CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso PSTIMICIIIIIIITAYI CAlrirel MA I LAW I Af• 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Bari del 06/10/2021 con la quale veniva confermata la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 2 D.L. 638/1983 perché, nella qualità di rappresentante legala della ditta omonima, ometteva il versamento dalle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute, in misura superiore alla soglia, nel corso del 2012. 1.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge per omessa notifica del decreto dì citazione in appello all'imputato, causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi deirart. 179 cod.proc.pen. 1.2. Con un secondo motivo di ricorso si duole della mancata arrpliSi7i0OP della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con specifico riferimento alla corresponsione della retribuzione ai dipendenti cui erano state operate le ritenute. Infatti l'obbligo di versamento delle ritenute sorge a carico del datore di lavoro solo e nel momento in LUI l'Obbligatu uv ve& alla LA/11~1./11311./11C delle retribuzioni. Tuttavia tale circostanza fattuale non è stata provata dalla pubblica accusa, mentre le sole dichiarazioni da egli stesso rese sul punto sono state fraintese. Né la dimostrazione può essere desunta dalle prove documentali acquisite, quali i modelli DM 10, buste paga e copie aziendali di documentazione. 1.3. Con un terzo motivo deduce mancata prova dell'elemento psicologico del reato, essendo stato costretti-, n nrIn versare le ritenute oper.te ci dia retrihu7ioni non per libera scalta, ma per causa di forza maggiore, dovuta a eventi climatici estremi non prevedibili ed eccezionali che hanno portato alla distruzione del raccolto. Invoca l'applicazione della scrìminante di cui all'art.51 cod. pen. 1.4. Con un quarto motivo, deduce vizio della motivazione in ordine alla esclusione dei dolo P alla mancata valuta7ione di elementi che dimostrano l'assen7a di liquidità P la forte crisi aziendale, trascurando che la dichiarazione dei redditi del 2012, acquisita agli atti, attesta le ingenti spese sostenute per l'attività e la scarsezza dei ricavi. 1.5. Con un quinto motivo lamenta errata valutazione della recidiva, non essendovi alcun collegamento tr-a la condotta contestata e le precedenti condanne., né il lasso di tcnipv ;litc.LUI3v tra queste (l'ultima risale al 2010) e il fatto di reato di cui all'imputazione, pur essendo vietato ogni automatismo. 1.6. Con un sesto motivo si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata già nei 2020, della omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti a alla esclusione dei benefici di !ege, quali !a sospensione condizionale della pena e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA].ti Chiarello e Nasca presentano note difensive e di replica insistendo su tutti i motivi di ricorso e in particolare in ordine al motivo concernente la contestazione della recidiva qualificata, precisando che le sette condanne elencate nel certificato penale allegato al fascicolo d'ufficio sono decreti penali di condanna, fatta eccezione per un patteggiamento, emessi dal Gup di Trani con sospensione della pena, senza alcuna contestazione della recidiva semplice o aggravata. !In^ dei decreti penali è stato emesso per un fatto che attu2lm. ,nt., non costituisce più reato, trattandosi di omissione contributiva e previdenziale non superiore a 10 mila euro. E' quindi intervenuta declaratoria di estinzione con provvedimenti emessi nel 2021 relativamente al decreto n.1017, al decreto n. 67/2011, al decreto n.111/2010. Contesta che i restanti decreti non ancora estinti possono soddisfare i requisiti di riprovevoiezza dei fatto e di pericolosità dell'imputato ai fini della annlica7inne della recidiva. In ogni caso, anche applicando la recidiva, il reato deve considerarsi prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, rTIR avuto riguardo al 1-Prn,onc commisi rielirti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato per cui si procede estinto per prescrizione. 1.1. Con riferimento alla doglianza relativa all'omessa notifica all'imputato del decreto di LitdhiUllt d giudizio in grado di appello, il collegio ha riscontrato che il decreto di citazione in grado di appello è stato notificato a mezzo posta nel domicilio eletto dal ricorrente ; in via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 42 a Barletta, ai sensi dell'art. 157, comma 3, cod. proc.pen., in data 23/07/2021, non essendo stato rinvenuto nessuno all'indirizzo, mediante deposito della casa comunale del plico ed invio della raccomandata informativa, la quale risulta essere stata consegnata in data L76/0 "s e re'l a n i Gi i t a ir r f I; 1./^arrilar I Ci PreSUnti'v'aMeeite suo Parente. J.T1 ricorrer.to nor. contesta le modalità della notifica e l'idoneità del ricevente o del domicilio né adduce altre circostanze specifiche che possano denotare l'assoluta erroneità della notifica, ma si limita genericamente a eccepire l'omessa notifica che, invece, risulta dagli atti essere stata effettuata; né risulta che ia nullità sia stata eccepita in dibattimento, ii che rende la dogiianza inammissibile. I A Crzrnnria rAncr t rA, rnrIrPrrP2n123 !A rPspnrIcahilità, rrin IA! rirnrr‘2ntf2' deduce che non è stata data prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni agli impiegati, costituisce motivo nuovo, non dedotto in appello. Anche la contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato rese in primo grado durante il dibattimento, ove lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento delle retribuzioni di 180 dipendenti, dichiarazioni confermate dai testi lavoratori ; viene sollevato per la prima volta con l'impugnata sentenza, e non è stata dedotto tra i motivi di appello. La doglianza è quindi inammissibile, posto che non possono essere dedotte con ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi, perché non devolute alla sua cognizione. 1.3. iDa3.301 td0 ai terzo motivo VU di ricorso, ii giudice a quo ha richiamato il consolidato orientamento qiurisprudenziale -secondo cui il versamento delle ritenute previdenziali non è alternativo al pagamento delle retribuzioni, ma è direttamente collegato ad esse, in quanto, ogni volta che il datore di lavoro effettua tali pagamenti, sorge l'obbligo di versare le somme dovute all'INPS trattenendole sulle retribuzioni stesse. Inoltre, si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, i! reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983) è integrato, poichè è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere í versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che ii datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti piÙ urgenti (Se7.3 ; n. 37(15 del 19/17/7013; Rv. 2SROS6, fattisperie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata, che aveva escluso il dolo per le difficoltà economiche della società amministrata dall'imputato, desunte dai decreti ingiuntivi e dai protesti ai quali aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento). A E' rnanifestamente infondato anc.he ii motivo che invoca l'applicazione dell'art. cod. pen., quale esimente, o l'esclusione del dolo generico, in ragione della grave crisi di liquidità che ha attraversato l'azienda, posto che il giudice di merito ha diffusamente motivato, confortato da consolidata giurisprudenza di legittimità, escludendo che si sia, nel caso di specie, verificata una impossibilità di adempiere non altrimenti tronteggiabile con azioni alternative, neppure con i! personale patrimonio de! datore di lavoro, documentata da .nibmga7ioni. A! contrario la rode ritiene che tale situazione di impossibilità non si sia verificata: il ricorrente ha corrisposto lo stipendio ai dipendenti e ha pagato fornitori e banche, segno che l'azienda non si trovava in quella situazione di crisi assoluta e nella impossibilità di effettuare scelte alternative, in una condizione di coartazione della volontà che ii ricorrente invoca, considerato inoltre che gli omessi versamenti sono relativi anche a mensilita antecedenti P 51,IrreqgiVe alle lrldirate climatiche che hanno determinato la crisi dell'impresa. 1.5. E' infondato - ma comunque ammissibile - il motivo concernente la contestazione della recidiva, posto che il giudice di merito ha applicato l'aumento di pena in ragione della sussistenza oli ben sette condanne irrevocabili, concernenti medesimo leitolo eli reato, relative al periodo che va dal 2006 al 2010. Tale recidiva è effettivamente sussistente„ anche se il giudice non ha considerato che alcune delle condanne elencate nel certificato penale allegato al fascicolo d'ufficio derivano da decreti penali di condanna emessi con sospensione della pena, e che è intervenuta declaratoria di estinzione per alcune di esse, e infine che uno dei decreti penali è stato ,2rness" per un fatto che attualmente non costituisce più reato, trattandosi di omissione contributiva e previdenziale non superiore a 10 mila euro. 1.6.11 motivo sulla prescrizione è parzialmente fondato, essendosi, almeno alcune delle violazioni, prescritte anteriormente alla pronuncia di appello, emessa il 6 ottobre 2021. Sia pur considerata l'applicazione deiia recidiva reiterata nonché i periodi di sospensione e gli atti interruttivi interv'enuti, è maturato il te, -. I C-. [OSCURATO:PERSONA].;U110IC, CCI Idei Stato contestato c-31 ricorrente il mancato versamento dei contributi per il periodo da gennaio a dicembre 2012. Il ricorso quindi non può essere dichiarato inammissibile, perché le censure attinenti al merito alla recidiva reiterata e specifica e alla prescrizione sono formulate in modo sufficientemente specifico e senz'altro riconducibili alla categoria di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione de! disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. Sui punto, si osserva che ii reato di omesso versamento deiie ritenute previdenziaii ed assisten7iali si consuma nel mnmentn in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro; termine fissato dall'art. 2, comma 1, lett.b) del d.lgs. n.422 del 1998 al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. Il dies a quo cui fare riferimento per il computo dei termini di prescrizione, coincidente con il momento consumativo del reato, è costituito dal giorno sedici dei mese suLt..c33;‘, o a guair in cui z; 111eii3k,uiiu i contributi, tenendo presente che il corso della prescrizione rimane sospeso per il periodo di tre mesi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, del decreto- legge n.463 del 1983, concesso al datore di lavoro qualora voglia avvalersi della causa di non punibilità e provvedere al pagamento successivamente alla notifica dell'avvenuto accertamento. Si è anche stabilito che il reato ha natura istantanea e unitaria, c‘3iln°ne a consumazione prolungata. La natura de! rato, così come individuata dalla giurisprudenza, ha determinato come conseguenza che, per ogni mensilità per la quale si verifica l'omissione del versamento dei contributi, corrisponde un singolo reato, avvinto con gli altri dal vincolo della continuazione. Nei caso in disamina, viene contestato ai ricorrente ii mancato versamento dei contributi per il periodo da gennaio a dicembre 701 7. i a condotta contestata e integrata da una pluralità di omissioni, verificatesi nel periodo intercorso da gennaio 2012 a dicembre 2012, tutte avvinte dal nesso della continuazione. Il versamento dei contributi ai fini del computo dei termini di prescrizione, sarebbe dovuto avvenire entro il sedici del mese successivo di ogni periodo cui si riferiLUllUicOiitflbUt, coi. la LUI .3cguc..za che il teMpli I ICLC330114.1 per a ldLI ZOflC, anche considerata la recidiva reiterata, nonché i periodi di sospensione e gli atti interruttivi intervenuti, è oramai decorso per ciascuna delle condotte omissive, compresa l'ultima omissione del 16 dicembre 2012, onde il reato è estinto per prescrizione. g . i a sntenza impugnata en dundtie annuHata senza rinvio per essere i! reato estinto por prescrizione. PQM Annuiia senza rinvio ia sentenza impugnat