CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 36672/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13394-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della COME di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]01 I I - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - intimato - avverso la sentenza n. 4053/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. dell'art. 3, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell'art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per aver il decidente ricusato il riconoscimento delle misure reclamate a mezzo di una motivazione apparente, non avendo, in particolare, tenuto conto dei fatti storici narrati dal ricorrente e del contesto sociale di provenienza; 2) della violazione in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. degli artt. 2, comma 1, 3 e 14 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 per aver il decidente omesso l'esame di un fatto decisivo in relazione ai documenti prodotti a corredo della proposta impugnazione, comprovanti i fatti narrati dal decidente e le ragioni che ne avevano motivato l'espatrio; 3) della violazione in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 3 e 14 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 per aver il decidente ricondotto a mezzo di una motivazione apparente le ragioni di fuga del ricorrente a motivi economici in difetto di prove atte a darne dimostrazione; 4) della violazione in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. dell'art. 2, comma 1, e 14, d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 per aver il decidente falsamente applicato l'art. 14, lett. b) e c), d.lgs. 251/2007 omettendo, a mezzo di una motivazione apparente, di analizzare il rapporto EASO Ric. 2020 n. 13394 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -2- 2018 nella sua interezza e la situazione interna del Punjab attraverso l'indicazione di puntuali rapporti internazionali; 5) della violazione in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., all'art. 32 d.lgs. 25/2008 e all'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 11 e 29 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 per aver il decidente ricusato il riconoscimento della protezione umanitaria a mezzo di una motivazione apparente, senza considerare i fattori di vulnerabilità e le condizioni di vita allegati dal ricorrente e senza procedere all'esame comparativo tra la sua situazione attuale e quella discendente dall'eventuale rimpatrio. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Tutti i sopradetti motivi, laddove allegano un vizio di motivazione apparente, devono reputarsi infondati, poiché posto che il vizio in questione si rende riconoscibile allorché la motivazione adottata dal provvedimento impugnato non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248), nella specie la Corte d'Appello ha chiaramente ed espressamente spiegato le ragioni della propria decisione, ricusando in particolare il riconoscimento delle invocate misure di protezione vuoi perché il ricorrente è un migrante economico, onde non ricorrono riguardo alla sua persona le ragioni di speciale protezione apprestate dall'art. 14 d.lgs. 251/2007, vuoi perché non sono parimenti ravvisabili in capo al medesimo fattori di Ric. 2020 n. 13394 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -3- vulnerabilità idonei ad assicurare il riconoscimento della protezione umanitaria. 3. Più in dettaglio, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, a fronte del giudizio declinato dal decidente, che non ha affatto ignorato i profil di fatto della vicenda, ma li ha solo apprezzati in senso diverso da quanto auspicato dal ricorrente, sollecita indirettamente una rivalutazione del quadro istruttorio estranea ai fini istituzionali del giudizio di legittimità; il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile tanto perché gli elementi istruttori asseritamente preteriti non sono fonte del vizio denunciato secondo quanto chiarito dalle SS.UU 8053 e 8054/14 di questa Corte, quanto perché di essi, afferendo a profili di fatto della vicenda, non si può fare materia di esame in questa sede; il terzo motivo di ricorso incorre nella medesima preclusione, postulando anch'esso, non diversamente dai precedenti, una rinnovazione del giudizio di fatto a mezzo del quale il decidente, esclusa in relazione alla vicenda rappresentata dal ricorrente — espatriato a seguito di una lite terriera e delle minacce della controparte — la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 d.lgs. 251/2007 ha ritenuto che le ragioni dell'espatrio fossero individuabili in motivazioni di natura economica; il quarto motivo di ricorso non si affranca dal rilievo preclusivo che inficia la disamina dei precedenti motivi di ricorso, dal momento che la sentenza impugnata non si è sottratta ai compiti di investigazione officiosa imposti dal procedimento, dando conto alle pagg. 6-12 delle ragioni per cui in base alle fonti internazionali consultate la regione di provenienza del ricorrente non può dirsi che sia interessata da violenza indiscriminata conseguente ad una situazione di conflitto armato, sicché ancora una volta la doglianza si risolve nella mera postulazione di un nuovo giudizio di fatto; inammissibile è pure il quinto motivo di ricorso, Ric. 2020 n. 13394 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -4- parimenti inficiato dal vizio che infirma le altre lagnanze ricorrenti, poiché rispetto ai rilievi preclusivi declinati dal decidente, segnatamente intesi ad evidenziare in capo al medesimo l'insussistenza di specifici fattori di vulnerabilità e l'insufficienza di idonei elementi di integrazione — non evidenzianti decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale — il motivo si astiene dal dare seguito all'onere di allegazione in tal senso ricadente sul ricorrente e si risolve ancora una volta nel perorare un nuovo apprezzamento della vicenda in fatto. 4. In breve il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il g