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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15859/2026

Testo disponibile della fonte

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persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoBruno Giannico;-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della CTR Campania n. 870/2022 depositata il20/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR Campania con la sentenza n. 870/2022 in data 20/01/2022confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazioneNumero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026proposta dallo IACP [OSCURATO:PERSONA] della Provincia diSalerno in liquidazione avverso l’avviso di accertamento n. 9968/2014 del20/11/2019 con cui il Comune di Sarno, aveva chiesto a tale Istituto ilpagamento dell’importo di € 121.686,48 a titolo di imposte, oltre sanzioni,interessi e spese, per parziale versamento per IMU, anno 2014.2.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di duemotivi, l’ [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno inliquidazione cui resiste con controricorso il Comune di Sarno.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214/2011, della Legge n. 147del 27/12/2013, art. 1, comma 707, lettera b).

Assume che erroneamentei giudici di merito non avevano considerato che gli alloggi di proprietà degliIACP rientravano nella classificazione di “alloggi sociali”, così comedisciplinati ex art. 10, comma 3, del d.l. n. 47/2014, convertito, conmodificazioni, dalla Legge n. 80/2014 e che la sentenza era errata ancheriguardo alla ritenuta necessità di richiesta preventiva di esenzione suapposita modulistica.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Occorre, invero, ricostruire il quadro normativo di riferimento.L’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. n. 124 del2013 ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unitàimmobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992,prevedendo che solo le unità immobiliari appartenenti alle cooperativeedilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soggettiassegnatari sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], inquanto equiparate ad abitazione principale.

Al comma 4 è stato, poi,previsto che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per lecase popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunqueNumero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93, d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbero invece rimasti imponibili ai fini IMU,fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparatiall’abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1.1.2014.

L’esenzionedall’imposta (prevista dall’art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. 124del 2013), a decorrere dal 1.1.2014, è applicabile nel caso di specie, aventead oggetto l’annualità d’imposta 2015.2.2.

L’esame delle disposizioni in materia di IMU rivela come il legislatoreha disciplinato in modo autonomo e differenziato la condizione degliimmobili regolarmente assegnati dagli ex IACP rispetto a quella degli“alloggi sociali”.In particolare, all’art. 13, comma 10, del d.l. è stata prevista espressamenteun’agevolazione consistente in una detrazione di 200,00 euro per gli alloggiregolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, mentregli alloggi “sociali” sono esentati dal prelievo per espressa disposizione dilegge (art. 13, co. 2, lett. b, del citato d.l. 201 del 2011).Occorre chiarire in punto di diritto che l’analisi delle disposizioni in materiadi IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gliimmobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, attesoche il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, hadisciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.Il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. haprevisto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione diEuro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi perle case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà dellegislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece,sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2,Numero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).

Non è, pertanto, invocabileun’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, cheè preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principiogenerale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materiafiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di strettainterpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio perricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della normaoltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr.Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e5933/2013).L'esenzione dal pagamento è prevista, invero, solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati allalocazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministerodell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tuttigli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate neiparametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.Con particolare riferimento ai requisiti che tali immobili devono possedereper poter essere qualificati “alloggi sociali”, questa Corte (vedi Cass. n. 6380del 2024) ha, in particolare, evidenziato che è alloggio sociale l’unitàimmobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazionepermanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagioabitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in gradodi avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendoconfigurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di ediliziaresidenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati alsoddisfacimento delle esigenze primarie….l'alloggio sociale deve esseredunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto dellecaratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi disostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile,Numero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel casodi servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggiocon un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componentidel nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vaniaccessori quali bagno e cucina»; … allo scopo di ravvisare il requisitooggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», cosìcome sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nellanozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicarel’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, puressendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati esoddisfare la medesima finalità pubblica.2.3.

Occorre rilevare che i giudici di appello dopo avere lungamentedisquisito sull’esenzione per gli enti non commerciali (profilo privo di rilievoai fini che occupano), nel richiamare la normativa di settore di cui all’art.13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011,, sono pervenutiapoditticamente alla conclusione per cui agli alloggi assegnati da IACP siapplica una detrazione IMU di 200 euro e l’aliquota ordinaria (o di quellaminore determinata dal Comune di riferimento) in quanto “tali abitazioninon risultano equiparate all’abitazione principale, non sono alloggi socialima si tratta di edilizia popolare; peraltro, legittimato passivo dell’imposta èl’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria” senzasoffermarsi sulla verifica in concreto se trattavasi di alloggi sociali inrelazione alle connotazioni specifiche tanto degli alloggi assegnati quantodei relativi canoni di locazione.Non è, dunque, conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenzaimpugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esenzione inoggetto, con considerazioni apodittiche e generiche non adeguatamentecalibrate sulla portata della normativa in esame, non valutando chetrattavasi immobili concessi in uso alle famiglie disagiate a canoni di granlunga inferiori all’importo IMU preteso dal Comune.Numero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/20263.

