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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29269/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] — dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 6

I. 401/1989 quale soggetto sottoposto a DASPO (per avere omesso di presentarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno - Mercatello in concomitanza con l'incontro di calcio disputato tra le squadre di calcio della Salernitana e del Modena in data 18/12/2015) — con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduce l'errata applicazione della legge penale in ordine alla conferma della propria responsabilità per il reato a lui contestato, per violazione del principio di tipicità dell'illecito penale, sull'assunto che la squadra di calcio, cui il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione si riferiva, era giuridicamente e materialmente inesistente alla data di consumazione del reato contestato, in quanto dichiarata fallita e non più esistente come società sportiva, tanto che l'incontro di calcio indicato nella imputazione era stato disputato dalla [OSCURATO:PERSONA] 1919.

Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di Appello di Salerno ha precisato come il provvedimento del questore si riferisca non alla società dichiarata fallita nel 2011 "[OSCURATO:PERSONA]", ma all'unica società sportiva esistente all'atto della imposizione dell'obbligo di presentazione, nel 2015, ossia all' "[OSCURATO:PERSONA] 1919", costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dell'acquisizione dei beni immateriali utilizzati dalle società precedenti, con il solo mutamento della ragione sociale, che è quella che poi disputò l'incontro di calcio in concomitanza del quale il ricorrente si rese inottemperante all'obbligo di presentazione imposte, con la conseguenza che le doglianze del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risultano, oltre che prive di confronto con tali argomenti, anche manifestamente infondate, non versandosi nella ipotesi di estinzione dell'ente sportivo successivamente alla imposizione dell'obbligo (di cui alla sentenza n. 3792 del 2019 richiamata nel ricorso), in quanto il provvedimento del questore fa riferimento alla U.S.

Salernitana, ossia la squadra in concomitanza del cui incontro il ricorrente omise di presentarsi presso l'ufficio di polizia, così violando l'obbligo impostogli e commettendo il reato contestato, correttamente ritenuto configurabile da parte dei giudici di merito.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. 1 un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quella del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] — dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 6 I. 401/1989 quale soggetto sottoposto a DASPO (per avere omesso di presentarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno - Mercatello in concomitanza con l'incontro di calcio disputato tra le squadre di calcio della Salernitana e del Modena in data 18/12/2015) — con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduce l'errata applicazione della legge penale in ordine alla conferma della propria responsabilità per il reato a lui contestato, per violazione del principio di tipicità dell'illecito penale, sull'assunto che la squadra di calcio, cui il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione si riferiva, era giuridicamente e materialmente inesistente alla data di consumazione del reato contestato, in quanto dichiarata fallita e non più esistente come società sportiva, tanto che l'incontro di calcio indicato nella imputazione era stato disputato dalla [OSCURATO:PERSONA] 1919. Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di Appello di Salerno ha precisato come il provvedimento del questore si riferisca non alla società dichiarata fallita nel 2011 "[OSCURATO:PERSONA]", ma all'unica società sportiva esistente all'atto della imposizione dell'obbligo di presentazione, nel 2015, ossia all' "[OSCURATO:PERSONA] 1919", costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dell'acquisizione dei beni immateriali utilizzati dalle società precedenti, con il solo mutamento della ragione sociale, che è quella che poi disputò l'incontro di calcio in concomitanza del quale il ricorrente si rese inottemperante all'obbligo di presentazione imposte, con la conseguenza che le doglianze del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risultano, oltre che prive di confronto con tali argomenti, anche manifestamente infondate, non versandosi nella ipotesi di estinzione dell'ente sportivo successivamente alla imposizione dell'obbligo (di cui alla sentenza n. 3792 del 2019 richiamata nel ricorso), in quanto il provvedimento del questore fa riferimento alla U.S. Salernitana, ossia la squadra in concomitanza del cui incontro il ricorrente omise di presentarsi presso l'ufficio di polizia, così violando l'obbligo impostogli e commettendo il reato contestato, correttamente ritenuto configurabile da parte dei giudici di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. 1 un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quella del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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