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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26038/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso la ordinanza del 26/03/2026 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Messina, con ordinanze emessa ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., ammetteva alla prova [OSCURATO:PERSONA], sospendendo il procedimento penale a suo carico peril reato di cui all'art. 336 cod. pen., per il periodo di un anno e sette mesi, onerando l'imputato del rispetto delle prescrizioni di cui al programma trattamentale elaborato dall'UEPE per il medesimo periodo e subordinandone altresì l'efficacia al versamento di C 1.00.0 in favore della parte civile costituita.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla modifica peggiorativa - peraltro significativa ed incompatibile con la sua situazione economica - rispetto al programma concordato con l'UEPE in punto di quantum del risarcimento del danno, l'imputato non essendo stato interpellato per manifestare il suo assenso, né avendo il [OSCURATO:PERSONA] motivato al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come risulta dagli allegati al ricorso, il programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, concordato con il Pubblico Ministero e firmato dall'imputato, prevedeva, tra le altre prescrizioni, che quest'ultimo versasse alla persona offesa, a titolo di risarcimento, una somma suscettibile di arrivare «non oltre le euro 500», ammettendolo oltretutto, considerata la sua situazione economica, a versamenti mensili rateizzati. [OSCURATO:PERSONA], invece, nell'accogliere la richiesta e sospendere il procedimento, ha subordinato l'ammissione alla messa alla prova al versamento di C 1.000, quale condizione essenziale ai fini dell'effettività della prova.

Tanto, però, non avrebbe potuto fare.

2. Correttamente il ricorrente ha richiamato una sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 15159 del 25/02/2025, R., Rv. 287863) la quale ha precisato che, in materia di messa alla prova, il giudice è chiamato ad «esprimere una valutazione di proporzionalità dell'articolato prescrittivo nonché di congruità tra il programma predisposto e gli obiettivi risocializzanti cui la misura è finalizzata, dovendo all'uopo applicare, in via analogica, gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 44646 del 01/10/2019, Evangelista, Rv. 277216; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, Rv. 272066); indici che non devono essere genericamente richiamati in correlazione automatica con le indicazioni contenute in altri atti del procedimento, posto che, in tal modo, non verrebbe osservato lo specifico onere motivazionale che impone al giudice di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alla peculiarità del caso concreto (Sez. 5, n. 22136 del 10/03/2022, Fasola, Rv. 283220)». 2La medesima pronuncia ha altresì chiarito che, «ove il giudice ritenga di procedere alla modifica del programma che è stato predisposto dall'UEPE e condiviso dell'imputato, detta modifica deve essere preceduta da una formale interlocuzione con quest'ultimo, il quale deve essere edotto dell'ipotesi di mutamento della originaria piattaforma prescrittiva, onde poter eventualmente rappresentare le proprie ragioni, opponendosi alle modifiche ovvero consentendo ad esse, anche in forma tacita o, se del caso, suggerendo ulteriori "aggiustamenti" delle prescrizioni resi necessari in rapporto alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, che devono essere comunque salvaguardate ai sensi dell'art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.» (viene citata, sul punto, Sez. 4, n. 10787 del 14/01/2020, Buemi, Rv. 278653).

3. Al contrario, nel caso di specie, la scelta di aumentare l'importo della somma dovuta a titolo di risarcimento, oltre a non risultare supportata da alcuna motivazione, è stata operata inaudita altera parte.

4. Va, dunque, ribadito il principio di diritto espresso nel citato precedente, secondo cui, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con la quale il giudice integri o modifichi, ai sensi dell'art. 464 -quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna deve essere adottato previo consenso, anche in forma tacita, dell'imputato, verificandosi, in mancanza, una nullità, di ordine generale a regime intermedio, per violazione di diritto di difesa (Sez. 5, n. 15159 del 25/02/2025, R. cit.).

Sul punto è soltanto il caso di aggiungere come l'istituto in oggetto segua logiche alternative a quelle tradizionali, repressive e ciecamente unilaterali, che caratterizzano la tradizionale risposta penale al reato.

La messa alla prova affida, infatti, il soddisfacimento della finalizzazione risocializzatrice, alla marcata individualizzazione del trattamento e, nel medesimo solco, all'interlocuzione con il reo, sul presupposto logico, prim'ancora che giuridico, che la ricomposizione del tessuto sociale "lacerato" dal reato richieda l'adesione dell'imputato ed una sua partecipazione attiva.

Da tale "dialogo" - che si dipana seguendo un'apposita sub-procedura, legislativamente prevista - non può ovviamente escludersi il profilo del risarcimento del danno, che, oltre a dover essere, come ricordato, motivatamente "misurato" sulle capacità economiche del richiedente, per quanto detto, ne presuppone invariabilmente il consenso. 3(99-¦5.

Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ai giudici di merito perché svolgano una nuova valutazione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso la ordinanza del 26/03/2026 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Messina, con ordinanze emessa ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., ammetteva alla prova [OSCURATO:PERSONA], sospendendo il procedimento penale a suo carico peril reato di cui all'art. 336 cod. pen., per il periodo di un anno e sette mesi, onerando l'imputato del rispetto delle prescrizioni di cui al programma trattamentale elaborato dall'UEPE per il medesimo periodo e subordinandone altresì l'efficacia al versamento di C 1.00.0 in favore della parte civile costituita. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla modifica peggiorativa - peraltro significativa ed incompatibile con la sua situazione economica - rispetto al programma concordato con l'UEPE in punto di quantum del risarcimento del danno, l'imputato non essendo stato interpellato per manifestare il suo assenso, né avendo il [OSCURATO:PERSONA] motivato al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come risulta dagli allegati al ricorso, il programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, concordato con il Pubblico Ministero e firmato dall'imputato, prevedeva, tra le altre prescrizioni, che quest'ultimo versasse alla persona offesa, a titolo di risarcimento, una somma suscettibile di arrivare «non oltre le euro 500», ammettendolo oltretutto, considerata la sua situazione economica, a versamenti mensili rateizzati. [OSCURATO:PERSONA], invece, nell'accogliere la richiesta e sospendere il procedimento, ha subordinato l'ammissione alla messa alla prova al versamento di C 1.000, quale condizione essenziale ai fini dell'effettività della prova. Tanto, però, non avrebbe potuto fare. 2. Correttamente il ricorrente ha richiamato una sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 15159 del 25/02/2025, R., Rv. 287863) la quale ha precisato che, in materia di messa alla prova, il giudice è chiamato ad «esprimere una valutazione di proporzionalità dell'articolato prescrittivo nonché di congruità tra il programma predisposto e gli obiettivi risocializzanti cui la misura è finalizzata, dovendo all'uopo applicare, in via analogica, gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 44646 del 01/10/2019, Evangelista, Rv. 277216; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, Rv. 272066); indici che non devono essere genericamente richiamati in correlazione automatica con le indicazioni contenute in altri atti del procedimento, posto che, in tal modo, non verrebbe osservato lo specifico onere motivazionale che impone al giudice di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alla peculiarità del caso concreto (Sez. 5, n. 22136 del 10/03/2022, Fasola, Rv. 283220)». 2La medesima pronuncia ha altresì chiarito che, «ove il giudice ritenga di procedere alla modifica del programma che è stato predisposto dall'UEPE e condiviso dell'imputato, detta modifica deve essere preceduta da una formale interlocuzione con quest'ultimo, il quale deve essere edotto dell'ipotesi di mutamento della originaria piattaforma prescrittiva, onde poter eventualmente rappresentare le proprie ragioni, opponendosi alle modifiche ovvero consentendo ad esse, anche in forma tacita o, se del caso, suggerendo ulteriori "aggiustamenti" delle prescrizioni resi necessari in rapporto alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, che devono essere comunque salvaguardate ai sensi dell'art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.» (viene citata, sul punto, Sez. 4, n. 10787 del 14/01/2020, Buemi, Rv. 278653). 3. Al contrario, nel caso di specie, la scelta di aumentare l'importo della somma dovuta a titolo di risarcimento, oltre a non risultare supportata da alcuna motivazione, è stata operata inaudita altera parte. 4. Va, dunque, ribadito il principio di diritto espresso nel citato precedente, secondo cui, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con la quale il giudice integri o modifichi, ai sensi dell'art. 464 -quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna deve essere adottato previo consenso, anche in forma tacita, dell'imputato, verificandosi, in mancanza, una nullità, di ordine generale a regime intermedio, per violazione di diritto di difesa (Sez. 5, n. 15159 del 25/02/2025, R. cit.). Sul punto è soltanto il caso di aggiungere come l'istituto in oggetto segua logiche alternative a quelle tradizionali, repressive e ciecamente unilaterali, che caratterizzano la tradizionale risposta penale al reato. La messa alla prova affida, infatti, il soddisfacimento della finalizzazione risocializzatrice, alla marcata individualizzazione del trattamento e, nel medesimo solco, all'interlocuzione con il reo, sul presupposto logico, prim'ancora che giuridico, che la ricomposizione del tessuto sociale "lacerato" dal reato richieda l'adesione dell'imputato ed una sua partecipazione attiva. Da tale "dialogo" - che si dipana seguendo un'apposita sub-procedura, legislativamente prevista - non può ovviamente escludersi il profilo del risarcimento del danno, che, oltre a dover essere, come ricordato, motivatamente "misurato" sulle capacità economiche del richiedente, per quanto detto, ne presuppone invariabilmente il consenso. 3(99-¦5. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ai giudici di merito perché svolgano una nuova valutazione. P.Q.M
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