Il suddetto motivo va, dunque, accolto rimanendo assorbito il secondomotivo di ricorso in forza del quale parte ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., errata/omessa motivazione su unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento allanormativa di riferimento.4.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo di ricorsoassorbito il secondo, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinviodella causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, perché applichi i principi didiritto dianzi illustrati ed accerti, in relazione agli immobili oggetto di causa,anche valutata la normativa della Regione Campania, se ricorra il requisitodi destinazione ad “alloggi sociali” come definiti dal decreto del Ministro delleinfrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del24 giugno 2008, secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b),del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, nel testonovellato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, ed a cui restademandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoBruno Giannico;-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della CTR Campania n. 870/2022 depositata il20/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR Campania con la sentenza n. 870/2022 in data 20/01/2022confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazioneNumero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026proposta dallo IACP [OSCURATO:PERSONA] della Provincia diSalerno in liquidazione avverso l’avviso di accertamento n. 9968/2014 del20/11/2019 con cui il Comune di Sarno, aveva chiesto a tale Istituto ilpagamento dell’importo di € 121.686,48 a titolo di imposte, oltre sanzioni,interessi e spese, per parziale versamento per IMU, anno 2014.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di duemotivi, l’ [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno inliquidazione cui resiste con controricorso il Comune di Sarno.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214/2011, della Legge n. 147del 27/12/2013, art. 1, comma 707, lettera b). Assume che erroneamentei giudici di merito non avevano considerato che gli alloggi di proprietà degliIACP rientravano nella classificazione di “alloggi sociali”, così comedisciplinati ex art. 10, comma 3, del d.l. n. 47/2014, convertito, conmodificazioni, dalla Legge n. 80/2014 e che la sentenza era errata ancheriguardo alla ritenuta necessità di richiesta preventiva di esenzione suapposita modulistica.2. Il motivo è fondato.2.1. Occorre, invero, ricostruire il quadro normativo di riferimento.L’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. n. 124 del2013 ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unitàimmobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992,prevedendo che solo le unità immobiliari appartenenti alle cooperativeedilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soggettiassegnatari sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], inquanto equiparate ad abitazione principale. Al comma 4 è stato, poi,previsto che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per lecase popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunqueNumero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93, d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbero invece rimasti imponibili ai fini IMU,fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparatiall’abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1.1.2014. L’esenzionedall’imposta (prevista dall’art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. 124del 2013), a decorrere dal 1.1.2014, è applicabile nel caso di specie, aventead oggetto l’annualità d’imposta 2015.2.2. L’esame delle disposizioni in materia di IMU rivela come il legislatoreha disciplinato in modo autonomo e differenziato la condizione degliimmobili regolarmente assegnati dagli ex IACP rispetto a quella degli“alloggi sociali”.In particolare, all’art. 13, comma 10, del d.l. è stata prevista espressamenteun’agevolazione consistente in una detrazione di 200,00 euro per gli alloggiregolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, mentregli alloggi “sociali” sono esentati dal prelievo per espressa disposizione dilegge (art. 13, co. 2, lett. b, del citato d.l. 201 del 2011).Occorre chiarire in punto di diritto che l’analisi delle disposizioni in materiadi IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gliimmobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, attesoche il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, hadisciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.Il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. haprevisto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione diEuro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi perle case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà dellegislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece,sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2,Numero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.). Non è, pertanto, invocabileun’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, cheè preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principiogenerale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materiafiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di strettainterpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio perricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della normaoltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr.Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e5933/2013).L'esenzione dal pagamento è prevista, invero, solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati allalocazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministerodell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tuttigli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate neiparametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.Con particolare riferimento ai requisiti che tali immobili devono possedereper poter essere qualificati “alloggi sociali”, questa Corte (vedi Cass. n. 6380del 2024) ha, in particolare, evidenziato che è alloggio sociale l’unitàimmobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazionepermanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagioabitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in gradodi avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendoconfigurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di ediliziaresidenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati alsoddisfacimento delle esigenze primarie….l'alloggio sociale deve esseredunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto dellecaratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi disostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile,Numero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/2026fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel casodi servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggiocon un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componentidel nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vaniaccessori quali bagno e cucina»; … allo scopo di ravvisare il requisitooggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», cosìcome sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nellanozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicarel’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, puressendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati esoddisfare la medesima finalità pubblica.2.3. Occorre rilevare che i giudici di appello dopo avere lungamentedisquisito sull’esenzione per gli enti non commerciali (profilo privo di rilievoai fini che occupano), nel richiamare la normativa di settore di cui all’art.13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011,, sono pervenutiapoditticamente alla conclusione per cui agli alloggi assegnati da IACP siapplica una detrazione IMU di 200 euro e l’aliquota ordinaria (o di quellaminore determinata dal Comune di riferimento) in quanto “tali abitazioninon risultano equiparate all’abitazione principale, non sono alloggi socialima si tratta di edilizia popolare; peraltro, legittimato passivo dell’imposta èl’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria” senzasoffermarsi sulla verifica in concreto se trattavasi di alloggi sociali inrelazione alle connotazioni specifiche tanto degli alloggi assegnati quantodei relativi canoni di locazione.Non è, dunque, conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenzaimpugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esenzione inoggetto, con considerazioni apodittiche e generiche non adeguatamentecalibrate sulla portata della normativa in esame, non valutando chetrattavasi immobili concessi in uso alle famiglie disagiate a canoni di granlunga inferiori all’importo IMU preteso dal Comune.Numero registro generale 20257/2022Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 15859/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Il suddetto motivo va, dunque, accolto rimanendo assorbito il secondomotivo di ricorso in forza del quale parte ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., errata/omessa motivazione su unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento allanormativa di riferimento.4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo di ricorsoassorbito il secondo, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinviodella causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, perché applichi i principi didiritto dianzi illustrati ed accerti, in relazione agli immobili oggetto di causa,anche valutata la normativa della Regione Campania, se ricorra il requisitodi destinazione ad “alloggi sociali” come definiti dal decreto del Ministro delleinfrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del24 giugno 2008, secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b),del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, nel testonovellato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, ed a cui restademandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 15859/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris