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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01944/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12616/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Spinea (VE), via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avvocato da ultimo citato (con studio in Roma, viale G. Mazzini n. 113); - controricorrente - R.G.N. 12616/2014-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto (n. 23/06/2013), pronunciata il 5 marzo 2013 e depositata il 29 aprile 2013; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR rigettò l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 114/05/2010 della CTP di Venezia e la società contribuente si difende con controricorso (di portata adesiva al ricorso), sostenuto da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. La ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con il motivo n. 1, «violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs., n. 546/92 e dell'art. 132 c.p.c.», e, con il motivo n. 2, «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt.324, 327, 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.».

In sostanza, l'Amministrazione censura di nullità la sentenza per aver la CTR «motivato e giudicato su una controversia radicalmente diversa rispetto a quella effettivamente sub iudice» (motivo n. 1) e, in subordine rispetto al mancato accoqIimento della detta doglianza, deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in ragione delle medesima circostanza (motivo n. 2).

2.2. Il primo motivo è fondato, come prospettato anche dalla società controricorrentre, con assorbimento del motivo n. 2, stante l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in ragione dell'inidoneità della sentenza a consentire l'individuazione del R.G.N. 12616/2014-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:SOCIETA]. concreto comando giudiziale (ex plurimis: Cass. sez. 6-5, 17/10/2018, n. 26074, Rv. 651108-01; Cass. sez. 6-1, 27/06/2017, n. 16014, Rv. 644806-01; Cass. sez. 5, 15/11/2007, n. 23673, in motivazione), riferendosi essa (ad eccezione del mero frontespizio) ad un contribuente differente da [OSCURATO:SOCIETA]. e ad un avviso di accertamento diverso, quanto a soggetto destinatario di esso, periodo d'imposta e fattispecie.

3. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 1, con assorbimento del motivo n. 2, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento del motivo n. 2, e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12616/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Spinea (VE), via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avvocato da ultimo citato (con studio in Roma, viale G. Mazzini n. 113); - controricorrente - R.G.N. 12616/2014-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto (n. 23/06/2013), pronunciata il 5 marzo 2013 e depositata il 29 aprile 2013; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR rigettò l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 114/05/2010 della CTP di Venezia e la società contribuente si difende con controricorso (di portata adesiva al ricorso), sostenuto da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono. 2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 2.1. La ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con il motivo n. 1, «violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs., n. 546/92 e dell'art. 132 c.p.c.», e, con il motivo n. 2, «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt.324, 327, 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.». In sostanza, l'Amministrazione censura di nullità la sentenza per aver la CTR «motivato e giudicato su una controversia radicalmente diversa rispetto a quella effettivamente sub iudice» (motivo n. 1) e, in subordine rispetto al mancato accoqIimento della detta doglianza, deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in ragione delle medesima circostanza (motivo n. 2). 2.2. Il primo motivo è fondato, come prospettato anche dalla società controricorrentre, con assorbimento del motivo n. 2, stante l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in ragione dell'inidoneità della sentenza a consentire l'individuazione del R.G.N. 12616/2014-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:SOCIETA]. concreto comando giudiziale (ex plurimis: Cass. sez. 6-5, 17/10/2018, n. 26074, Rv. 651108-01; Cass. sez. 6-1, 27/06/2017, n. 16014, Rv. 644806-01; Cass. sez. 5, 15/11/2007, n. 23673, in motivazione), riferendosi essa (ad eccezione del mero frontespizio) ad un contribuente differente da [OSCURATO:SOCIETA]. e ad un avviso di accertamento diverso, quanto a soggetto destinatario di esso, periodo d'imposta e fattispecie. 3. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 1, con assorbimento del motivo n. 2, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento del motivo n. 2, e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legitt
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