CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 31497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 24 giugno 2025, harideterminato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] la pena per il reato di cui agli artt. 56,575, 577 cod. pen. in quella di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni direclusione.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, e deduce due motivi di ricorso, rispettivamenteriguardanti la «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. per omessa, insufficiente o carente motivazione» e la violazionedegli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per le ragioni che siespongono di seguito.1. Il ricorso è stato presentato avverso una sentenza emessa aisensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., disposizione introdotta dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede incamera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordaresull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altrieventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportanouna nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e lapersona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche lapena sulla quale sono d'accordo». In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deveritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza dilegittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod.proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 —secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, acausa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivid'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essereneppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversitàtra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto inesame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez.5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).Va, a quest'ultimo proposito, ribadito che il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nonè tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, acausa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputatoabbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice restacircoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018,Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale cheimpedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto diaffermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicchédeve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancherilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordosulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzioneinflitta (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022. Mutti, Rv. 283878 – 01; ), ovvero alla qualificazionegiuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativialla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, alconsenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice.2. Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratoregenerale territoriale hanno concordato, dinanzi al Giudice di secondo grado,l'accoglimento del motivo concernente la misura della pena applicata, ivicompreso il diverso giudizio di valenza tra le circostanze attenuanti generiche el’aggravante, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo dicensura da parte dell'imputato.Tale negozio processuale, liberamente stipulato dalle parti, una voltaconsacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmentemodificato, salva – come detto – l’ipotesi, non sussistente nel caso in scrutinio,di illegalità della pena concordata.3. L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senzaformalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]