Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46748/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di estorsione e quello associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - in quanto manifestamente infondato.

Anche ammettendo, infatti, che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti risalisse al 2012 e che l'estorsione fosse stata commessa nell'ambito dell'attività del clan, si tratta di elementi che non dimostrano affatto il vincolo invocato: sia perché l'associazione aveva ad oggetto il commercio di sostanze stupefacenti, e non le estorsioni, sia in quanto non sussiste continuazione tra il delitto associativo e i reati fine, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di estorsione e quello associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in quanto manifestamente infondato. Anche ammettendo, infatti, che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti risalisse al 2012 e che l'estorsione fosse stata commessa nell'ambito dell'attività del clan, si tratta di elementi che non dimostrano affatto il vincolo invocato: sia perché l'associazione aveva ad oggetto il commercio di sostanze stupefacenti, e non le estorsioni, sia in quanto non sussiste continuazione tra il delitto associativo e i reati fine, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris