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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20105/2026

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francesco Ursini-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1272/2024 depositata il02/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese essendosi la parte intimatalimitata al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5810/2025Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 20105/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 15/06/2026Antonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
francesco Ursini-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1272/2024 depositata il02/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese essendosi la parte intimatalimitata al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5810/2025Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 20105/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 15/06/2026Antonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 20105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris