CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] EBOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli, che l'ha dichiarato colpevole del reato di minaccia, condannandolo alla pena di giustizia. Svolge tre motivi, deducendo: 2.1. Vizio della motivazione, illogica, erronea e mancante con riguardo alla ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Eboli, alla udienza del 19/12/2019, ha revocato il provvedimento di ammissione delle prove - adottato il 18 luglio 2019, in conseguenza della modifica della persona del Giudice monocratico - pur avendo registrato l'opposizione delle parti alla utilizzabilità delle prove già assunte con altro magistrato; invoca la corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Bajrami". 2.2. Analogo vizio è dedotto con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi del diniego delle circostanze attenuanti generiche, del tutto immotivato, pur a fronte di esplicita richiesta difensiva, e, in punto di commisurazione della pena, fissata immotivatamente nel massimo edittale, ratione temporis vigente, in contrasto con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, affermato anche con riguardo ai reati di competenza del Giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non coglie nel segno la prima doglianza, perché la valutazione operata dal Giudice di pace di Eboli è coerente con i principi declinati dalle Sezioni Unite "Bajrami" ( sentenza n. 41736 del 30/05/2019 ud. (dep. il 10/10/2019). 1.1. Con tale arresto, le Sezioni Unite - seguendo un percorso ermeneutico in parte diverso rispetto a quello della precedente, storica, sentenza del medesimo Consesso - Sezioni Unite "Iannasso" ( Sez. U, n. 2 del 15/01/1999 Ud. (dep. 17/02/1999 ) Rv. 212395), che, ribadita l'articolazione della prova nelle fasi della formazione e acquisizione, aveva costruito sul comportamento consenziente delle parti il recupero dei materiali cognitivi della fase pregressa - spostano l'attenzione sul ruolo attivo che le parti sono tenute ad assumere per ottenere la rinnovazione, pervenendo a un ridimensionamento del consenso di queste alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen.. L'approdo della pronuncia "Bajrami" è dichiaratamente ispirato all'istanza, costituzionalizzata dall' art. 111 Cost., di contenimento dei tempi del processo, sul rilievo che, in uno scenario a congenito tum over del magistrati, in cui la rinnovazione del dibattimento è dinamica e destinata a ripetersi anche più volte nel corso dello stesso giudizio, essi potrebbero dilatarsi a dismisura, con notevole dispendio di tempo e risorse, di per sé confliggente con l'esigenza di efficienza del sistema. 1.2. Desumendo da un articolata trama normativa l'immanenza nel sistema di un principio di conservazione degli atti processuali - in tema di mutamento della composizione del giudice - il ragionamento da cui muove la sentenza "Bajrami" si fonda sull'idea che il principio di immutabilità del giudice, che rientra tra le garanzie di un processo equo - nella lettura che la Corte EDU ha offerto dell'art.6, §51, 3, lett. b) e lett. d), Convenzione EDU, nelle decisioni 9 luglio 2002, caso P.K. c. Finlandia e 10 febbraio 2005, Graviano C. Italia, traducendolo nel diritto ad interrogare e far interrogare i testi a carico - non sia declinabile in termini assoluti, ma vada calibrato sulla concreta dinamica processuale, e sia modulabile in presenza di circostanze che giustifichino la deroga all'oralità; e soprattutto, non possa risolversi nell'attribuzione alle parti del diritto a vedere replicati, senza alcun beneficio addizionale, provvedimenti in precedenza adottati, specie ove si tratti di ordinanze, come quelle istruttorie, non definitive e rivedibili quando il giudice ne ravvisi le condizioni. 1.4. In questa ottica, le Sezioni Unite hanno declinato un protocollo operativo della rinnovazione, in forza del quale, dopo il mutamento del giudice, si impongono la regressione alla fase degli atti preliminari e la successiva riedizione della sequenza dibattimentale nella sua interezza, a partire dalla dichiarazione di apertura; sequenza che deve svilupparsi con le medesime cadenze e secondo la disciplina regolativa di cui agli artt. 493 e ss. cod. proc. pen. 1.4.1. Il percorso ermeneutico delineato dalle Sezioni Unite" Bajrami" comporta, in sintesi: - che sono le parti che vi abbiano interesse a dovere formulare le richieste di prova, nuove o reiterative di quelle assunte dal giudice in differente composizione, salvo che non ritenga il giudice stesso, d'iniziativa o su sollecitazione delle parti, di attivare i propri poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen. (ove concorrano i presupposti applicativi di tale disposizione); - che l'esercizio della facoltà di prova presuppone la necessaria previa indicazione ad opera delle parti richiedenti, in lista ritualmente depositata ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., non solo dei soggetti da riesaminare ma anche delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame (adempimenti in funzione dei quali potrà essere concesso, se richiesto, un breve termine). 1.4.2. Anche nella fase successiva, relativa all'ammissione delle richieste istruttorie nel dibattimento rinnovato, disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 495 e ss. cod. proc. pen., resta attribuito al giudice il potere-dovere di valutare dette richieste in relazione ai parametri enunciati ex art. 190 cod. proc. pen., i quali vengono interpretati in chiave selettiva, al fine di assicurare l'imperativo costituzionale della ragionevole durata del processo. 