CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39602/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali revocando inoltre il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza del medesimo Tribunale patavino del 13.10.2015; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Stoiko lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche: sottolinea quale sia, nell'ottica del legislatore, la funzione delle attenuanti di cui all'art. 62bis cod. pen. insistendo sulla difficoltà di escluderle nel caso di specie; 3. il ricorso è inammissibile in quanto formulato in termini assolutamente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata che, pure, si è diffusa (cfr., pagg. 4-5) per spiegare le ragioni della decisione; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi e delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] qfanfroc Lucia o mperiali [OSCURATO:PERSONA]