maggiormente convincenti e la comparazionetra fonti dichiarative costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito enon sono sindacabili in sede di legittimità, ove sorretti da motivazione nonmanifestamente illogica. Nel caso di specie, il giudice di pace ha datoadeguatamente conto delle ragioni per cui le dichiarazioni in esame sono stateritenute idonee a introdurre un ragionevole dubbio circa l’uso dell’indicatore didirezione e, quindi, sulla prevedibilità della manovra di svolta.5. Il ricorso censura, inoltre, l’esclusione della colpa del motociclista sotto ilprofilo della manovra di sorpasso e della velocità tenuta, deducendo violazionedell’art. 141 cod. strada.Anche tali doglianze si risolvono in una critica al merito della decisione.5.1. Quanto alla manovra di sorpasso, il giudice di merito ha accertato, sullabase delle dichiarazioni dell’agente della [OSCURATO:PERSONA] escusso come teste, che neltratto di strada interessato il sorpasso era consentito. Tale accertamento di fattonon è sindacabile in questa sede, tanto più che lo stesso ricorso del PubblicoMinistero presenta profili di contraddittorietà sul punto, laddove in una partericonosce la liceità del sorpasso e, in altra, ne assume l’illegittimità.La ricostruzione operata dal giudice di pace risulta, peraltro, coerente con iprincipi affermati da questa Corte in tema di rapporto tra sorpasso e svolta asinistra. È stato chiarito che il conducente del veicolo che intenda effettuare unasvolta a sinistra ha l’obbligo di assicurarsi di poter eseguire la manovra senzacreare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada non solo prima di iniziarla,ma anche durante la sua esecuzione (Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Rv.271291 - 01). È stato altresì affermato che, nel conflitto tra la manovra disorpasso, anche eventualmente illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicoloda sorpassare, si determina una situazione di priorità della prima rispetto allaseconda, con conseguente obbligo per il conducente che precede di astenersi dalcompletare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento didirezione, qualora, per posizione, distanza e velocità del veicolo sopraggiungenteda tergo, venga altrimenti a determinarsi il pericolo di collisione (Sez. 4, n. 15526del 05/03/2020, Rv. 279141 - 01).Nel caso in esame, a fronte dell’incertezza circa l’effettiva segnalazione dellasvolta a sinistra e della accertata liceità della manovra di sorpasso, il giudice dipace ha correttamente ritenuto non raggiunta la prova certa della colpa delmotociclista.5.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 141 cod. strada, la sentenzaimpugnata ha escluso che vi fossero elementi oggettivi idonei a dimostrarel’inadeguatezza della velocità del motociclo alle condizioni di tempo e di luogo.Anche tale valutazione è conforme ai principi di legittimità, secondo cui laviolazione dell’art. 141 cod. strada non può essere affermata in via presuntiva, marichiede l’accertamento concreto dell’inadeguatezza della velocità sulla base di datifattuali specifici e oggettivi (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273871 - 01).6. All’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna ex art. 616cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]