1.5. Cosicchè, in applicazione, in particolare, del parametro della non manifesta superfluità, rapportato a tale peculiare fase, non può escludersi che il giudice possa valutare non utile la reiterazione degli esami in precedenza svolti dinanzi al giudice diversamente composto, ove le parti non abbiano evidenziato nelle loro istanze quelle "decisive" ragioni per le quali la nuova escussione non si risolverà in una pedissequa reiterazione della precedente. Ciò vuol dire che, una volta esclusa l'esistenza di un diritto di natura potestativa delle parti alla riassunzione delle prove, la fase di ammissione non si sottrae al potere delibativo del giudice.1.6. Conclusivamente, sciogliendo il nodo esegetico costituito dall'art. 511 cod. proc. pen., le Sezioni Unite ritengono che, se lo strumento delle letture sia pienamente fruibile per il recupero dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente composto, la condizione alla quale la norma subordina l'operatività di tale meccanismo di recupero - ovvero che «l'esame non abbia luogo» - si realizzi non solo quando l'esame sia non più possibile per irripetibilità sopravvenuta ovvero per non essere stato richiesto dalle parti, ma anche quando, pur richiesto, non sia stato ammesso perché valutato manifestamente superfluo. Così, per un verso, è negata al consenso rilevanza "sanante", in rapporto alla previsione di nullità assoluta di cui agli artt. 525, comma 2,e 179 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'esame sia stata chiesta ed ammessa, ma il nuovo esame, pur possibile, non sia stato assunto ed in suo luogo sia stata disposta la lettura; per altro verso, il consenso viene qualificato superfluo quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo sia per la mancata richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, sia perché la ripetizione non sia stata ammessa, sia quando essa non sia più possibile ( relazione del massimario n. 20190072 del 23/12/2019). 1.7. Applicando tali principi nel caso in scrutinio, si osserva che, dalla consultazione del fascicolo processuale - a cui la Corte di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge la seguente scansione processuale: a seguito del mutamento della persona del giudice, con ordinanza del 18 luglio 2019, era stata disposta la rinnovazione del dibattimento e, preso atto del mancato consenso della difesa dell'imputato alla utilizzabilità delle prove orali precedentemente acquisite, il Giudice aveva riammesso le prove già richieste e ammesse all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviando per l'assunzione dei testi alla successiva udienza del 19/12/2019; alla udienza del 19 dicembre 2019, il giudice, melius re perpensa alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite "Bajrami", con l'ordinanza qui impugnata, ha revocato quella precedente, del 18 luglio 2019, con la quale era stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale già svolta, dando atto della mancata articolazione, da parte della Difesa, di nuove circostanze sulle quali riassumere i medesimi testi. 1.7.1. In sostanza, è accaduto che il giudice subentrato al precedente, pur registrando il mancato consenso (o l'opposizione) della Difesa dell'imputato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nondimeno, nella sintetica, ma eloquente, ordinanza, resa al verbale del 19/12/2019, ha preso atto della mancata rappresentazione di convincenti e decisive ragioni in grado di giustificare - nell'ottica della ragionevole durata del processo - la nuova escussione, senza risolversi in una pedissequa reiterazione della precedente. 1.8. In tal modo, il Giudice procedente ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto declinati dalla sentenza "Bajrami", giacchè - avendo il mutamento del giudice causato la regressione del processo alla fase degli atti preliminari, con la riedizione della sequenza dibattimentale nella sua interezza, ai sensi degli dagli artt. 493 e ss. cod. proc. pen.- ha legittimamente esercitato il proprio potere delibativo - in esso compreso il potere di revoca della precedente ordinanza - ritenendo superflua la rinnovazione dell'esame dei testi, in carenza di argomentate ragioni avverse da parte della Difesa. Pur nella sua sinteticità, il provvedimento impugnato dà conto, con inequivocabile chiarezza, delle ragioni che lo sostengono, per quel richiamo ai principi affermati dalle Sezioni Unite, e per avere dato atto, in particolare, della mancata esplicitazione, da parte della Difesa, delle ragioni per le quali chiedeva la rinnovazione della prova già espletata, in tal modo decretandone la superfluità. 1.9. Giova, infine, rilevare che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166), che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013). Di tale eccezione non v'è traccia nel verbale di udienza, dovendosi ricordare che la mancata osservanza del predetto termine di legge è sanzionata con la decadenza. 2. Gli altri motivi sono parimenti infondati, emergendo implicitamente la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche dalla formula " si ritiene congrua e adeguata la pena" (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013 Rv. 256201); d'altro canto, le modalità della condotta, come contestata, riguardante una esplicita prospettazione di un male ingiusto, anche evocante una minaccia di morte ("se non metti i soldi ti butto sotto un camion o mando qualcuno a farlo"), oltre che la articolazione della motivazione, che riporta minuziosamente le deposizioni della persona offesa e della teste Sciaraffa, a sostegno di una evidente intensità del dolo, ben possono giustificare anche una sanzione elevata. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i