CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40442/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ,alla pena mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt 48, 479 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, intervenuta prima del giudizio di appello. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata per prescrizione del reato. L'imputazione di cui il ricorrente è chiamato a rispondere è quella di falso ideologico riguardo al contenuto del certificato medico tramite induzione in errore del sanitario in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di [OSCURATO:PERSONA], compiuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo la giurisprudenza di questa stessa Sezione integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ. è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. In una fattispecie analoga alla presente di referto attestante traumi da falsi sinistri stradali per consentire lucro a danno delle compagnie assicuratrici. (Sez. 5, Sentenza n. 12213 del 13/02/2014 Ud. (dep. 13/03/2014 ) Rv. 260208; in senso conforme : Sez. 5, Sentenza n. 33498 del 20/05/2019 Ud. (dep. 24/07/2019 )Rv. 277253. Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'aggravante della natura di atto facente pubblica fede fino a querela di falso non risulta contestata chiaramente in alcun modo nell'imputazione formulata a carico del giudicabile e, pertanto, di essa non si tiene conto - per quanto ora di interesse - ai fini del calcolo della pena e del collegato compimento del termine prescrizionale. In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Sez. U - , Sentenza n. 24906 del 18/04/2019 Ud. (dep. 04/06/2019 ) Rv. 275436. Deve, altresì, constatarsi che i Giudici del merito hanno ritenuto di irrogare all'imputato la pena di otto mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche,partendo dalla pena base pari ad un anno, cioè dal minimo edittale previsto dall'art 476 cp comma primo; tuttavia, erroneamente, hanno disatteso la concorde richiesta formulata in udienza dalle parti di declaratoria della prescrizione del reato, che si è verificata in data 16 Gennaio 2018, ben prima della emissione della pronunzia in grado di appello, deliberata il 7.2.2020. Il reato risulta, quindi, estinto per prescrizione già al momento della pronuncia della sentenza di appello, poiché il termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'ad 476/1 cp è di sette anni e sei mesi e risulta spirato in data 16 Gennaio 2018. Per quanto su esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 13.09.2021 Il Consigliere esten