CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1975 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace di Napoli del 3 febbraio 2020 per il delitto di lesione personale. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta sia perché depositata presso il Tribunale di Salerno e non presso la cancelleria della stessa Corte di appello come tassativamente previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., sia perché non risulta rispettato il temine di decadenza di trenta giorni, non avendo il ricorrente neppure dedotto quando avrebbe avuto conoscenza della condanna, e perché manifestamente infondata, atteso che, dagli atti, risultava che il richiedente aveva in realtà avuto conoscenza del processo, avendo anche nominato un difensore di fiducia. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo motivo sostiene che l'art. 629-bis cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove non consente di presentare la richiesta nelle forme previste in via generale dall'art. 582 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 552, n. 3, e 179 cod. proc. pen., essendo il giudizio di primo grado affetto da nullità assoluta. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha posto a base della decisione di inammissibilità della richiesta tre distinte ed autonome rationes decidendi, delle quali il ricorillte ha attaccato solo quella relativa all'individuazione dell'autorità giudiziaria ove la richiesta deve essere depositata. In particolare, non ha impugnato quella relativa alla tardività della richiesta. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272448). 4. Stante la inammissibilità della richiesta per tardività, il secondo motivo di ricorso, che attiene al merito della richiesta, non può essere esaminato ed è anch'esso inammissibile. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.