CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Viterbo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.500 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché, dopo la scadenza del permesso di soggiorno in data 30 luglio 2017, era rimasto sul territorio nazionale, in clandestinità, fino al 25 luglio 2019, allorché aveva presentato istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche.Nel condannare il Kuqja, il Giudice di pace ha ritenuto che la mera pendenza del procedimento avanti al Ministero degli Interni, ai sensi dell'art. 103, comma 1, di. n. 34 del 2020, non potesse costituire esimente della responsabilità per la condotta contestata. 2. Avverso tale pronuncia l'interessato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso. Premette in fatto di essere entrato in Italia nel 2016 con permesso di soggiorno per cure mediche, collegato all'imminente parto della moglie. Tale permesso era stato prorogato fino al 30 luglio 2017. Nel corso del 2019, il Kuqja aveva ottenuto il rilascio di nuovo permesso di soggiorno per cure mediche, successivamente prorogato al 3 maggio 2020. Il ricorrente aveva poi presentato istanza per ottenere la conversione del permesso per cure mediche in permesso per esigenze lavorative, posto che nel frattempo aveva intrapreso una propria attività come lavoratore autonomo. Il 10 gennaio del 2020 gli era stato notificato il decreto con cui detta istanza veniva dichiarata inammissibile. Tale decreto veniva impugnato avanti al TAR.2.1. Con il primo motivo di ricorso il Kuqja censura la violazione di legge in relazione all'art. 103, comma 11, lett. b), d.l. n. 34 del 2020 il quale prevede la sospensione di tutti i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per il reato di ingresso e soggiorno illegale, in presenza di istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Benché il Kuqja avesse formulato tale istanza nel corso del giudizio di prime cure, il Giudice di pace l'aveva rigettata ritenendo erroneamente che la disposizione richiamata si riferisse solo ai procedimenti penali instaurati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto. Ciò contrasterebbe con quanto stabilito dall'art. 5, D.M. 27 maggio 2020, il quale prevede, tra le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, la presenza del lavoratore sul territorio nazionale in data anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], condizione che nella specie ricorreva atteso che il Kuqja a quel momento svolgeva attività lavorativa in Italia. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta infondatezza dell'accusa, basata su un provvedimento amministrativo nullo, che pertanto deve essere disapplicato dal giudice penale. Il ricorrer te aveva tempestivamente impugnato avanti al TAR il decreto, in data 8 gennaio 2020, con cui veniva rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, denunciando la violazione di legge per omessa preventiva intimazione all'interessato di presentarsi in Questura, precludendogli in tal modo di presentare tutta la documentazione necessaria. Aveva altresì denunciato la manifesta irragionevolezza del decreto che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per la conversione del permesso di soggiorno, nonché la mancata preventiva comunicazione del provvedimento negativo, in violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla istanza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, avendo il giudice di pace dedotto l'inammissibilità della domanda dalla sola circostanza della durata del periodo di clandestinità, senza considerare altri elementi, quali l'esiguità del danno, l'inesistenza del pericolo, e senza considerare le esigenze di lavoro, studio e famiglia dell'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanti censure. L'art. 103, d.l. n. n. 34 del 2020, conv. in I. n. 77 del 2020, disciplina la regolarizzazione dei lavoratori stranieri impiegati in alcuni comparti dell'economia nazionale, i quali abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla data dell'8 marzo 2020 e non abbiano lasciato il territorio nazionale al momento dell'entrata in vigore del decreto. A tal fine, il comma 5 prevede che tra il 1° giugno 2020 e il 15 agosto 2020 sia presentata apposita istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. Il comma 11 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e fino alla conclusione del procedimento finalizzato alla regolarizzazione del lavoratore, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998. Tale sospensione cessa allorché non venga presentata l'istanza nei termini sopra indicati, ovvero essa sia stata rigettata o archiviata (comma 13).Il perfezionamento della procedura, attraverso la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno, comporta l'estinzione dei reati (comma 17). Secondo il chiaro disposto normativo, dunque, legittimati a presentare l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 dell'art. 103 sono i cittadini stranieri che al momento dell'entrata in vigore del decreto si trovavano in Italia per esservi entrati ed avervi soggiornato prima dell'8 marzo 2020. Per effetto dell'entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 si determina la sospensione dei procedimenti (amministrativi e) penali concernenti il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, pendenti nei confronti di detti cittadini, e la sospensione si protrae, ove l'istanza di regolarizzazione sia tempestivamente presentata, fino alla conclusione del procedimento amministrativo di regolarizzazione. Tale sospensione è funzionale a garantire che, ove l'istanza venga accolta, possa operare la causa di estinzione del reato prevista dal comma 17 dell'art. 103. 3. Alla luce di tale disciplina, la sentenza impugnata incorre nella denunciata violazione di legge. Risulta infatti illegittimo il diniego di sospensione del processo da parte del giudice di pace, il quale ha senz'altro frainteso la portata della disposizione normativa invocata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] è imputato per il reato di soggiorno illegale nel territorio nazionale di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, perché dopo la scadenza del permesso di soggiorno, avvenuta il 30 luglio 2017, era rimasto sul territorio nazionale in clandestinità fino al 25 luglio 2019. All'udienza del 7 settembre 2021 avanti al Giudice di pace, egli aveva depositato copia dell'istanza di regolarizzazione, presentata in data 8 luglio 2021, ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. n. 34 del 2020, chiedendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 103, comma 11 del citato decreto. Nel rigettare tale richiesta, affermando che «la mera pendenza di un procedimento» ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 non può costituire «alcuna esimente della responsabilità dello straniero», il Giudice di pace ha dunque violato la previsione del comma 11 dell'art. 103, dal momento che la tempestiva presentazione dell'istanza di regolarizzazione, ai sensi della citata disposizione, comportava senz'altro la sospensione del processo, in attesa della definizione del relativo procedimento amministrativo. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Viterbo in diversa persona fisica. PQM Annulla coi:~ la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Viterbo, in diversa persona fisica. Così deciso in Ro